Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 27 luglio 2016, n. 32551

Non è consentito al G.I.P., in presenza di temi suppletivi d’indagine, anche se di presumibile scarsa incidenza, obliterare la regola del contraddittorio, anticipando valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito camerale

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 27 luglio 2016, n. 32551

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente
Dott. SAVINO Mariapia Gaeta – Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS) parte offesa nel procedimento; (OMISSIS), N. IL (OMISSIS) parte offesa nel procedimento c/;
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 2892/2014 GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, del 16/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aldo Policastro, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari di Nocera Inferiore per ulteriore corso;
Lette le difese degli indagati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) i quali hanno concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il GIP presso il Tribunale di Nocera inferiore, a seguito della richiesta di archiviazione avanzata dal PM nel procedimento contro (OMISSIS) + 11, indagati del reato di omicidio colposo nell’ambito di ipotesi di responsabilita’ professionale sanitaria, esaminata la opposizione proposta dalla persona offesa, con decreto in data 16.9.2014 disponeva l’archiviazione del procedimento, ritenuta la inammissibilita’ della stessa opposizione.
2. A fondamento della propria decisione il giudice poneva gli esiti di un accertamento tecnico medico legale evidenziando il gravissimo stato vascolare del paziente; in relazione alle censure mosse dalla difesa delle persone offese rappresentava come le eventuali condotte omissive dei medici del Pronto Soccorso non rivestissero alcuna incidenza sul successivo exitus atteso che il paziente Benselice era comunque stato ricoverato.
In relazione poi all’operato dei sanitari che successivamente lo avevano avuto in cura, assumeva che non poteva essere dimostrato, con i criteri propri della causalita’ omissiva affermati dal S.C., la ricorrenza di relazione eziologica tra la condotta omissiva o intempestiva dei sanitari con l’evento letale.
3. Con particolare riferimento alle indagini suppletive sollecitate dalla persona offesa, consistenti in una nuova consulenza tecnica e nell’assunzione a sommarie informazioni testimoniali dei figli del paziente, ne assumeva la irrilevanza investigativa non risultando gli stessi ne’ rilevanti, ne’ pertinenti: affermava che non erano state indicate ragioni concrete per procedersi alla integrazione o alla ripetizione della consulenza e che i parenti della persona offesa avevano presentato due distinte denunce e non era dato sapere su cosa avrebbero dovuto essere ulteriormente sentiti.
4. Avverso detto provvedimento insorgeva la difesa delle persona offese (OMISSIS) e (OMISSIS) la quale deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali e vizio di manifesta illogicita’ ed abnormita’ logico giuridica. Assumeva che il giudice era andato oltre il proprio compito pronunciando un provvedimento con la valutazione di merito di un fatto storico, senza permettere alle persone offese di esercitare il proprio diritto di difesa.
Assumeva ancora vizio per motivazione contraddittoria e incongrua che, in relazione alle censure proposte dalla persona offesa, replicava con valutazioni aventi il contenuto del giudizio, anticipando l’esito di quella che doveva essere la udienza di comparizione; tale modo di procedere si poneva in contrasto con l’articolo 410 c.p.p., comma 2, come interpretato dal S.C. secondo cui eventuali valutazioni di infondatezza della opposizione alla richiesta di archiviazione non possono costituire motivo di inammissibilita’ neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell’esito della investigazione suppletiva e che la valutazione in punto ad ammissibilita’ della opposizione alla archiviazione deve arrestarsi ai soli profili di pertinenza e di specificita’ degli atti di indagine richiesti senza misurarne la idoneita’ probatoria.
5. All’esito del deposito del ricorso per cassazione della difesa delle persone offese, proponevano memorie difensive le difese degli indagati (OMISSIS) in data 24.3.2016, (OMISSIS) in data 22.2.2016, (OMISSIS) in data 24.3.2016, (OMISSIS) in data 24.3.2016 le quali evidenziavano che del tutto propriamente ed esaustivamente il GIP aveva evidenziato i profili di inammissibilita’ della opposizione fondata su richieste di indagini suppletive assolutamente immotivate e del tutto irrilevanti e aveva poi aveva congruamente argomentato sulla infondatezza della notizia di reato;
6 I sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione concludeva per l’accoglimento del ricorso in ragione di una inammissibile pronuncia de plano del GIP sulla istanza di archiviazione, fondata sulla inconferenza delle investigazioni suppletive richieste, anticipando un giudizio sulla infondatezza delle stesse che risultava esperibile e solo all’esito del contraddittorio.
7. Depositava memoria il dr. (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il quale evidenziava possibile ipotesi di omonimia con altro sanitario in servizio presso il medesimo nosocomio (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto perche’ fondato.
Deve osservarsi che la possibilita’ di definire il procedimento in assenza di contraddittorio costituisce un’eccezione giustificata, oltre che, ovviamente, dal convincimento di infondatezza della notizia di reato, dall’inammissibilita’ dell’opposizione. Se e’ pur vero che l’inammissibilita’ puo’ essere ricollegata, oltre che alla carenza dei requisiti di legittimazione e tempestivita’, all’enunciazione di temi di prova estranei rispetto all’ipotesi formulata, non e’ consentito al G.I.P., in presenza di temi suppletivi d’indagine, anche se di presumibile scarsa incidenza, obliterare la regola del contraddittorio, anticipando valutazioni di merito i’n ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione e’ preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito camerale (Cfr. da ultimo Cass., Sez. 4, 17.1.2013 Rv 255500; sez. 6, n. 35787 del 10/7/2012, Rv. 253349; conformi: n. 14360 del 2003 Rv. 224839, n. 34152 del 2006 Rv. 235204, n. 40593 del 2008 Rv. 241360, n. 9184 del 2009 Rv. 243010, n. 19808 del 2009 Rv. 243852, n. 34676 del 2010 Rv. 248085, n. 40509 del 2010 Rv. 248855, n. 41625 del 2010 Rv. 248914, n. 1304 del 2011 Rv. 249371, n. 8129 del 2012 Rv. 252476; sez. 5, 25.11.2014 rv 263194; sez. 2, 10.12.2015 rv 265490, sez. 6 8.1.2016 rv 265915);
2. Cio’ posto, l’ordinanza impugnata dopo avere argomentato sulla infondatezza della prospettazione accusatoria, replicando ai motivi di opposizione formulati dalla difesa delle persone offese richiamando alcune delle conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero, ha altresi’ escluso, in assenza di contraddittorio, la utilita’ e la pertinenza nei nuovi temi di indagine indicati dalla persona offesa, sottraendo la discussione degli stessi a qualsiasi contraddittorio e pertanto incorrendo nel vizio di violazione di legge denunciato;
3. La ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Nocera Inferiore per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

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