www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 19 novembre 2013, n. 25907

Svolgimento del processo

1. L..A. e Ro.An..St. , in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui gemelli A.A. e S. , convennero in giudizio – con citazione 24.11.97 – dinanzi al tribunale di Lecce la AUSL LE/X di Maglie ed alcuni dei medici in servizio presso il reparto di Ostetricia del Presidio Ospedaliere di quel centro (omissis) (R..M. , F.R. , S..V. , R..Z. e Fl..Sc. ), ritenendoli responsabili per gli irreversibili danni neurologici derivati da ipossia cerebrale ai piccoli, nati prematuri il (…) presso detto Presidio.
Tutti i convenuti si costituirono in giudizio e, contestata la pretesa attorea nell’an e nel quantum, furono chieste sia la chiamata in garanzia delle rispettive assicuratrici, sia l’estensione del contraddittorio anche ad altri due medici del reparto: ma fu autorizzata solo la prima, nei confronti della UAP Assicurazioni spa (assicuratrice dei dottori S. , M. e Z. ) e della Lloyd Adriatico (assicuratrice del Dott. V. ); e, spontaneamente, si costituì la SAI ass.ni, assicuratrice della responsabilità civile della AUSL. Tutte le assicuratrici contestarono la domanda attorea.
All’esito dell’istruttoria, articolata anche su di una consulenza tecnica di ufficio, il tribunale adito accolse la domanda nei confronti di tutti i convenuti e li condannò, in solido tra loro e con le rispettive assicuratrici (sia pure, queste ultime, nei limiti del massimale delle rispettive polizze), al pagamento di Euro 2.373.972,90 – di cui Euro 1.857,516,00 per i danni patiti dai minori in proprio, come rappresentati dai genitori, nonché Euro 516.456,90 ai genitori in proprio – e degli interessi legali dal di dell’evento al soddisfo, nonché delle spese di lite del grado in favore degli attori.
Avverso tale sentenza, resa il 12.12.05, interposero appello in via principale l’AXA Assicurazioni (succeduta alla UAP) e, in via incidentale, F..S. , la Lloyd Adriatico, Z.R. P., la AUSL LE/X Maglie, R..F. , S..V. , la Fondiaria-SAI spa (già SAI ass.ni) e, infine, L..A. e Ro.An..St. , in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui minori A.A. e S. ; in separato giudizio propose appello, altresì, R..M. ; e le due cause di secondo grado furono riunite.
Sospesa l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado nei confronti di Z. , M. , V. , F. e Lloyd Adriatico, ma non anche nei confronti di S. , AXA e Fondiaria-SAI, la causa fu poi decisa dalla corte di appello salentina con l’accoglimento solo parziale dei gravami ed in particolare essa: affermò la responsabilità della sola AUSL LE/X Maglie e di S.F. ; condannò soltanto costoro al pagamento della somma complessiva di Euro 1.649.609,92 (Euro 161.609,92 per danno patrimoniale ed Euro 1.488.000 per danno non patrimoniale) in favore dei genitori, quali esercenti la potestà sui minori, nonché di ulteriori Euro 516.456,90 per danni non patrimoniali a favore dei primi, in proprio, oltre interessi legali sulle somme annualmente e via via rivalutate; condannò AXA e di SAI, nei limiti dei rispettivi massimali di polizza, a manlevare l’AUSL LE/X Maglie e lo S. da quanto da ciascuno di questi versato, per i detti titoli, agli attori originari, datosi atto dell’intervenuto versamento delle somme di Euro 516.456,90 da parte di ognuna delle assicuratrici in favore degli A. – St. , nella qualità; rigettò la domanda originaria di questi ultimi nei confronti degli altri sanitari e quella di manleva di R..M. e R..Z. nei confronti della Lloyd Adriatico; compensò le spese di lite del doppio grado tra gli originari attori ed i sanitari diversi dallo S. e tra costoro e le rispettive compagnie assicuratrici; condannò in via solidale la AUSL LE/X Maglie, F..S. , la AXA Assicurazioni e la Fondiaria-SAI alle spese di lite del doppio grado sopportate dagli A. – St. .
