Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 28 ottobre 2016, n. 45508

Annullato il provvedimento di revoca del sequestro con rinvio al Tribunale perché valuti la possibile capienza del bene aggredito quale reimpiego del profitto illecito a coprire per intero l’ammontare di quest’ultimo

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 28 ottobre 2016, n. 45508

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ISA Claudio – Presidente
Dott. MENICHETTI Carla – rel. Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 59/2016 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del 11/04/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gabriele Mazzotta, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11 aprile 2016 il Tribunale di Milano, decidendo in sede di rinvio dalla corte di cassazione, annullava il sequestro preventivo di beni immobili di proprieta’ di (OMISSIS), disposto dal G.I.P. in sede, nell’ambito di un’indagine per il reato di cui all’articolo 110 c.p., e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.

2. Nella sentenza di annullamento di precedente ordinanza confermativa della misura cautelare, la corte di legittimita’, in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso dell’indagato, affermava i seguenti due principi di diritto a cui il giudice del rinvio si sarebbe dovuto uniformare. Il primo, che in relazione alla astratta fattispecie incriminatrice de qua il profitto del reato va individuato non nell’ammontare dell’imposta evasa, essendo semmai tale quello dei diversi reati di evasione fiscale eventualmente commessi, quanto invece nel valore dei beni sottratti all’esecuzione fiscale, essendo questo piu’ propriamente l’oggetto della condotta incriminata, la cui ratio e’ pacificamente la tutela della garanzia generica del credito tributario e non il credito in quanto tale (Sez. 3, 22 gennaio 2015 n. 10214, Chiarolanza). Il secondo, che in tema di reati tributari, il pubblico ministero e’ legittimato, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per “equivalente”, invece che in quella “diretta”, solo all’esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto diretto del reato (Sez. 3, 30 settembre 2015 n. 41073, Scognamiglio, Rv.265028), principio questo che specifica e costituisce evoluzione di quanto gia’ affermato dalla Sezioni Unite nella sent. n. 10561/2014, Gubert, secondo cui “il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente e’ legittimo solo quando il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato sia impossibile, sia pure transitoriamente, ovvero quando gli stessi non siano aggredibili per qualsiasi ragione”.

3. Il Tribunale di Milano in sede di rinvio, nel conformarsi a tali principi, perveniva alla revoca del sequestro rilevando, sotto un primo profilo, che l’unico atto di fraudolenta sottrazione patrimoniale operata dall’ (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS), in danno della societa’ (OMISSIS) s.r.l. amministrata dal (OMISSIS), era consistito nella vendita di un immobile sito in Lazzaro al prezzo di Euro 530.000,00 (a fronte di un credito tributario quantificato in Euro 1.805.456,15), importo poi fraudolentemente trasferito alla (OMISSIS) e da questa investito nell’acquisto delle quote sociali della (OMISSIS) s.r.l., ed in tale misura andava quindi quantificato il profitto;

sotto un secondo profilo riteneva che nel caso di specie l’indicato profitto del reato era sequestrabile in via diretta e prioritaria – atteso che era stato reinvestito dalla (OMISSIS) nell’acquisto di quote sociali – ma non poteva essere disposto per carenza della domanda cautelare sul punto.

Con la revoca della misura veniva contestualmente ordinata la restituzione all’ (OMISSIS) dei beni in sequestro, costituiti da n.4 appartamenti e da n. 4 box.

4. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Milano, per violazione della L. n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143, ora Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, atteso che il Tribunale del riesame aveva omesso di considerare che le quote della (OMISSIS) s.r.l. erano state gia’ sequestrate in data 3 giugno 2015 dalla GdF in forza di precedente decreto del G.I.P. di Monza nell’ambito di altro procedimento a carico del (OMISSIS), con la conseguenza che tale valore non era piu’ disponibile a svolgere, pur se in via cautelare, una funzione di riequilibrio patrimoniale.

Il difensore dell’ (OMISSIS) ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso, non ravvisandosi nel provvedimento impugnato ne’ violazione di legge ne’ vizio motivazionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, sussistendo la violazione di legge denunciata dal Procuratore di Milano.

2. Questa Suprema Corte, in ferra di ricorso avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, consentito dall’articolo 325 c.p.p., comma 1, solo per violazione di legge, ha ripetutamente affermato che tale vizio e’ ravvisabile anche allorquando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perche’ sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (Sez. 6, 11 febbraio 2013 n. 6589, Rv. 254893). Si e’ ancora precisato che da luogo altresi’ a violazione di legge una motivazione fittizia o contraddittoria, che si configurano, la prima, allorche’ il giudice utilizzi espressioni di stile o stereotipate, e, la seconda, quando si riscontri un argomentare fondato sulla contrapposizione di argomentazioni decisive di segno opposto, con esclusione della motivazione insufficiente e non puntuale (Sez. 1, 21 febbraio 2012 n. 6821, Rv. 252430) ovvero affetta da vizio logico (sez. 5, 1 ottobre 2010 n. 35532, Rv. 248129).

3. L’impugnata ordinanza non ha esaminato l’aspetto prospettato dal ricorrente, ritenendo che potessero essere sequestrate in via diretta le quote della (OMISSIS) s.r.l. senza tenere conto che in forza del precedente sequestro poteva essere venuta meno la copertura del profitto illecito asseritamente derivato dal delitto contestato all’ (OMISSIS).

Deve pertanto il provvedimento di revoca del sequestro essere annullato con rinvio al Tribunale di Milano, perche’ valuti la possibile capienza del bene aggredito quale reimpiego del profitto illecito a coprire per intero l’ammontare di quest’ultimo, nella misura indicata, stante la precisa disposizione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, che impone la “corrispondenza” tra il valore dei beni e il prezzo o profitto del reato.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame

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