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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 29 aprile 2015, n. 18069

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio – Presidente

Dott. FOTI Giacomo – Consigliere

Dott. D’ISA Claudio – rel. Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) n. il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 270/2014 della Corte d’appello di Caltanissetta del 13.03.2014;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

Udita all’udienza pubblica del 10 febbraio 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA;

Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Iacoviello Francesco Mauro che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e qualificato l’appello come ricorso per cassazione rigetto dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d’appello di Caltanissetta che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Gela in ordine al reato di guida senza patente.

Denuncia violazione di legge per l’erronea dichiarazione di inammissibilita’ dell’appello e per la mancata trasmissione degli atti al giudice competente. Si argomenta che, una volta constatata l’inappellabilita’ della sentenza, essendo stato l’imputato condannato alla sola pena pecuniaria, la Corte d’appello avrebbe dovuto convertire l’appello in ricorso per cassazione e trasmettere gli atti alla stessa.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 178 c.p.p., lettera c), per essere stata disattesa la richiesta di rinvio del difensore di fiducia dell’imputato per impedimento assoluto, ritenuto illegittimamente non tale dal GIP.

Con il terzo motivo si’ denuncia la violazione di legge e il vizio motivazionale della sentenza di primo grado in riferimento alla mancata ammissione del teste (OMISSIS) e alla revoca di altri testi, fornendo all’uopo anche illogica e contraddittoria motivazione.

Con il quarto motivo la denunciata violazione di legge riguarda la quantificazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va accolto.

Fondata e’ la denunciata violazione di legge di cui al primo motivo, ha errato, infatti, la Corte d’appello a richiamare l’articolo 591 c.p.p., lettera B), e articolo 599 c.p.p., se e’ vero che la sentenza del GUP, a seguito di giudizio abbreviato, era inappellabile ai sensi dell’articolo 593 c.p.p., comma 3, in quanto afferente ad una condanna alla sola pena pecuniaria dell’ammenda, avrebbe dovuto, di conseguenza, convertire l’impugnazione in ricorso per cassazione, cosi’ come previsto dall’articolo 568 c.p.p., comma 5, senza operare alcuna valutazione sulla sua inammissibilita’ e, comunque, giammai confermare la sentenza di primo grado.

Va disposto quindi l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio con la conversione dell’impugnazione in ricorso per cassazione.

Quanto alla censure mosse nei confronti della sentenza di primo grado con riferimento alla eccezione di nullita’ ex articolo 178 c.p.p., lettera C), per il denegato rinvio dell’udienza in ragione del prospettato legittimo impedimento del difensore di fiducia dell’imputato, essa e’ fondata apparendo la motivazione dell’ordinanza dibattimentale incongrua. Invero, quanto al motivo addotto dal difensore (necessita’ di accompagnare ed assistere la moglie ricoverata in ospedale presso il centro oncologico di (OMISSIS), citta’ diversa da quella in cui si celebrava il processo, in relazione alla patologia specificamente indicata e documentata) a sostegno dell’impedimento non puo’ convenirsi con il GIP nel ritenere non assoluto quest’ultimo. Invero, va al riguardo osservato che l’assoluta impossibilita’ a comparire del difensore non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento “materiale” a partecipare all’udienza, dovuto a un precedente e concomitante impegno professionale, ovvero ad altra causa che impedisca la fisica presenza del difensore dovuta ad ostacoli di carattere logistico o sanitario, che prescinda da qualsiasi considerazione di situazioni che possano, sotto il profilo emotivo e umano, essere ritenute anch’esse di impedimento alla partecipazione attiva all’incarico affidatogli.

Se si dovesse intendere per impossibilita’ a comparire il solo “materiale” o “fisico” ostacolo per il difensore ad essere presente in udienza, difficilmente potrebbero ipotizzarsi situazioni diverse e riconducibili ad eventi gravi sotto il profilo “umano e morale” – quale e’ senza dubbio l’accompagnamento in una struttura ospedaliera, che trovasi a notevole distanza dal luogo ove si celebra il processo, del coniuge per una grave malattia e concomitante con il giorno di udienza.

Peraltro, il motivo prospettato e’ un evento che per altri prestatori di lavoro dipendenti puo’ costituire causa per giustificare l’assenza dal lavoro e non si comprende per quale ragione il difensore, al quale e’ attribuita un prestazione di opera intellettuale costituzionalmente riconosciuta e garantita, non possa usufruire di analogo trattamento in caso di eventi che comunque impongano rispetto “umano e morale”.

In conclusione, l’assoluta impossibilita’ del difensore a comparire in udienza, la’ dove la sua presenza sia prevista dalla legge, puo’ essere anche ascrivibile a situazioni gravi, sotto il profilo umano e morale, tali da essere assimilate al diritto di altro prestatore d’opera ad essere giustificato per l’assenza dal luogo ove la prestazione deve essere eseguita.

Poi, rispetto alla prospettata impossibilita’ di essere sostituito dal collega di studio, il difensore dell’imputato ha, altresi’, allegato che il collega era impegnato in altro processo con detenuto, e, quindi, anche sul punto la motivazione dell’ordinanza di rigetto del rinvio per legittimo impedimento del difensore risulta incongrua.

Gli altri motivi rimangono assorbiti.

In ragione di tanto la sentenza del GUP va annullata con rinvio al Tribunale di Gela per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, convertito l’appello dell’imputato in ricorso per cassazione, annulla la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela in data 3 aprile 2013, con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo esame.

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