Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 23 giugno 2016, n. 26113

La circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2 sexies, del codice della strada (quella della commissione del fatto in ore notturne) non può essere applicata al reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza, previsto dall’art. 186, comma 7, del codice della strada

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 23 giugno 2016, n. 26113

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ISA Claudio – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere
Dott. TANGA Antonio Leonardo – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1777/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 08/05/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza;
Dato atto che nessun difensore e’ comparso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 8 maggio 2015, la Corte d’appello di Bologna, 2 Sezione penale, in parziale riforma della sentenza emessa in rito abbreviato dal Tribunale di Ravenna il 27 gennaio 2014, riduceva a 4 mesi d’arresto ed Euro 3.000,00 d’ammenda (sostituiti con 132 giorni di lavoro di pubblica utilita’) la pena applicata a (OMISSIS) in relazione al reato a lui ascritto ex articolo 186, commi 2 e 7, Cod. Strada, per avere rifiutato di sottoporsi agli esami alcolimetrici in orario notturno, commesso in (OMISSIS); con la stessa sentenza la Corte di merito riduceva altresi’ a un anno e tre mesi il periodo di durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del (OMISSIS).
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il (OMISSIS), con atto personalmente sottoscritto e articolato in due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge processuale in riferimento al fatto che il decreto di citazione a giudizio avanti la Corte d’appello veniva notificato non gia’ presso il domicilio da lui eletto, ma presso i difensori. Richiamata la giurisprudenza di legittimita’ a Sezioni Unite che sanziona con la nullita’ la notifica effettuata nelle forme di cui all’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, l’esponente evidenzia che sul punto la Corte bolognese ha fornito un’interpretazione inaccettabile della norma di riferimento, in quanto con essa il difensore fiduciario verrebbe onerato del dovere di dimostrare che il rapporto fra lui e l’assistito si e’ interrotto in modo incidente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’effettiva conoscenza dell’atto da notificare. Il ricorrente contesta detto assunto sostenendo che l’onere di provare l’insussistenza di un pregiudizio all’esercizio dei diritti difensivi spetta all’accusa.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge penale con riferimento all’aggravante di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 sexies (fatto commesso in orario notturno): detta aggravante, qualora riferita alla commissione del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti strumentali, sarebbe frutto di analogia in malam partem, vietata dal nostro ordinamento penale; e sul punto viene richiamata la giurisprudenza di legittimita’ che ha escluso la compatibilita’ dell’altra e piu’ grave aggravante dell’aver provocato un incidente con il reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 7.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile, siccome manifestamente infondato.
E’ proprio la pronunzia a Sezioni Unite richiamata nel ricorso (Sez. U., n. 19602 del 27/03/2008 Ud., Micciullo, Rv. 239396; conforme Sez. 4, Sentenza n. 18098 del 01/04/2015, Crapella, Rv. 263753) a precisare che la dedotta nullita’, di ordine generale a regime intermedio, deve ritenersi sanata quando risulti provato che essa non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa; tant’e’ che, come rilevato dalla Corte territoriale, nel caso oggetto della stessa sentenza resa a Sezioni Unite si e’ fra l’altro ritenuto che il vizio di notificazione, difforme dal modello legale, non avesse provocato lesioni del diritto di conoscenza e di intervento dell’imputato.
Cio’ si e’ verificato anche nel caso di specie: risulta dagli atti che il ricorrente, pur rimasto assente nel giudizio d’appello, ha potuto compiutamente esercitare le proprie difese sia in tale grado di giudizio, per il tramite del proprio difensore fiduciario, sia proponendo personalmente il ricorso in sede di legittimita’.
A fronte di cio’, e’ del tutto priva di fondamento anche la tesi del ricorrente secondo cui sarebbe onere dell’accusa dimostrare che la notificazione effettuata ex articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, non abbia pregiudicato i diritti della difesa: la piu’ recente giurisprudenza di legittimita’, esprimendo un orientamento del tutto condivisibile e in linea con il dictum delle Sezioni Unite, ha infatti chiarito che e’ inammissibile, per difetto di specificita’ del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca la nullita’ assoluta della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, anziche’ nel domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, ove il ricorrente non alleghi elementi idonei a dimostrare credibilmente che, nonostante l’esistenza del rapporto fiduciario, l’imputato sia rimasto all’oscuro della vocatio in ius (Sez. 6, Sentenza n. 30897 del 06/11/2014, dep. 2015, Colucci, Rv. 265600).
Percio’, in assenza di allegazioni del ricorrente dalle quali poter desumere la mancata conoscenza della citazione per il giudizio d’appello da parte sua, la notifica in esame, seppur irritualmente eseguita, non puo’ considerarsi inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore, non essendo stato assolto dalla parte l’onere di rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto e indicare gli specifici elementi che consentano l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice (sul punto si veda ulteriormente, in terminis, Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541; in senso conforme Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505; Sez. 6, Sentenza n. 29677 del 24/06/2014, Mamone e altro, Rv. 259819).
