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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 10 giugno 2014, n. 24531
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Ritenuto in fatto
L.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado [che già lo aveva assolto dalla imputazione di cui all’articolo 189, commi 1 e 7 del codice della strada], lo aveva peraltro riconosciuto colpevole della violazione di cui all’articolo 189, commi 1 e 6, del codice della strada, pure contestatagli.
La Corte di merito, disattendendo i motivi di appello, riteneva dimostrato il dolo del reato, in ragione delle modalità di verificazione dell’incidente [l’altro automobilista aveva in effetti, alla sua presenza, addirittura chiamato una autoambulanza, essendo irrilevante che né questi, né la passeggera del veicolo investito, presentassero lesioni, tanto che vi era stata assoluzione per il reato di cui all’articolo 189, commi 1 e 7, del codice della strada] e del suo allontanamento [in modo tale da impedire che fosse identificato e fosse preso il numero di targa], dopo una sosta momentanea assolutamente inidonea a soddisfare l’obbligo imposto dal codice della strada.
Con il ricorso si censura la decisione di merito, riproponendo il tema del dolo del reato, che si assume carente, e sostenendo che la sosta sul luogo dell’incidente aveva assolto all’obbligo di legge.
E’ stata depositata memoria difensiva a sostegno dei motivi di ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
In realtà, si mira a introdurre una censura di merito sull’apprezzamento concordemente operato dai giudici di primo e secondo grado in ordine alla piena consapevolezza in capo all’imputato, sia in relazione all’elemento soggettivo del dolo, che in ordine all’allontanamento dal luogo dell’incidente.
La decisione, invece, è giuridicamente corretta e motivata in modo satisfattivo.
Sotto il primo profilo, giova ricordare che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 189, comma 6, del codice della strada, che punisce l’utente della strada che, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, il dolo richiesto per la punibilità può essere integrato anche dal solo dolo eventuale, non essendo necessario il dolo intenzionale (cfr. ex pluribus Sezione IV, 10 dicembre 2009, Roman). Sul punto, è satisfattivo il ragionamento dei giudici di merito, basato, come si è accennato, sulle modalità dell’incidente, sulla circostanza dell’essere stata chiamata una autoambulanza e, va soggiunto, anche delle lesioni che, a quanto emerge, lo stesso investitore aveva subito, a dimostrazione dell’importanza dell’urto: ergo, valorizzandosi situazioni che rendevano probabile che si fosse verificato quel danno alla persona che fonda l’obbligo normativo di fermarsi.
Sotto l’altro profilo, è necessario ricordare, in vero, che il reato in contestazione è pacificamente ravvisabile anche nei casi in cui la persona, al cui comportamento sia comunque ricollegabile un incidente stradale con danni alle persone, si sia fermata (eventualmente anche prestando l’assistenza necessaria), ma si sia allontanata prima dell’arrivo degli appartenenti agli organi di polizia preposti all’accertamento dell’esistenza di eventuali reati o comunque agli accertamenti in materia di infortunistica stradale. La finalità della norma, infatti, è ravvisabile non solo nell’esigenza di soddisfare gli obblighi di solidarietà che impongono di prestare assistenza alle persone che, in conseguenza del proprio comportamento (indipendentemente dall’esistenza della colpa), abbiano subito danni alla persona, ma anche in quella di assicurare la compiuta ricostruzione delle modalità di verificazione dell’incidente, onde l’obbligo di fermarsi impone quello di sottoporsi all’identificazione ed ai necessari accertamenti sul luogo dell’incidente da parte degli organi di polizia diretti a ricostruire l’incidente ai fini dell’eventuale instaurazione del procedimento penale e comunque ai fini di conoscenza per eventuali iniziative risarcitorie (cfr. ancora la sentenza Roman citata).
Da queste premesse, correttamente è stato escluso che potesse ritenersi ottemperato l’obbligo di fermarsi nella condotta dell’imputato, il quale, secondo quanto ricostruito, dopo una sosta assolutamente momentanea, che aveva impedito la sua identificazione, si era repentinamente allontanato, senza attendere l’arrivo degli organi di polizia e senza appunto neppure fornire alla controparte le proprie generalità.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.