Per la cassazione di tale sentenza, resa il 10.3.09 col n. 139 dalla corte di appello di Lecce, propone ricorso per primo S.F. , affidandosi a tre motivi; resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale articolato su due motivi, l’ASL Lecce (evidentemente succeduta alla AUSL LE/X Maglie); avverso tale ultimo ricorso propongono ricorso incidentale, articolato su almeno un motivo, L..A. e Ro.An..St. , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minorenni St.Al. e St. ; propongono ulteriori ricorsi incidentali la AXA Assicurazioni, articolato su di un motivo, nonché, in via condizionata e ciascuno articolato su due motivi, M.R. e R.P..Z.;
propongono ulteriore controricorso la Allianz spa (quale succeditrice di Lloyd Adriatico) e S..V. , nonché, per resistere al ricorso incidentale della AXA, gli A. – St. ; infine, non svolgono attività difensiva in questa sede F.R. e la SAI ass.ni.
E, per la pubblica udienza del 15.10.13, producono memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. i coniugi A. – St. , lo Z. , la Allianz spa ed il V. , mentre deposita procura alle liti il difensore di A.A. e S. , nelle more divenuti maggiorenni.

Motivi della decisione

2. Va premesso che la corte territoriale:
dopo avere disatteso tutte le questioni in rito avverso la gravata sentenza di primo grado, in ordine all’an debeatur ha affermato la sussistenza di nesso causale tra la condotta del solo primario del reparto di Ostetricia del presidio ospedaliero di (…) e le inadempienze della AUSL LE/X che questo gestiva, da un lato, ed il gravissimo ed irreversibile danno neurologico ai due neonati gemelli: rilevando, in particolare, un difetto di informazione alla gestante della carenza, presso il presidio ospedaliero, di attrezzature idonee a far fronte a parti prematuri, nonché una negligenza dell’uno e dell’altra nel non disporre, nonostante la piena prevedibilità delle gravi difficoltà – a seguito di inequivocabile sintomo di avvicinamento del parto, manifestatosi fin dal 21.2.95, in gestante alla 28a settimana – e dell’impossibilità di erogare le cure necessarie, tempestivamente il trasferimento ad altra struttura ospedaliera più adeguatamente attrezzata;
– in punto di identificazione e quantificazione del danno risarcibile: ha ritenuto compresa nella formulazione originaria della domanda anche quella relativa al danno c.d. esistenziale, peraltro ripercorrendo in concreto la liquidazione complessiva di quello non patrimoniale, sia in relazione ai gemelli, sia in relazione ai genitori; ha escluso l’incidenza di eventuali somme erogabili da parte dello Stato; ha, sia pure solo in motivazione, precisato la spettanza della rivalutazione sulle somme liquidate a titolo di risarcimento, dapprima devalutate alla data del sinistro e poi via via ed anno per anno rivalutate;
– sulle domande nei confronti delle assicuratrici, ha escluso la possibilità di una condanna diretta di queste ultime in favore dei danneggiati, pure negando la fondatezza di altre questioni di merito sul rapporto assicurativo sollevate dalla AXA ass.ni.
3. Va ancora premesso, prima di esaminare separatamente i motivi dei ricorsi principale e incidentali non condizionati, che, essendo la gravata sentenza stata pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie continua ad applicarsi, nonostante la sua abrogazione (ed in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 58, comma quinto, della legge 18 giugno 2009, n. 69) l’art. 366-bis cod. proc. civ. e, di tale norma, la rigorosa interpretazione elaborata da questa Corte (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887; Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079). Pertanto:
3.1. i motivi riconducibili ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. vanno corredati, a pena di inammissibilità, da quesiti che devono compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte, v. : Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704); d) questioni pertinenti alla ratio decidendi, perché, in contrario, difetterebbero di decisività (sull’indispensabilità della pertinenza del quesito, per tutte, v. : Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27347; Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n. 27901);
3.2. a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure -se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680);
3.3. infine, è consentita la contemporanea formulazione, nel medesimo quesito, di doglianze di violazione di norme di diritto e di vizio motivazionale, ma soltanto alla imprescindibile condizione che ciascuna sia accompagnata dai rispettivi quesiti e momenti di sintesi (per tutte: Cass. sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27649).
