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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 12 ottobre 2015, n. 40957

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa – Presidente

Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PERUGIA;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2973/2012 GIP TRIBUNALE di TERNI, del 13/05/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;

lette le conclusioni del PG Dott. Selvaggi Eugenio, che ha chiesto che questa Corte annulli in parte qua l’impugnata sentenza provvedendo direttamente, ove lo ritenga, all’adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell’articolo 621 c.p.p., u.c..

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. Con sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p., e ss. il GIP di Terni applicava nei confronti di (OMISSIS), su richiesta delle parti ex articolo 444 c.p.p., e ss. la pena di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda per il reato p. e p. dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 2, lettera c) e comma 2 bis, come novellato dalla Legge n. 120 del 2010, perche’ guidava l’autovettura Nissan tg. (OMISSIS) in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, accertato con alcoltest da cui risultava un tasso alcolemico di 2,62 g/l. e provocava un incidente stradale. Accertato in (OMISSIS).

Il giudicante nulla disponeva in ordine alla confisca dell’autovettura.

2. Contro il provvedimento ricorre in Cassazione, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Perugia, deducendo come unico motivo:

– Erronea applicazione della legge penale.

Il P.G. ricorrente lamenta l’omessa pronuncia circa la pena accessoria della confisca dell’autovettura – risultata essere in comproprieta’ tra l’imputato e (OMISSIS) nata a (OMISSIS) e residente a (OMISSIS) – ricordando che, ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), sesto periodo: “Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240 c.p., comma 2, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”.

Ci si duole che, poiche’ dagli atti emergeva che l’autovettura Nissan targata (OMISSIS) con cui e’ stato commesso il reato ascritto in epigrafe e’ in comproprieta’ tra la signora (OMISSIS) ed il prevenuto, il giudice di primo grado era tenuto a disporre, con la sentenza di applicazione della pena, la confisca del veicolo, a nulla rilevando che di questa non fosse stata fatta menzione nella richiesta di patteggiamento, non potendo la suddetta sanzione formare oggetto di accordo tra le parti.

Ha errato il giudicante – prosegue il ricorrente – se ha ritenuto non confiscabile l’autovettura solo perche’, non essendo in piena proprieta’ del (OMISSIS), la confisca avrebbe leso il diritto del comproprietario, terzo in buona fede. Tale ragionamento non appare condivisibile perche’ la lettera della norma non autorizza questa interpretazione ove si consideri che la ratio della norma si fonda sul venir meno della pericolosita’ assoluta derivante dall’uso del veicolo nel caso di appartenenza integrale del veicolo ad un terzo.

E’ invece evidente che la medesima presunzione in caso di comproprieta’ rimane integra e giustifica il provvedimento ablativo limitato alla quota parte di proprieta’ del condannato.

Chiede, pertanto, che questa Corte voglia annullare in parte de qua l’impugnata sentenza adottando i provvedimenti conseguenti ai sensi dell’articolo 619 c.p.p..

3. Il PG preso questa Suprema Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex articolo 611 c.p.p., ritenendo fondato il ricorso, e chiedendo anch’egli che questa Corte voglia annullare in parte de qua l’impugnata sentenza, provvedendo direttamente, ove lo ritenga, all’adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell’articolo 621 c.p.p., ultima parte.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. Il ricorso e’ fondato.

2. Pacifico appare che il giudice del patteggiamento dovesse provvedere sulla confisca pur non essendovene cenno nell’accorso.

Questa Corte regolatrice, infatti, ha ormai da tempo fugato ogni dubbio in ordine al fatto che, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 120 del 2010, articolo 33, debba disporre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, anche se essa ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria, ed a nulla rilevando se eventualmente il veicolo non sia stato in precedenza sottoposto a sequestro (cfr. sez. 4, n. 45365 del 25.11.2010, Portelli, rv. 249071; conf. sez. 6, n. 12313 del 13.3.2012, Vasori, rv. 252563). E’ stato anche precisato, ribadendosi il principio, che in tal caso il Prefetto svolge un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale (sez. 4, n. 32427 del 3.11.2011 dep. il 13.8.2012, Camerlo, rv. 253128).

E’ altrettanto pacifico che, in caso di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p., e ss., resti sottratta alla disponibilita’ delle parti l’applicazione e quantificazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge (oltreche’, peraltro, di quelle accessorie), trattandosi di ambito decisionale devoluto integralmente al giudice (cfr., fra le tante, sez. 4 n. 2631/2011; n. 114/2011; n. 38552/2007; n. 36150/2007).

Infine, la natura di sanzione amministrativa della previsione fa escludere che il divieto di cui all’articolo 445 c.p.p., comma 1, afferente alle pene accessorie, possa ad esse estendersi.

3. Sussiste la lamentata violazione di legge, in quanto la richiamata norma di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c) prevede come obbligatoria la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240 c.p., comma 2, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 18517 del 27.3.2009, Parodo, rv. 243997).

Ebbene, costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ conforta l’assunto del PG ricorrente. In particolare e’ stato affermato che l’appartenenza non in esclusiva proprieta’ a terza persona del mezzo non ne esclude la possibilita’ di confisca in quanto sia la lettera che la ratio della disposizione conducono ad escludere che la comproprieta’ con un terzo estraneo, del veicolo condotto dall’imputato in stato di ebbrezza, sia d’ostacolo all’applicazione della misura stessa, in quanto nel solo caso in cui integralmente il veicolo appartenga ad un terzo, la presunzione assoluta di pericolosita’ insita nella disponibilita’ e nell’uso dello stesso puo’ dirsi attenuata, rimanendo al contrario integra in caso di comproprieta’, non essendo il terzo – neppur formalmente – titolare di un “esclusivo” ius excludendi alios (cfr. sez. 4, n. 24015, Di Tucci, rv. 244220).

Ancora, di recente questa Corte, ha ribadito che in tema di guida in stato d’ebbrezza, e’ assoggettabile a confisca il veicolo ricompreso nella comunione legale, in quanto la presunzione assoluta di pericolosita’ insita nella disponibilita’ del bene rimane integra nel caso di comproprieta’ con una persona estranea al reato (sez. 4, n. 9460 del 28.11.2012 dep. il 27.2.2013, Giacomini, rv. 254424).

4. Cio’ considerato, la sentenza deve essere annullata sul punto relativo all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca dell’autovettura, confisca che in questa sede deve disporsi, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l), trattandosi di misura obbligatoria, che, pertanto, non importa esercizio di discrezionalita’ alcuna. Di conseguenza, all’annullamento non segue rinvio.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca della autovettura Nissan tg. (OMISSIS), confisca che dispone.

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