Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 19 novembre 2013, n. 46282

Ritenuto in fatto

Z.T. ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Piove di Sacco in data 20.5.011, con la quale lo stesso è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 590 co 2 e 3 c.p. in relazione all’art. 583 co 1 n. 1 c.p. per aver causato, per imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme sulla circolazione stradale, lesioni gravi a L.M. che comportavano un’incapacità di attendere alle proprie occupazioni superiore a giorni 40 ed è stato condannato alla pena di Euro 670,00 di multa.
Con unico motivo deduce inosservanza erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 337 c.p.p., in quanto la querela sporta dalla parte offesa a mezzo del curatore speciale era priva dell’autenticazione della sottoscrizione, prescritta dall’art. 337 c.p.p., nei casi in cui la querela non è presentata personalmente dall’interessato ma viene recapitata all’autorità competente tramite incaricato o a mezzo posta.
E difatti la querela era stata sottoscritta da L.A. quale curatore speciale di L.M. e la firma non era stata autenticata pur essendo stata depositata non personalmente dal curatore della parte offesa bensì da persona incaricata, ipotesi in cui l’art. 337 prescrive autenticazione della firma del querelante.
Erroneamente, ad avviso del ricorrente, il Giudice di pace ha ritenuto che l’autenticazione da parte dell’avv. Roberta Fanton della sottoscrizione apposta in calce alla procura speciale conferitale dal querelante ai soli fini del deposito della querela, potesse valere anche come autenticazione della firma del querelante in relazione alla querela stessa.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.
La querela costituisce atto negoziale di diritto pubblico, riservato alla persona offesa dal reato, alla cui conforme manifestazione di volontà, la legge ricollega l’effetto di rendere possibile l’esercizio dell’azione penale, con riguardo a taluni fatti criminosi. A differenza, dunque, della denunzia (che si concreta in semplice “notitia criminis”, la quale può pervenire da chiunque) è necessario che la sua sottoscrizione sia vera e genuina, con la conseguenza che, nel caso in cui il suo inoltro non sia effettuato personalmente, diviene imprescindibile l’autenticazione della firma del querelante – del resto normativamente postulata – la cui mancanza rende improcedibile l’azione penale”.
In tema di formalità della querela, la mancata autenticazione della sottoscrizione determina l’improcedibilità dell’azione penale, per l’ipotesi in cui la querela non venga presentata personalmente dall’interessato, ma venga recapitata da un incaricato, riflettendosi sulla garanzia di sicura provenienza dell’atto dal titolare del diritto di querela. (Fattispecie in cui l’atto di querela recava solo la sottoscrizione del querelante, oltre al timbro di deposito apposto dal funzionario della Procura della Repubblica, e risultava privo della controfirma del difensore in calce alla sottoscrizione della persona offesa)” Sez. 6, n. 21447 del 19/02/2008 Ud. (dep. 28/05/2008) Rv. 240063.
Nel caso di specie l’autenticazione da parte dell’avv. ——– della sottoscrizione apposta in calce alla procura speciale conferitale dal querelante ai soli fini del deposito della querela, può valere anche come autenticazione della firma del querelante in relazione alla querela stessa.
È vero che non è valido l’atto di querela qualora l’autenticazione della firma del querelante non sia effettuata dall’avvocato designato come difensore. Tuttavia ritiene il collegio che l’avvocato cui sia stata conferita procura speciale per il deposito della querela sia investito anche del mandato alle liti, diversamente non avrebbe senso rilasciargli procura ai soli fini di un adempimento ben circoscritto se non fosse il difensore della parte offesa; in quanto tale, esso è legittimato ad autenticare la sottoscrizione della querela.
In definitiva la procura rilasciata all’avvocato per la presentazione della querela sottende necessariamente la nomina, almeno per quel momento, di difensore del querelante, anche se indicata in modo improprio, ed è dunque dimostrativa di un rapporto professionale fra la parte offesa e il legale in relazione all’instaurando procedimento cui la querela si riferisce, con la conseguenza che esso è legittimato all’autenticazione. (Cass. sez. V 17.2.010, n. 19469, rv 247146).
Il ricorso deve essere pertanto respinto con la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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