cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 1 marzo 2016, n. 8383

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. PICCIALLI Patrizia – rel. Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. TANGA Antonio Leonard – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 163/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 17/02/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della impugnata sentenza.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando quella assolutoria di primo grado, impugnata dal Procuratore generale, lo ha riconosciuto colpevole dei reati di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), e articolo 187 C.d.S., valorizzando, a supporto,gli accertamenti bio-chimici sulle urine svolti nel laboratorio della ASL, e, comunque, valorizzando, a conforto, gli esiti della deposizione di uno degli operanti, che aveva riferito della condizione alterata in cui versava l’imputato. Con particolare riferimento agli accertamenti svolti sulle urine si evidenzia che le analisi avevano accertato la presenza di cocaina.

Con il ricorso si censura il giudizio di responsabilita’ lamentando il vizio di motivazione della sentenza impugnata che non si sarebbe confrontata con quella di assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado. Si sostiene, in particolare, il travisamento del dato probatorio laddove il giudicante, riferendosi al protocollo 25.2.2005 del Ministero della Salute afferma che lo stesso non introduce alcuna distinzione in ordine alla metodica da eseguire, come pure non distingue tra i liquidi biologici su cui procedere ad analisi. Si censura, infine, l’affermazione secondo la quale le analisi sono deputate unicamente a fornire dimostrazione che il soggetto agente abbia assunto droga. Tale affermazione non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese dal responsabile dell’unita’ operativa dell’ospedale di (OMISSIS) ove erano state eseguite le analisi biologiche, il quale aveva affermato che le analisi svolte non avevano alcun valore medico legale e dei principi in piu’ occasioni espressi dai giudici di legittimita’, secondo i quali le norme richiamate non sanzionano le condotte di chi assume stupefacenti, ma solo l’assunzione di sostanze stupefacenti che inibiscano le normali capacita’ di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.

Il giudice di appello ricostruisce il fatto, evidenziando che il (OMISSIS) aveva assunto “comportamenti non adeguati per la guida di un veicolo” e l’esame delle urine eseguito, nell’ambito del normale protocollo sanitario aveva evidenziato la presenza di cocaina.

Nessun riferimento si rinviene nella sentenza ad eventuale presenza nel liquido biologico di etanolo.

E’ vero che, per assunto pacifico, ai fini della configurabilita’ della contravvenzione di cui all’articolo 186 C.d.S., anche a seguito della novella riformatrice di cui al Decreto Legge 7 agosto 2007, n. 117, convertito in Legge 2 ottobre 2007, n. 160, lo stato di ebbrezza puo’ essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall’articolo 186, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi piu’ lieve, ora priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale (Sezione 4, 11 marzo 2014, Pittiani).

Nel caso in esame va pero’ rilevato che nessun elemento e’ stato valorizzato dal giudicante per fondare la “prova” del superamento del tasso rilevante per la ravvisabilita’ della ipotesi di cui alla lettera c).

Va, pertanto, rilevata una evidente carenza motivazionale costituente il riflesso della carenza dell’indagine in fatto.

Analoga carenza motivazionale va rilevata con riferimento alla contravvenzione di cui all’articolo 187 C.d.S..

Vale rilevare, infatti, che la contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (articolo 187 C.d.S.), in quanto integrata dalla condotta di guida “in stato di alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanze” e non gia’ dalla mera condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, richiede, ai fini del giudizio di responsabilita’, che sia provata non solo la precedente “assunzione” di sostanze stupefacenti, ma anche che l’agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.

Ai fini dell’accertamento del reato e’ dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico in ordine all’assunzione delle sostanze (necessario perche’ presuppone conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze), sia che altre circostanze provino la situazione di “alterazione” psico-fisica (cio’ che e’ necessario perche’ le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicche’ l’esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione).

Sul punto la Corte territoriale non si e’ confrontata con le dichiarazioni rese dal responsabile della unita’ operativa dell’ospedale di (OMISSIS) ove erano state eseguite le analisi biologiche – poste a fondamento della sentenza di assoluzione – secondo le quali mancava un laboratorio attrezzato per test di livello superiore, ovvero sui metaboliti della cocaina.

La motivazione e’, inoltre, carente, laddove si e’ ritenuto adeguatamente dimostrato lo stato di alterazione, alla luce delle dichiarazioni rese dal verbalizzante, secondo le quali l’imputato aveva assunto comportamenti non adeguati per la guida di un veicolo, senza neanche descrivere i sintomi apprezzati e riferiti dagli operanti.

Si impone, quindi, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinche’ la questione sia esaminata alla luce dei principi esposti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Lecce.

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