Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 21 aprile 2016, n. 16638
Ritenuto in fatto
1. II Tribunale di Verona con sentenza 22.9.2014 con motivazione contestuale aveva accolto la richiesta di F.G., cui aveva espresso il consenso il PM, di applicazione nei suoi confronti della pena di mesi quattro di arresto e di € 2.000 di ammenda in relazione al reato contravvenzionale contestato di cui all’art.186 II co. Lett.c) e 2 bis C.d.S. Disponeva altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni.
2. Avverso detta ultima statuizione insorgeva la Procura Generale presso la Corte di Appello di Verona deducendo violazione di legge assumendo che il comma II bis dell’art.186 C.d.S. prevedeva, in caso di superamento della soglia di 1,5 g/I, la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida e pertanto chiedeva che la sentenza venisse annullata in relazione a tale profilo.
Considerato in diritto
1. II ricorso deve essere accolto. L’art.186 co. 2 bis C.d.S. al secondo capoverso prevede che in caso di accertato superamento di un determinato livello di concentrazione di alcol nel sangue pari a 1,5 g/I la patente è sempre revocata. Nel caso in specie tale soglia era stata superata di oltre 1 g/I.
2. Nè nel caso in specie può avere rilievo esimente la clausola di salvezza in ordine all’applicazione dell’art.222 C.d.S., la quale non costituisce disposizione derogatoria all’obbligo di revoca del titolo abilitativo alla guida in caso di guida in stato di ebbrezza cui derivi un incidente stradale, ma disciplina diverse ipotesi di applicazione di sanzioni amministrative accessorie in ipotesi di violazione alle disposizioni di legge che disciplinano la circolazione stradale. Detta norma, intitolata sanzioni amministrative accessorie all’accertamento del reato al comma II così recita: Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente di guida è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente di guida è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo e al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186 comma 2 lett.c), ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le due disposizioni mantengono una propria autonomia sistematica e precettiva, atteso che l’art.222 disciplina il novero di sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati, ha portata generale e attribuisce rilevanza sanzionatoria crescente alla gravità delle lesioni personali che siano derivate da reati colposi commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, laddove la condizione di ebbrezza alcolica del reo con parametri superiori ad una soglia determinata rappresenta ulteriore ragione di aggravamento (sanzionata con la revoca della patente di guida) di una condotta colposa di danno autonomamente sanzionata in via amministrativa mediante la sospensione della patente di guida; nella ipotesi di cui all’art.186 comma 2 bis invece il reato di riferimento è proprio la guida in stato di ebbrezza e cioè una ipotesi contravvenzionale di pericolo e non di danno, che determina la revoca della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria, non contemplata dall’art.222, qualora il conducente in stato di ebbrezza alcolica provochi un incidente stradale, a prescindere da profili di danno a cose o a persone che possano essere derivati dal sinistro. Ne consegue pertanto che sussiste assoluta autonomia e diversità ontologica tra le ipotesi sanzionatorie di cui all’art.222 C.d.S. di portata generale e riferibile alla commissione di un reato colposo di danno con violazione delle norme sulla circolazione stradale e la guida in stato di ebbrezza, aggravata dal fatto di avere provocato un incidente stradale con conseguente turbativa alla sicurezza della circolazione; entrambe tali ipotesi determinano l’applicazione della revoca della patente di guida in ragione del diverso, ma ugualmente penetrante profilo di danno alla persona, e di pericolo di pregiudizio alla circolazione che rispettivamente determinano, laddove il richiamo operato alI’art.222 C.d.S. dalla disposizione normativa dell’art.186 comma II bis, lungi da significare la necessità di una interpretazione congiunta delle due disposizioni, stà al contrario ad attestare la rispettiva autonomia e il differente ambito di applicazione delle due norme (vedi sez.IV 8.1.2015 n.4640).
3. Sotto diverso profilo neppure la omessa applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida può essere ricondotta, nel caso in specie, agli effetti dei giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la circostanza aggravante (comma 2 bis dell’art.186) di avere provocato un incidente in quanto il giudizio di valenza eventualmente svolto dal giudice tra circostanze di segno contrario, seppure rilevante dal punto di vista sanzionatorio e normativo, non elimina comunque la ricorrenza dei presupposti di grave allarme sociale nella circolazione dei veicoli determinata dalla condizione di ebbrezza alcolica di grado elevato da parte di un conducente che determini altresì un incidente, laddove la funzione inibitoria e preventiva della sanzione si esplica a prescindere da una valutazione giuridica in punto a circostanze di segno opposto da effettuare per adeguare la sanzione al fatto e ai suoi elementi circostanziali (sez.IV, 6.2.2015 n.7821, PG in proc.Luongo).
II ricorso deve pertanto essere accolto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in ordine alla disposta sospensione della patente di guida di F.G. per la durata di anni due, sanzione amministrativa accessoria che elimina; annulla altresì la sentenza stessa in ordine alla omessa revoca della patente di guida dei F.G., sanzione amministrativa accessoria che applica.
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