cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 28 luglio 2015, n. 33335

 

Ritenuto in fatto

1. Con l’impugnata sentenza resa in data 5 ottobre 2012 la Corte d’Appello di Ancona confermava la sentenza dei Tribunale di Pesaro in data 22 giugno 2011 appellata dall’imputato M.G. e dal Procuratore Generale. Il M. era stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui all’art. 189, 1 e 4 comma e 189, 1 e 7 comma del Codice della Strada perché, coinvolto in un incidente stradale con feriti occorso in Pesaro sulla S.P. 20 all’altezza dell’intersezione via Trasimeno, non ottemperava all’obbligo di fermarsi ed ometteva dio prestare assistenza alla persona ferita. Il giudice di primo grado aveva assolto l’imputato dal reato di “fuga” e la relativa statuizione veniva confermata dalla corte territoriale
2. Avverso tale decisione ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona deducendo violazione di legge quanto alla confermata pronuncia assolutoria

Considerato in diritto

3. II ricorso è fondato. Sul punto la Corte territoriale ha così motivato : benché la condotta tenuta dal M. si presenti come elusiva dell’obbligo di consentire la propria identificazione personale e di rendere possibile l’accertamento immediato delle modalità e circostanze dell’investimento… nel caso di specie non appaiono integrati gli elementi della fattispecie di cui all’art. 189 commi 1 e 6 C.d.S., risultando dalla istruttoria dibattimentale che l’imputato, dopo l’incidente stradale, ha ottemperato all’obbligo di fermarsi e di avvicinarsi alla vittima per costatare le sue condizioni di salute e che, solo successivamente, è risalito sul mezzo, allontanandosi dal luogo del sinistro. La sentenza impugnata si è quindi posta in consapevole contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (senza peraltro sostanzialmente fornire alcuna congrua motivazione di segno contrario) secondo cui (cfr. ex plurimis, Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Rv. 252734). E’ stato in particolare precisato che il nuovo codice della strada all’art. 189 descrive in maniera dettagliata il comportamento che l’utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un “crescendo” di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che si possono presentare. Così è previsto, per quanto qui interessa, l’obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, allorché vi siano persone ferite, quello di prestare loro assistenza. L’inottemperanza all’obbligo di fermarsi è punita con la sanzione amministrativa in caso di incidente con danno alle sole cose (comma quinto) e con quella penale della reclusione fino a quattro mesi in caso di incidente con danno alle persone (comma sesto). In tale seconda ipotesi se il conducente si è dato alla fuga la norma contempla la possibilità dell’arresto in flagranza nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente; la sanzione penale è più grave (reclusione fino ad un anno e multa) per chi non ottempera all’obbligo di prestare assistenza. Si tratta di comportamenti diversi, lesivi di beni giuridici diversi ed attinenti, nel caso dell’inosservanza dell’obbligo di fermarsi, alla necessità di accertare le modalità dell’incidente e di identificare coloro che rimangono coinvolti in incidenti stradali e nel caso di omissione di soccorso, a principi di comune solidarietà.
Quanto in particolare al reato di cui all’art. 189, comma 6, trattasi di un reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste, come si è già osservato, nell’allontanarsi dell’agente dal luogo dell’investimento così da impedire o comunque, ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente in tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall’art. 189, comma sesto (in relazione al comma primo), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento (cfr. sul punto Sez. 4 n. 11195 del 12/02/2015 , Rv. 262709)
4. Ne consegue l’annullamento della impugnata sentenza limitatamente alla disposta assoluzione dal reato di fuga con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta assoluzione dal reato di fuga e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di Perugia.

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