guida in stato di ebrezza

 

Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 24 settembre 2013 n. 39490[1]

Questa Corte (sentenza n.38793 del 2011) ha già precisato che l’art. 186 Cds punisce chiunque si pone alla guida in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche. Il parametro di riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentata dalla quantità di alcool assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro. Si tratta con tutta evidenza di una presunzione “iuris et de iure”, che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogni qual volta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia massima consentita, senza possibilità da parte del conducente di discolparsi fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche, la sua idoneità alla guida e l’influenza di farmaci.

Nella specie, anche ammesso che l’Ansimar possa aver contribuito, sia pure marginalmente e per mera ipotesi, ad innalzare il tasso alcolemico, la responsabilità dell’imputato è correttamente accertata; infatti chi sa di assumere farmaci di tal genere deve astenersi dalla ingestione di alcool e specialmente deve evitare di mettersi alla guida oppure deve controllare con gli appositi test facilmente reperibili in commercio di trovarsi in condizioni tali da non risultare passibile della sanzione penale


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/09/alcol-test-la-possibile-interazione-con-un-farmaco-non-e-una-scriminante.html

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