Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 15 aprile 2015, n. 15713
Ritenuto in fatto
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui il Giudice di pace ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato S. F., chiamato a rispondere del reato di lesioni colpose, provocate a F. C. e a F. V. dal proprio cane, fuoriuscito dalla abitazione e lasciato libero di circolare all’interno del residence dove si trovavano le vittime.
Secondo il giudicante la pronuncia liberatoria doveva basarsi sull’applicazione dell’articolo 45 c.p.: era verosimile che il cancello automatico dell’abitazione dell’imputato per un malfunzionamento si fosse aperto per una interferenza coi telecomandi di altri cancelli, come “era in passato accaduto per altri condomini”.
Il ricorrente contesta la decisione liberatoria evidenziando che il caso fortuito deve essere caratterizzato comunque dall’imprevedibilità, ciò che, nella specie, la stesso giudicante aveva escluso valorizzando un evento che si assumeva già essersi verificato , quindi, come tale, non poteva ritenersi imprevedibile.
Inoltre, sotto il profilo della colpa, l’aver lasciato il cane libero di circolare nel proprio giardino non poteva considerarsi “comportamento doverosamente adeguato” per evitare nocumento ai frequentatori del residence.
E’ stata depositata memoria difensiva nell’interesse dell’imputato a sostegno del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso va accolto per l’assorbente rilievo dell’inesatta e contraddittoria applicazione della disciplina del caso fortuito.
Questo, come è noto, si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile (cfr. Sezione IV, 2 ottobre 2014, Proc. Rep. Trib. Cosenza in proc. Spadafora).
Proprio la rilevata considerazione che l’evento preso a fondamento della causa di punibilità si era già verificato [e tale circostanza ha assunto, tra l’altro, decisivo rilievo probatorio], è concettualmente incompatibile con il proprium dei caso fortuito, appunto caratterizzato dall’imprevedibilità dell’accadimento, ossia dalla assoluta episodicità e straordinarietà.
Si impone l’annullamento con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al giudice di pace di Termini Imerese.
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