Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 21 maggio 2015, n. 21284
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOTI Giacomo – Presidente
Dott. IZZO Fausto – rel. Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere
Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro del 7/6/2013 (nr. 65/2012);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
lette le richieste dell’Avvocatura dello Stato, che ha concluso perche’ il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7/6/2013 la Corte di Appello di Catanzaro rigettava la istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da (OMISSIS).
Questi, arrestato in data 13/8/2008, era stato scarcerato il 21/5/2010 dopo un periodo passato agli arresti domiciliari, per un totale di custodia cautelare di giorni 646. Con la sentenza definitiva della Corte di Appello del 12/5/2010, la pena era stata determinata in anni due di reclusione. Successivamente aveva beneficiato di 135 giorni di liberazione anticipata.
Riteneva il (OMISSIS) che in ragione del periodo di liberazione riconosciutogli, aveva sofferto una detenzione preventiva esuberante rispetto alla pena effettivamente irrogata quantificabile in giorni 51 (646 gg. di custodia – 595 gg. di pena effettiva). La Corte di merito rigettava la richiesta di equo indennizzo in quanto il riconoscimento della liberazione anticipata, istituto di carattere premiale, non valeva a rendere ingiusta la detenzione patita.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del (OMISSIS), deducendo la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione, non avendo il giudice di merito rilevato che la liberazione anticipata e’ un diritto innegabile e pertanto la lesione della liberta’ personale era oggettiva con conseguente diritto alla riparazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.
2. Va premesso che questa Corte di legittimita’, con l’ordinanza emessa dalle Sezioni Unite (n. 25084/2006) aveva sollevato il problema di stabilire se fosse o meno legittimo il primo comma dell’articolo 314 nella parte in cui non era previsto il diritto alla riparazione della custodia cautelare sofferta per una durata superiore alla pena inflitta. Sul dubbio di legittimita’ si e’ pronunciata la Corte Costituzionale (sent. 219/2008), dichiarando la “illegittimita’ costituzionale dell’articolo 314 c.p.p., nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni”. Ha precisato la Corte che solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dall’imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato (quanto, ovviamente, al solo giudizio circa l’ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta). E’ stato quindi affermato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ il principio secondo cui “Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione spetta anche quando la durata della custodia cautelare risulti superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, alla quale abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione, ma, ai fini della quantificazione dell’indennizzo, non si deve tenere conto della parte di detenzione cautelare patita che corrisponda alla condanna inflitta in primo grado” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4187 del 30/10/2008CC. (dep. 29/01/2009), Rv. 241855).
3. Nel caso di specie il ricorrente non e’ stato sottoposto ad una custodia cautelare (giorni 646) superiore alla condanna “inflitta” (2 anni di reclusione e cioe’ giorni 730). Vero e’, invece, che ha patito una custodia preventiva superiore di 51 giorni rispetto alla pena determinata dal Magistrato di Sorveglianza con l’ordinanza del 19/9/2011, con cui sono stati riconosciuti al (OMISSIS) 135 giorni di liberazione anticipata.
Tele beneficio pero’, correttamente, non e’ stato ritenuto incidente sulla “ingiustizia” della detenzione preventiva.
Infatti la ratio sottesa alla riconosciuta possibilita’ di indennizzo della custodia patita in esubero rispetto alla pena “inflitta”, e’ il ristoro di un pregiudizio alla liberta’ che mette in comparazione la durata della misura cautelare rispetto alla quantificazione della pena fatta in sentenza in relazione al disvalore del fatto commesso.
Sulla valutazione della ingiustizia della detenzione non puo’ invece incidere l’eventuale riconosciuto periodo di liberazione anticipata, in quanto per la concessione di tale beneficio e’ valutata la condotta del condannato e la sua partecipazione positiva alla fase rieducativa. Pertanto in tal caso lo “sconto” di pena non e’ ancorato alla valutazione del fatto reato ed alla adeguatezza della pena irrogata, ma a valutazioni soggettive sulle condotte del condannato durante l’esecuzione della pena.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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