Corte di cassazione – Sezione IV penale – sentenza 31.10.2011, n. 39262. La regola dell’oltre il ragionevole dubbio per la credibilità di una dichiarazione

La massima

Per attribuire la credibilità o meno di una dichiarazione, sia essa di un testimone o dello stesso imputato, è necessario, nell’argomentare in punto di logica, basarsi su elementi oggettivi o, in mancanza, fare anche ricorso alle “massime d’esperienza”.
Relativamente alla regola dell’oltre il ragionevole dubbio si osserva che essa ha messo definitivamente in crisi quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di più ipotesi ricostruttive del fatto, era consentito al giudice di merito di adottarne una che conduceva alla condanna sol perchè la riteneva più probabile rispetto alle altre. Ciò non è più consentito perchè, per pervenire alla condanna, il giudice non solo deve ritenere non probabile l’eventuale diversa ricostruzione del fatto che conduce all’assoluzione dell’imputato ma deve altresì ritenere che il dubbio su questa ipotesi alternativa non sia ragionevole – deve cioè trattarsi di ipotesi non plausibile o comunque priva di qualsiasi conferma.

Il testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Sentenza 31 ottobre 2011, n. 39262

 

Svolgimento del processo

V.I. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 4.10.2010, della Corte d’Appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Lucca il 5.03.2008 in ordine al delitto di cui all’art. 189 C.d.S., ha ridotto la durata della sospensione della patente di guida.

Si denuncia vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova testimoniale (travisamento della prova) con riferimento all’elemento soggettivo del reato ascritto di cui si contesta la sussistenza in quanto l’imputata, prima dell’incidente e senza rendersi conto di aver investito il ciclista, fu colta da un colpo di sonno perdurato per un notevole lasso di tempo tanto da percorrere, in stato di incoscienza, alla guida dell’auto poco meno di un chilometro, quando fu fermata dal teste P. che l’aveva rincorsa. Ed è proprio in ordine a tale deduzione difensiva, cui i giudici di appello non hanno dato alcun credito, si rileva che ia valutazione della Corte è dipesa dal convincimento che l’auto sia stata fermata a tre chilometri di distanza dall’incidente (distanza questa desunta dalle annotazioni di P.G.), per cui sarebbe inverosimile che la V. abbia potuto guidare “addormentata” per un percorso così lungo. E, quindi, in particolare si deduce che:

a) è stata omessa ogni considerazione e valutazione della prova costituita dal tracciato topografico della zona ove si è svolto l’incidente e dove si è fermata la vettura guidata dalla ricorrente che contrasta con le dichiarazioni del teste P., da tale documento è esattamente evincibile la distanza tra il luogo dell’incidente e quello in cui la stessa si fermò; b) è stata ampiamente travisata la testimonianza della teste T. (chiamata per telefono dalla ricorrente ed accorsa immediatamente sul luogo) nel momento in cui ha specificato l’esatta collocazione del luogo in cui è stata raggiunta la vettura della V. e dove lo stesso luogo si trovasse rispetto al (OMISSIS) ed a (OMISSIS): non è vero che la teste T., contrariamente a quanto affermato in sentenza, ha indicato il luogo ove la ricorrente è stata raggiunta e fermata coincidente con quello riportato dalla P.G. nella notizia di reato; C) non è stata adeguatamente motivata la circostanza in base alla quale sono state disattese le dichiarazioni del P. allorchè ha dichiarato di avere avuto la sensazione che l’imputata, al momento in cui uscì dall’autovettura, non si fosse accorta del sinistro cagionato, in quanto “sembrava un poco intontita come se non fosse in sè…voglio dire che non era sveglia”.

La Corte del merito ha ritenuto congrua la motivazione del primo giudice relativamente alla giustificazione difensiva de qua, nonostante fosse avvalorata anche dalla circostanza che la ricorrente aveva subito in precedenza un intervento chirurgico al cuore che le comportava sonnolenza.

La Corte, con motivazione non condivisibile, disattende la giustificazione anche affermando che, attesa l’entità dei danni subiti dalla vettura guidata dalla ricorrente, non è credibile che non si sia accorta dell’incidente, non tenendo in alcun conto quanto riferito dalla teste T. secondo cui prima dell’incidente l’autovettura aveva urtato un muretto.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè basato su censure ripetitive delle argomentazioni già sottoposte al vaglio del giudice dell’appello, manifestamente infondate e, in gran parte, dedotte con formulazioni concernenti apprezzamenti di merito relativi alla ricostruzione del fatto incensurabili in questa sede.

Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il seguente principio di diritto: “E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità” (in termini, sez. 2 sent n. 19951 del 15.05.2008, Rv. 240109; sez. 4 sent. n. 34270 del 3.07.2007, Rv. 236845; sez. 1 sent. n. 39598 del 30.09.2004 Rv. 290634Sez. 4, N. 256/98 – ud. 18/9/1997 – RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 – ud. 15/12/1992 – RV. 193046).

Il ricorso per cassazione deve rappresentare censura alla sentenza impugnata, criticandone eventuali vizi in procedendo o in iudicando:

esso, quindi, non può consistere in una supina riproposizione delle doglianze espresse con l’appello, ma deve consistere in una critica alle ragioni in fatto e/o in diritto sulla cui scorta il secondo giudice ha ritenuto di dover disattendere il gravame.