2. Il secondo motivo di ricorso e’ invece fondato.
In ordine alla questione, posta dal ricorrente, circa la compatibilita’ fra il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici e l’aggravante della commissione del fatto in ore notturne deve segnalarsi che, sia pure con riferimento a questione diversa (ossia in ordine all’applicabilita’ al detto reato dell’aggravante di avere provocato un incidente, di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis) un recentissimo e importante intervento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 46625 del 29/10/2015, dep. 2016, Zucconi) ha chiarito alcuni aspetti che paiono calzanti e trasponibili anche all’ipotesi in esame.
Nella detta pronunzia apicale si e’ invero affermato il principio in base al quale la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non e’ configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversita’ ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza.
Tra le ragioni poste a base della decisione, le Sezioni Unite hanno evidenziato tra l’altro il dato testuale, dal quale si ricavano: 1) la differenza tra il concetto di “conducente in stato di ebbrezza”, che costituisce elemento costitutivo dell’aggravante, e quello di “conducente che si rifiuti di sottoporsi all’accertamento”, che presuppone la mancanza di accertamento dello stato di ebbrezza; 2) il dato sistematico, costituito dal fatto che e’ pacifica l’autonomia delle fattispecie incriminatrici di cui al comma 2 (guida in stato d’ebbrezza) e di cui al comma 7 (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici), fattispecie quest’ultima che e’ caratterizzata dall’ulteriore intento di evitare il frapponimento di ostacoli nell’attivita’ di controllo per la sicurezza stradale, con la conseguente possibilita’ di configurare l’eventuale concorso materiale tra le stesse (ex multis vds. Sez. 4, n.13851 del 12/11/2014, dep. 2015, Fattizzo, Rv. 262870); 3) l’ulteriore dato riferito al fatto che il comma 7 richiama esclusivamente quoad poenam lo stesso articolo 186, comma 2, lettera c), e non anche il comma 2 bis, (che prevede l’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale, oggetto di scrutinio da parte delle Sezioni Unite).
Orbene, tutti questi ordini di argomenti appaiono pienamente calzanti, mutatis mutandis, anche con riferimento al caso di specie.
Va premesso, infatti, che la circostanza aggravante ex articolo 186, comma 2 sexies, della commissione del fatto in orario notturno (tra le ore 22.00 e le ore 07.00 del mattino successivo) fa espresso rinvio all’ammenda prevista dal comma 2, dello stesso articolo, riferita – nelle diverse ipotesi ivi contemplate – al conducente che “guida in stato d’ebbrezza”: condizione, si e’ visto, ontologicamente (e necessariamente) diversa da quella del conducente che rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per stabilire se detto stato d’ebbrezza sussista o meno.
Inoltre, e per cio’ stesso, vale anche nel caso di cui oggi trattasi l’autonomia fra le fattispecie penali di cui al comma 2, lettera b) e c), e quella di cui all’articolo 186, comma 7, nel senso che detta autonomia fra le figure di reato in esame va posta in correlazione con il richiamo del comma 2 sexies, esclusivamente alla prima di esse e non anche alla seconda.
Infine, vale anche nel caso in esame l’osservazione secondo la quale il richiamo effettuato dal comma 7, al comma 2, lettera c), e’ un richiamo esclusivamente quoad poenam.
Sotto altro profilo, puo’ evidenziarsi l’ulteriore elemento che milita nel senso proposto dal ricorrente, costituito dal fatto che all’evidenza la circostanza aggravante dell’orario notturno si fonda sulla maggiore pericolosita’ della guida in stato d’alterazione nella fascia oraria ivi considerata: maggiore pericolosita’ che, per le considerazioni di cui s’e’ detto circa l’autonomia fra le fattispecie di cui al comma 2, e di cui al comma 7, dell’articolo 186, non puo’ in alcun modo riferirsi alla condotta riottosa del conducente del quale non sia stato accertato strumentalmente lo stato d’ebbrezza, a causa del suo rifiuto di sottoporsi ai detto accertamento.
3. Cio’ posto, va quindi accolta la tesi difensiva prospettata con il motivo in esame e va annullata l’impugnata sentenza limitatamente all’aggravante di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 sexies; e, poiche’ dalla sentenza stessa e’ agevole desumere l’entita’ dell’aumento di pena conseguente all’applicazione di detta aggravante, la Corte puo’ procedere autonomamente ex articolo 620 c.p.p., lettera l), alla relativa decurtazione. Per l’effetto, va annullata senza rinvio in parte qua la sentenza impugnata, previa riduzione della pena determinata dall’applicazione dell’aggravante oggetto d’annullamento, in ragione di Euro 1000,00 (pari ai 1500,00 Euro di aumento per l’aggravante oggetto d’annullamento, ridotti per il rito prescelto nella suindicata misura), corrispondenti a 4 giorni di lavoro di pubblica utilita’ ex articolo 186 C.d.S., comma 9 bis; la pena finale che ne deriva e’ dunque di 4 mesi d’arresto ed Euro 2000 d’ammenda, pari a 128 giorni di lavoro di pubblica utilita’.
Nel resto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 sexies, aggravante che esclude, e ridetermina la pena in quattro mesi d’arresto ed Euro 2.000,00, d’ammenda, sostituiti con 128 giorni di lavoro di pubblica utilita’.
Rigetta nel resto.

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