Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 2 gennaio 2013 n. 71[1]
Per la Suprema corte la legge n. 120 del 2010 ha introdotto nella disciplina sanzionatoria dei reati in materia di circolazione stradale, salvo che ricorra l’aggravante dell’incidente stradale, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che può essere applicata, per la guida sotto influenza dell’alcool e per la guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti. Infatti, la norma non prevede alcun divieto di applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, dopo aver già sostituito, ai sensi dell’articolo 53 legge 689/1981, la pena detentiva inflitta. E trattandosi di disposizione più favorevole” non sono “autorizzate interpretazioni restrittive.
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/01/guida-in-stato-di-ebbrezza-si-al-lavoro-di-pubblica-utilita-al-posto-di-ammenda-e-carcere.html
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