4. Va esaminato per primo il ricorso presentato da S.F. , primario del reparto di Ostetricia ove si è verificato il parto prematuro dei due gemelli, il quale può qualificarsi principale per essere stato proposto prima di ogni altro.
4.1. Il ricorso si articola in tre motivi:
– con il primo (rubricato “insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 132, comma 1 n. 4 e 113, 115, 116 c.p.c.”), egli si duole della mancata considerazione delle cospicue critiche tecniche mosse alla c.t.u. fin dal primo grado e, comunque, in sede di gravame, analiticamente riportate; e conclude così riepilogando il fatto controverso: la carenza motivazionale della sentenza di prime cure – reiterata dalla corte territoriale – nella parte in cui il giudice, a fronte di circostanziate critiche mosse dai consulenti tecnici di parte alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, non le ha in alcun modo vagliate e si è limitato a fare proprie le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio;
– con il secondo (rubricato “insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 in relazione agli artt. 132, comma 1 n. 4 e 113, 115, 116 c.p.c. avendo la Corte, in reiterazione dell’errore del primo giudice, omesso di assumere prove indispensabili per la decisione”), egli lamenta la mancata ammissione di prove sull’autonoma capacità di respirazione dei due gemellini al momento del parto e durante il trasporto dal presidio di (…) all’ospedale di (…); e conclude così riepilogando i fatti controversi: attesa la carenza motivazionale nella parte in cui si afferma, sulla base di una mera supposizione non dimostrata, che i gemelli A. alla nascita non respirassero autonomamente (quanto meno per il tempo di due minuti), fatto controverso che si sarebbe potuto dirimere attraverso l’ascolto del pediatra An. che alla nascita li aveva assistiti; nonché la corretta e completa informazione fornita alla paziente circa le carenze strutturali dell’Ospedale di (…) privo del reparto di neonatologia, ed in quanto tale inidoneo all’assistenza di due gemelli nati prematuramente, poiché la dimostrazione che i sanitari fornirono completa e corretta informazione alla paziente si sarebbe potuta fornire con testi che, invece, non furono ammessi, e ciò sulla scorta di un appiattimento acritico e supino alle conclusioni della CTU di primo grado, sulla cui fragilità e scarsità di argomenti si è avuto modo di interloquire in precedenza;
– con il terzo motivo (rubricato “violazione o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 7 del d.P.R. 27.3.68 n. 128 e dell’art. 63 d.P.R. 20.12.79 n. 761) egli censura l’identificazione della sua esclusiva responsabilità, nonostante la certa sussistenza anche ed almeno di ciascuno dei medici del reparto che avevano avuto in cura la gestante, poi partoriente; ma non pare concludere con alcun quesito di diritto.
5. Pare superflua la disamina delle argomentazioni e delle impugnazioni incidentali delle altre parti, prospettandosi l’inammissibilità del ricorso principale, alla stregua di quanto appresso specificato.
5.1. Il primo motivo del ricorso S. è inammissibile, perché assistito da momento di sintesi o riepilogo che prospetta una mera reiterazione, da parte della corte di appello, del vizio da cui sarebbe stata affetta la sentenza di primo grado, cioè la totale assenza di considerazione delle critiche mosse dai consulenti tecnici di parte (“non le ha in alcun modo vagliate”: v. pag. 58 del ricorso S. ).
Tale fatto, invece, non può dirsi decisivo, perché, in sostanziale differenza rispetto alla pronuncia del tribunale, la ratio decidendi della sentenza di secondo grado è diversa dalla mera ed acritica adesione alle conclusioni della c.t.u..
Infatti, la gravata sentenza ha espressamente preso in considerazione le critiche dei consulenti di parte, basandosi sulle conclusioni dei consulenti di ufficio raggiunte in sede di chiarimenti e, comunque, condividendo la valutazione di esclusione di concause della paralisi cerebrale (in particolare: ritardi nella crescita dei feti, disordini della coagulazione materna o fetale, emorragie ante partum, infezioni intrauterine) e di verosimiglianza della preponderante probabilità di esclusione di danni neurologici in caso di trasferimento tempestivo ad ospedale più attrezzato.
Una tale ratio decidendi, del resto, è coerente con l’affermazione della natura contrattuale della responsabilità sia dello S. che della AUSL e, quindi, della sussistenza di uno specifico onere probatorio, in capo a ciascuno di loro, della sussistenza di fatti idonei ad escluderne la responsabilità (pagine 29 e seguente della sentenza gravata): sicché le condizioni complessive al momento della nascita dei gemellini, anche diverse dalla semplice capacità di respirare, andavano provate rigorosamente dai responsabili, mentre è singolare che al riguardo – a parte la testimonianza di altro sanitario, non ammessa, di cui al successivo motivo di ricorso – nessuna documentazione sarebbe stato alcuno dei responsabili in grado di fornire (e non incombendo affatto al consulente di ufficio la ricerca di prove di cui è onerata una delle parti, cioè, come nella specie, lo S. ).
E tanto esime dal considerare come, una volta identificata la colpa nell’omissione di informazione e nel ritardo nel disporre il trasferimento in ospedale più attrezzato fin dall’intervallo tra ricovero e parto, nessun rilievo possano avere le critiche alle scelte terapeutiche precedenti, quand’anche esse fossero state coerenti con le cognizioni del tempo.
5.2. Anche il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile: in disparte i dubbi sulla correttezza della sussunzione entro la previsione del n. 5 della doglianza di mancata ammissione di prove costituende, i momenti di sintesi o riepilogo che lo corredano sono privi dei rigorosi requisiti di cui al paragrafo 3.2.
Infatti, nel primo di essi si fa riferimento alla sola circostanza della capacità di autonoma respirazione alla nascita, mentre l’impianto motivazionale della gravata sentenza si riferisce al complessivo intervallo fino all’arrivo al più attrezzato ospedale di Lecce e, comunque, ad una responsabilità consistente nell’omissione della cautela del trasferimento nell’intervallo tra la rottura delle membrane (avutasi il 21 febbraio) ed il parto, nonostante la mancanza di adeguata attrezzatura presso il Presidio ed i rischi notoriamente insiti in un parto gemellare prematuro: in tal modo, il fatto non è, di per sé, decisivo.
Nel secondo di essi si fa riferimento alla completezza dell’informazione sull’idoneità delle strutture del presidio, ma facendosi solo generico richiamo ad una prova per testi che, invece, se non altro nella capitolazione riportata in ricorso (e sola a rilevare, per il principio di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.), aveva ad oggetto la sola ed insufficiente circostanza dell’informazione dell’inesistenza di un reparto di pediatria neonatale presso il presidio di XXXXXX, ma non anche sui rischi e le conseguenze di tale situazione.
5.3. Infine, il terzo motivo del ricorso principale è radicalmente inammissibile, in difetto di qualsiasi quesito e, tanto meno, dai rigorosi requisiti di cui al punto 3.1.
5.4. Tanto comporta l’inammissibilità del ricorso principale.
6. Da tale conclusione deriva l’assorbimento o l’inefficacia di tutti i ricorsi incidentali e, quindi, la superfluità della disamina dei singoli motivi con essi dispiegati:
– di quelli dispiegati dalla M. e dallo Z. , in quanto espressamente qualificati, il primo – se non altro – nel tenore stesso del ricorso, come condizionati all’accoglimento del principale: sicché essi restano assorbiti;
– di tutti gli altri, comunque ed una volta qualificato incidentale il ricorso successivo, per essere stati notificati, sia pure entro i termini di quaranta giorni dalla notifica del rispettivo ricorso principale, oltre il termine annuale, di cui all’art. 327 cod. proc. civ., quand’anche maggiorato del periodo di sospensione feriale.
