guida in stato di ebrezza

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 19 marzo 2014, n. 13006

Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Brescia ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di F.S. in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 2 lettera c) e 2 sexies del codice della strada in relazione alla guida di un’auto in stato di alterazione alcolica, commesso il 18 giugno 2012. La pronunzia ha convertito la pena con il lavoro di pubblica utilità.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica lamentando la mancata confisca dell’auto condotta dall’imputato, appartenente allo stesso.
3. Il ricorso è fondato. L’art. 186 del Codice della strada, come novellato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito nella Legge 24 luglio 2008, n. 125, ha previsto per l’illecito in esame la confisca obbligatoria del veicolo, tranne che esso appartenga a persona estranea al reato. La statuizione va adottata anche nel caso in cui il processo sia definito con sentenza di patteggiamento o sia disposta la sospensione condizionale della pena.
La confisca in questione, successivamente, è stata qualificata dal legislatore come sanzione amministrativa accessoria per effetto delle innovazioni introdotte nel Codice della strada dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120, come ripetutamente e condivisibilmente ritenuto da questa Suprema Corte.
La diversa qualificazione della confisca in questione da sanzione penale accessoria (come ritenuto dalla nota giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni unite) a sanzione amministrativa non incide sulla competenza del giudice penale ad irrogarla, come emerge dal tenore letterale del richiamato art. 186. Né il fatto che in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità possa fare seguito la revoca della confisca (art. 186, comma 9 bis del Codice della strada) implica che la stessa confisca possa essere allo stato pretermessa.
La sentenza deve essere conseguentemente annullata con rinvio limitatamente alla omessa confisca del veicolo. Il giudice dovrà valutare l’esistenza delle condizioni di legge per l’adozione della statuizione di cui si discute.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la confisca del veicolo, e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Brescia.

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