Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 27 agosto 2012 n. 33311. I dirigenti dell’azienda posti in posizione di responsabilità rispondono di omicidio colposo per la morte del lavoratore esposto all’amianto anche se il decesso avviene in tarda età

 

Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 27 agosto 2012 n. 33311[1]

Per la Cassazione, dunque,  è ovvio che a configurare il delitto di omicidio è bastevole l’accelerazione della fine della vita. Pertanto, di nessun significato risulta l’affermazione che taluna delle vittime venne a decedere in età avanzata. La morte infatti costituisce limite certo della vita e a venir punita è la sua ingiusta anticipazione per opera di terzi, sia essa dolosa che colposa”

 Pertanto, sussiste il nesso di causalità tra l’omessa adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure di protezione e il decesso del lavoratore in conseguenza della protratta esposizione alle polveri di amianto, quando, pur non essendo possibile determinare l’esatto momento dell’insorgenza della malattia, deve ritenersi prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul tempo di latenza.

Infine, l’uso dell’amianto in Fincantieri era talmente diffuso … da non potersi considerare la sua pericolosità per la salute dei lavoratori questione alla quale taluno dei chiamati qui in responsabilità poteva dirsi estraneo, perché investito di un livello di vigilanza di più generale profilo. Ragion per cui correttamente è stata ritenuta la sussistenza dell’elemento psicologico della colpa.

Sorrento 28 agosto 2012.

Avv. Renato D’Isa

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