Peraltro, quanto al dedotto vizio del c.d. travisamento della prova esso si atteggia in maniera differente non solo nelle due differenti fasi, cautelare e cognitiva ordinaria, ma anche nel caso della c.d. doppia conforme. Ed infatti, ove le due pronunce siano conformi, non solo vige il limite del “devolutum”, che può essere superato solo ove il giudice dell’impugnazione si fondi su atti probatori mai presi in esame (Cass. sez. 2 19 ottobre 2006 n. 35194, rv.234915), ma anche l’obbligo di evidenziare una carenza ed omessa motivazione su determinati punti sottoposti all’esame del giudice del gravame con la specifica e puntuale indicazione degli stessi con il carattere della decisività e della radicale incompatibilità con l’iter motivazionale seguito, giacchè, altrimenti, si richiederebbe una rilettura degli atti processuali ed una rivalutazione delle risultanze, inibita al giudice di legittimità, sicchè una simile censura sarebbe inammissibile.

Ciò che rileva, quindi, sul punto è che la Corte d’Appello ha affrontato in modo analitico ed esaustivo la giustificazione (per altro, come rileva il giudice di primo grado, addotta solo nella fase del giudizio e prima della discussione) del colpo di sonno che eliderebbe l’elemento soggettivo. Ha dato conto, innanzitutto delle dichiarazioni rese dalla stessa imputata, di quelle del teste P. e della teste T., indicata a discarico dalla difesa, esaminandole sia singolarmente che in raffronto tra loro e con gli atti di P.G. redatti dalla Polizia di Stato, intervenuta sul posto a seguito della chiamata del P..

E’ da considerare, innanzitutto che, indipendentemente dall’osservazione circa la valutazione operata dalla Corte Fiorentina di non verosimiglianza dell’assunto difensivo, di aver guidato in stato di sonnolenza, rapportato alla distanza di tre chilometri tra il luogo ove è avvenuto l’incidente e quello ove è stata fermata l’imputata, la non credibilità della deduzione difensiva viene affermata perchè quest’ultima è ancorata principalmente alle sole asserzioni dell’imputata, evidenziandosi che non vi è prova che “la V. assumesse farmaci inducenti un sonno pesante”. E la Corte aggiunge, poi, che, anche se si accede alla ricostruzione di ritenere la distanza minore dei tre chilometri, appare non verosimile guidare un’autovettura addormentati e mantenere prolungatamente un’andatura regolare.

Questa Corte ha insegnato che per attribuire la credibilità o meno di una dichiarazione, sia essa di un testimone o dello stesso imputato, è necessario, nell’argomentare in punto di logica, basarsi su elementi oggettivi o, in mancanza, fare anche ricorso alle “massime d’esperienza”.

E’ pur vero che tale ultima operazione non garantisce affatto un risultato sicuro, certo, indiscutibile, ma, in assenza di dati obiettivi cui ancorare la dichiarazione, è l’unico metodo cui poter far ricorso.

Con la massima d’esperienza si opera una generalizzazione di un determinato comportamento attraverso l’individuazione di caratteri “comuni” presupposti come presenti in fatti già accaduti, cui si fa riferimento come punto di partenza, con l’esclusione di quei casi che potrebbero smentire tale generalizzazione. La conseguenza è che, mancando un accordo, di natura oggettiva, sulla scelta dei dati iniziali, non è possibile evitare il rischio che quella massima d’esperienza sia confutata da almeno un’altra massima d’esperienza.

Sebbene non è consentito attribuire alle massime d’esperienza la funzione di ancorare la valutazione della prova a premesse certe, esse possono, comunque, fungere solo da premessa maggiore di un procedimento gnoseologico di cui l’elemento esaminato costituisce la premessa minore, ma la cui conclusione si caratterizza per la sua ipoteticità congetturale carente di univocità.

Le massime d’esperienza, consentendo il ricorso ad una pluralità di prospettive ritenute significative per l’indagine, forniscono al giudice una serie di ipotesi, logiche nel loro atteggiarsi, utilizzabili, però, solo quali premesse per la soluzione dei diversi problemi che si trova a dover affrontare.

La massima cui ha fatto ricorso la Corte d’Appello rende non credibile la deduzione difensiva o, meglio, rende non ragionevole il dubbio circa la colpevolezza dell’imputata.

In proposito, relativamente alla regola dell’oltre il ragionevole dubbio si osserva che essa ha messo definitivamente in crisi quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di più ipotesi ricostruttive del fatto, era consentito al giudice di merito di adottarne una che conduceva alla condanna sol perchè la riteneva più probabile rispetto alle altre. Ciò non è più consentito perchè, per pervenire alla condanna, il giudice non solo deve ritenere non probabile l’eventuale diversa ricostruzione del fatto che conduce all’assoluzione dell’imputato ma deve altresì ritenere che il dubbio su questa ipotesi alternativa non sia ragionevole – deve cioè trattarsi di ipotesi non plausibile o comunque priva di qualsiasi conferma – (V. Sez. 4, Sentenza n. 48320 del 12/11/2009 Ud. RV245879). Nel caso di specie, come già evidenziato, il dubbio non è ragionevole per la non plausibilità della versione difensiva.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *