Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 11 aprile 2014, n. 16056
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. – Presidente
Dott. CIAMPI Francesco – Consigliere
Dott. VITELLI CASELLA Luca – rel. Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2446/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 07/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv.to (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS) che ah chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. – Presidente
Dott. CIAMPI Francesco – Consigliere
Dott. VITELLI CASELLA Luca – rel. Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2446/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 07/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv.to (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS) che ah chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 7 gennaio 2013, la Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza emessa il 22 gennaio 2010 dal Tribunale di Pistoia – Sezione staccata di Monsummano Terme che dichiaro’ (OMISSIS) responsabile della contravvenzione prevista dall’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), per aver guidato l’autovettura tg. (OMISSIS), in (OMISSIS), in stato di ebbrezza alcoolica accertato tramite etilometro, in 1,79 gr/l., alla prima prova ed in 1,74 gr/lt., alla seconda, condannandolo, per l’effetto, alla pena di mesi CINQUE di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda cui seguiva l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per UN anno.
Ricorre per cassazione l’imputato per tramite del difensore articolando tre distinte censure, cosi’ riassunte.
Con il primo motivo, denunzia l’inosservanza dell’articolo 178, comma 1, lettera c), articolo 179 (ovvero 180) codice di rito, per lesione del diritto di difesa in conseguenza della omessa notifica all’imputato, benche’ gia’ dichiarato contumace, dell’avviso di rinvio dell’udienza disposto a seguito dell’astensione dalle udienze, cui il difensore aveva aderito. Sostiene il difensore che, pur essendosi egli presentato all’udienza del 7 febbraio 2013 per senso di riguardo verso la Corte d’appello, al solo fine di comunicare la propria astensione, ricorreva in realta’ un caso di legittimo impedimento equiparabile all’assenza di guisa da rendersi necessaria la rinnovazione della notifica all’imputato dell’avviso di rinvio dell’udienza. Con il secondo motivo si duole della violazione dell’articolo 163 c.p. e segg., nonche’ del difetto della motivazione in punto al diniego della sospensione condizionale della pena. Secondo il difensore, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente formulato un giudizio prognostico sfavorevole nei confronti dell’imputato,che pur aveva beneficiato per una sola volta di detto beneficio, omettendo di considerare la possibilita’ della reiterazione posto che le precedenti condanne risalivano a molti anni addietro ovvero di disporne la concessione subordinatamente all’adempimento di obblighi come previsto dall’articolo 165 c.p., commi 1 e 2, ed in particolare alla prestazione, ad esempio, di attivita’ non retribuita a favore di collettivita’. L’intenzione in tal senso dell’imputato era stata peraltro gia’ esplicitata dal difensore attraverso la richiesta formulata ex articolo 186 C.d.S., comma 9 bis.
Con il terzo motivo lamenta il ricorrente come la Corte distrettuale, incorrendo in particolare in vizio motivazionale, abbia erroneamente inteso argomentare il diniego della sostituzione della pena con l’ammissione al lavoro di pubblica utilita’ richiamando la prognosi sfavorevole di reiterazione dello stesso reato.
Ricorre per cassazione l’imputato per tramite del difensore articolando tre distinte censure, cosi’ riassunte.
Con il primo motivo, denunzia l’inosservanza dell’articolo 178, comma 1, lettera c), articolo 179 (ovvero 180) codice di rito, per lesione del diritto di difesa in conseguenza della omessa notifica all’imputato, benche’ gia’ dichiarato contumace, dell’avviso di rinvio dell’udienza disposto a seguito dell’astensione dalle udienze, cui il difensore aveva aderito. Sostiene il difensore che, pur essendosi egli presentato all’udienza del 7 febbraio 2013 per senso di riguardo verso la Corte d’appello, al solo fine di comunicare la propria astensione, ricorreva in realta’ un caso di legittimo impedimento equiparabile all’assenza di guisa da rendersi necessaria la rinnovazione della notifica all’imputato dell’avviso di rinvio dell’udienza. Con il secondo motivo si duole della violazione dell’articolo 163 c.p. e segg., nonche’ del difetto della motivazione in punto al diniego della sospensione condizionale della pena. Secondo il difensore, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente formulato un giudizio prognostico sfavorevole nei confronti dell’imputato,che pur aveva beneficiato per una sola volta di detto beneficio, omettendo di considerare la possibilita’ della reiterazione posto che le precedenti condanne risalivano a molti anni addietro ovvero di disporne la concessione subordinatamente all’adempimento di obblighi come previsto dall’articolo 165 c.p., commi 1 e 2, ed in particolare alla prestazione, ad esempio, di attivita’ non retribuita a favore di collettivita’. L’intenzione in tal senso dell’imputato era stata peraltro gia’ esplicitata dal difensore attraverso la richiesta formulata ex articolo 186 C.d.S., comma 9 bis.
Con il terzo motivo lamenta il ricorrente come la Corte distrettuale, incorrendo in particolare in vizio motivazionale, abbia erroneamente inteso argomentare il diniego della sostituzione della pena con l’ammissione al lavoro di pubblica utilita’ richiamando la prognosi sfavorevole di reiterazione dello stesso reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza.
Quanto alla prima censura deve rilevarsi che, come emerge dai verbali delle udienze 19 marzo 2012 e 7 marzo 2013, tenutesi nel giudizio d’appello (doverosamente da esaminarsi in questa sede alla stregua della sollevata eccezione di nullita’) emerge che alla prima udienza, volontariamente assente l’imputato senza aver addotto alcun legittimo impedimento (e quindi nella sussistenza delle condizioni fattuali per la declaratoria di contumacia fin da tale udienza) era tuttavia comparso il difensore di fiducia che aveva fatto pervenire dichiarazione di adesione all’astensione dalla stessa udienza in adesione all’iniziativa in tal senso assunta dall’associazione di categoria. La Corte d’appello ineccepibilmente ha disposto il rinvio del procedimento alla successiva udienza, diffidando i presenti (o coloro che a questi dovevano ritenersi equiparati) a ricomparire all’udienza di rinvio “senza altro avviso”, a nulla ovviamente rilevando il motivo “sottostante” della presenza all’udienza del difensore pur aderente all’astensione; cio’ a norma dell’articolo 420 ter c.p.p., comma 4. Manifestamente destituito di fondamento e’ il secondo motivo di annullamento, avendo la Corte d’appello esaustivamente motivato in ordine alla sfavorevole prognosi di astensione dell’imputato, dalla recidiva (onde denegare il riconoscimento della sospensione condizionale della pena) avuto riguardo ai due precedenti specifici nonche’ alla condanna dallo stesso riportata per il delitto di omicidio colposo gia’ condizionalmente sospesa. Ha quindi la Corte correttamente escluso, alla stregua del certificato penale esaminato in atti) l’erroneo assunto del Giudice di prime cure circa l’incensuratezza del prevenuto che lo aveva indotto a concedere la sospensione condizionale della pena ancorche’ solamente in motivazione.
Non dissimili considerazioni vanno estese alla terza doglianza, avendo la Corte distrettuale, fatto buon governo delle facolta’ discrezionali ad essa rimesse dal legislatore ai fini del diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilita’, all’uopo valorizzando i precedenti specifici e la mancanza di un concreto atteggiamento dell’imputato sia di resipiscenza sia di effettiva determinazione di affrancarsi dall’alcooldipendenza.
In ogni caso – deve ancora per completezza aggiungersi – la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’ di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena stante la incompatibilita’ tra i due istituti (cfr. Sez. 3 n.20726 del 2012 rv. 254996), il cui “contemporaneo” diniego invece e’ stato illegittimamente censurato dal ricorrente.
Alla declaratoria di inammissibilita’ segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ (trattandosi di causa di inammissibilita’ riconducibile alla volonta’, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.000,00.
Quanto alla prima censura deve rilevarsi che, come emerge dai verbali delle udienze 19 marzo 2012 e 7 marzo 2013, tenutesi nel giudizio d’appello (doverosamente da esaminarsi in questa sede alla stregua della sollevata eccezione di nullita’) emerge che alla prima udienza, volontariamente assente l’imputato senza aver addotto alcun legittimo impedimento (e quindi nella sussistenza delle condizioni fattuali per la declaratoria di contumacia fin da tale udienza) era tuttavia comparso il difensore di fiducia che aveva fatto pervenire dichiarazione di adesione all’astensione dalla stessa udienza in adesione all’iniziativa in tal senso assunta dall’associazione di categoria. La Corte d’appello ineccepibilmente ha disposto il rinvio del procedimento alla successiva udienza, diffidando i presenti (o coloro che a questi dovevano ritenersi equiparati) a ricomparire all’udienza di rinvio “senza altro avviso”, a nulla ovviamente rilevando il motivo “sottostante” della presenza all’udienza del difensore pur aderente all’astensione; cio’ a norma dell’articolo 420 ter c.p.p., comma 4. Manifestamente destituito di fondamento e’ il secondo motivo di annullamento, avendo la Corte d’appello esaustivamente motivato in ordine alla sfavorevole prognosi di astensione dell’imputato, dalla recidiva (onde denegare il riconoscimento della sospensione condizionale della pena) avuto riguardo ai due precedenti specifici nonche’ alla condanna dallo stesso riportata per il delitto di omicidio colposo gia’ condizionalmente sospesa. Ha quindi la Corte correttamente escluso, alla stregua del certificato penale esaminato in atti) l’erroneo assunto del Giudice di prime cure circa l’incensuratezza del prevenuto che lo aveva indotto a concedere la sospensione condizionale della pena ancorche’ solamente in motivazione.
Non dissimili considerazioni vanno estese alla terza doglianza, avendo la Corte distrettuale, fatto buon governo delle facolta’ discrezionali ad essa rimesse dal legislatore ai fini del diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilita’, all’uopo valorizzando i precedenti specifici e la mancanza di un concreto atteggiamento dell’imputato sia di resipiscenza sia di effettiva determinazione di affrancarsi dall’alcooldipendenza.
In ogni caso – deve ancora per completezza aggiungersi – la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’ di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena stante la incompatibilita’ tra i due istituti (cfr. Sez. 3 n.20726 del 2012 rv. 254996), il cui “contemporaneo” diniego invece e’ stato illegittimamente censurato dal ricorrente.
Alla declaratoria di inammissibilita’ segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ (trattandosi di causa di inammissibilita’ riconducibile alla volonta’, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
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