Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 2 febbraio 2015, n. 4893
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) n. il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2265/2012 pronunciata dalla Corte d’appello di Brescia il 25/9/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 22/1/2015 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. C. Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per l’imputato, l’avv.to (OMISSIS) del foro di Milano che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
2. Avverso la sentenza d’appello, unitamente al proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato sulla base di quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente confermato l’applicabilita’ della disciplina sanzionatoria riferita al reato di guida in stato di ebbrezza anche in relazione all’uso di veicoli non motorizzati, come la bicicletta, tenuto conto degli indici interpretativi di indole positiva, costituiti dall’inapplicabilita’, con riguardo alla guida di bicicletta, delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida o della confisca del velocipede; considerazioni non adeguatamente affrontate dalla corte territoriale e superate sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria.
3. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, la’ dove, dopo aver erroneamente rigettato l’eccezione d’illegittimita’ costituzionale della norma incriminatrice contestata (in quanto ritenuta applicabile al caso di specie), ha disatteso la prospettata inoffensivita’ della condotta contestata all’imputato, avuto riguardo alle specifiche occorrenze del fatto.
4. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice d’appello erroneamente escluso l’applicazione, nel caso di specie, degli istituti processuali previsti per le figure criminose di minore rilevanza offensiva, con particolare riguardo al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34 dettato in relazione alle ipotesi di particolare tenuita’ del fatto.
Sul punto, il ricorrente reitera in questa sede l’istanza di rimessione al giudice delle leggi della questione di legittimita’ costituzionale in via incidentale, avuto riguardo alla palese e ingiustificata disparita’ di trattamento in ordine all’inapplicabilita’, alla fattispecie oggetto dell’odierno esame, dell’articolo 34 cit., a fronte dell’espressa previsione della relativa applicabilita’ in relazione ai reati (di omogenea natura ed entita’ offensiva) rimessi alla competenza del giudice di pace.
5. Con il quarto motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, con riguardo all’avvenuta esclusione, ad opera di quest’ultima, del ricorso della causa di giustificazione dello stato di necessita’ (financo putativo), avendo l’imputato agito, nell’occasione oggetto d’esame, spinto dalla necessita’ di sottrarsi al pericolo di un danno grave alla persona, siccome intento a recarsi con urgenza presso la propria abitazione al fine di adottare le cure dirette a fronteggiare la “cefalea a grappolo” dalla quale era affetto.
Dev’essere preliminarmente disattesa la prospettazione avanzata dal ricorrente in ordine alla pretesa inapplicabilita’, della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza, alla conduzione di veicoli non motorizzati (e segnatamente della bicicletta), essendosi i giudici del merito correttamente allineati al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ (autorevolmente sostenuto dalle sezioni unite di questa corte), secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza ben puo’ essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneita’ del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarita’ e di sicurezza della circolazione stradale; e tanto, al di la’ della circostanza costituita dall’eventuale concreta inapplicabilita’ delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato (come, ad es., della sospensione della patente di guida), in forza del principio generale che esclude l’applicabilita’ della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale) a chi li abbia commessi conducendo veicoli (come una bicicletta) per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione (cfr., ex plurimis, Sez. Un., Sentenza n. 12316 del 30/01/2002, Rv. 221039).
Cio’ posto, la corte territoriale ha logicamente e coerentemente escluso la fondatezza della prospettazione dell’imputato, in ordine alla pretesa inoffensivita’ della condotta allo stesso addebitata, avendo sottolineato, sulla base di un’argomentazione dotata di logica plausibilita’ e coerenza argomentativa, l’oggettiva idoneita’ (tanto astratta, quanto in concreto), della conduzione di una bicicletta in condizioni di ebbrezza alcolica, a interferire con il regolare e sicuro andamento della circolazione stradale, con la conseguente creazione di un obiettivo e concreto pericolo per la sicurezza e l’integrita’ del pubblico degli utenti della strada: circostanza, quest’ultima, di per se’ sufficiente (in ragione dell’intuibile e assoluta gravita’ dell’esposizione a pericolo di interessi di primario rilievo per l’ordinato svolgimento della vita comune) a sostanziare di congrua giustificazione (anche sul piano della ragionevole disparita’ di trattamento tra interessi e valori dotati di dignita’ costituzionale) la differenziata disciplina legislativa di tale reato – sul terreno della risposta sanzionatoria e, in generale, delle conseguenze derivanti, sul piano giuridico, dalla commissione di detto illecito (ivi compresa la non prevista applicazione dell’istituto di cui al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34) – rispetto al complesso delle fattispecie rimesse alla competenza penalistica del giudice di pace.
Sotto altro profilo, osserva il collegio come la corte territoriale abbia congruamente sottolineato, con motivazione logicamente coerente e pienamente lineare in termini argomentativi, l’assoluta inconsistenza del richiamo, ad opera dell’imputato, della causa di giustificazione dello stato di necessita’ (anche putativo) a fondamento dell’invocata liceita’ della condotta allo stesso contestata, rimarcando (sulla base di considerazioni congruamente corroborate sul piano argomentativo e probatorio e del tutto immuni da vizi d’indole logica o giuridica) il carattere meramente assertivo e congetturale delle prospettazioni sul punto strumentalmente e infondatamente richiamate dall’imputato.
7. L’accertamento dell’infondatezza di tutti i motivi di ricorso avanzati dal (OMISSIS) impone la pronuncia del relativo rigetto e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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