Quanto a quest’ultimo profilo, invero, detto termine di un anno e quarantasei giorni, iniziato a decorrere dal tempo del deposito della sentenza e quindi dal 10.3.09, è elasso il giorno lunedì 26 aprile 2010. Ma nessuno dei ricorsi successivi od incidentali lo ha rispettato, essendo stati consegnati per la notifica: quello della ASL Lecce il 12.5.10; quello della AXA il 15.5.10; quello della M. il 14.5.10; quello dello Z. 12.5.10; quello degli A. – St. a seguito del ricorso incidentale della ASL LE il 18.6.10 (e risultando consegnati per la notifica i controricorsi del V. il 13.5.10, della Allianz il 10.5.10 e degli A. – St. contro l’AXA il 29.6.10).
Eppure, l’inammissibilità del ricorso principale determina la sopravvenuta inefficacia del ricorso incidentale proposto tardivamente, cioè oltre il termine (breve o annuale) d’impugnazione della sentenza, avendo esso assunto (in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale) natura e funzione di ricorso principale ed essendo quindi divenuto privo di rilievo il termine proprio (ai sensi degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ.) del ricorso incidentale (Cass. 1 febbraio 1996, n. 881; successivamente: Cass. 16 aprile 1999, n. 3816; Cass. 4 gennaio 2000, n. 11; Cass., ord. 22 marzo 2007, n. 6937; a contrario: Cass. 23 maggio 2003, n. 8154; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3056).
7. Pertanto, vanno dichiarati l’inammissibilità del ricorso principale, l’inefficacia di tutti quelli incidentali non condizionati e l’assorbimento di quelli incidentali condizionati.
In ordine alle spese del giudizio di legittimità, infine:
– la soccombenza può configurarsi appieno soltanto nei confronti del ricorrente principale e dell’altro ricorrente incidentale in comunanza di interesse in causa, vale a dire la sua assicuratrice AXA e la ASL: e costoro andranno condannati quindi, tra loro in solido, al pagamento delle spese sopportate da tutti gli altri intimati (e, per il V. , con attribuzione all’avv. Sabrina T. Conte per dichiaratone anticipo) che si sono costituiti;
nei rapporti interni a dette parti è la stessa sostanziale identità di posizione processuale a giustificare la compensazione integrale, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis;
– nei rapporti tra tutte le altre parti, invece, l’inefficacia o l’assorbimento delle rispettive impugnazioni rende di giustizia l’integrale compensazione, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis;
– quanto ai rapporti tra le altre parti ed i gemelli A. in proprio, costituitisi all’udienza di discussione, la circostanza che il loro avvocato non ha svolto attività difensive diverse da quelle già svolte in qualità di difensore dei loro genitori, quando questi erano anche loro rappresentanti per legge, integra giusto motivo di compensazione, ai sensi della richiamata norma.

P.Q.M.

La Corte:
a) dichiara inammissibile il ricorso di S.F. ;
b) dichiara inefficaci i ricorsi della ASL Lecce, di A.L. e Ro.An..St. (in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori A.A. e S. ), della AXA ass.ni;
c) dichiara assorbiti i ricorsi di R..M. e Z.R.P. ;
e) compensa le spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra F..S. , la AXA ass.ni spa e la ASL Lecce, nonché nei rapporti interni a tutte le altre parti;
f) condanna F..S. , la AXA ass.ni spa e la ASL Lecce, le ultime due in pers. dei rispettivi leg. rappr.nti p.t. e comunque tutti tra loro in solido, alle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano:
– in favore di L..A. e Ro.An..St. , tra loro in solido, in Euro 10.250, di cui Euro 200 per esborsi;
– in favore di R..M. , in Euro 6.050, di cui Euro 200 per esborsi;
– in favore di R.P..Z. , in Euro 10.250, di cui Euro 200 per esborsi;
– in favore di S..V. , in Euro 10.250, di cui Euro 200 per esborsi, con attribuzione all’avv. Sabrina T. Conte per dichiaratone anticipo;
– in favore di Allianz spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., in Euro 10.250, di cui Euro 200 per esborsi.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *