Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 23 gennaio 2017, n. 3335

In caso di infortunio subito da un insegnante all’interno della scuola, l’avvenuta transazione con la compagnia di assicurazione che ha risarcito al docente il danno patrimoniale non esclude la prosecuzione del giudizio per l’eventuale riconoscimento di quello non patrimoniale

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 23 gennaio 2017, n. 3335

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente

Dott. SAVINO Mariapia Gaetana – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

nei confronti di:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 5021/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/01/2016;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito, per la parte civile ricorrente l’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto accogliersi il ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) (per il (OMISSIS)), che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza resa il 20 gennaio 2016, confermava la condanna alla pena di giustizia emessa in data 10 febbraio 2014 dal Tribunale di Trapani a carico di (OMISSIS), in relazione al reato p. e p. dall’articolo 590 c.p., comma 3, commesso in (OMISSIS).

1.1. L’addebito nei confronti dell’imputato era riferito a un episodio in cui (OMISSIS), odierna parte civile e insegnante presso l’istituto scolastico di cui il (OMISSIS) era dirigente, scivolava uscendo dall’istituto al termine di un’assemblea di classe, cadendo rovinosamente e riportando lesioni meglio descritte nell’imputazione, cagionate secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito dal mancato ripristino della pavimentazione antiscivolo, a cura dell’imputato nella detta qualita’, nel tratto ove si era verificato l’infortunio.

1.2. Gia’ in primo grado, a fronte della condanna dell’imputato, era stata rigettata la richiesta risarcitoria avanzata dalla parte civile, la quale percio’ proponeva a sua volta appello; ma la Corte distrettuale, confermando le statuizioni del Tribunale, rigettava non solo l’impugnazione dell’imputato, ma anche quella della detta parte civile, sul rilievo dell’avvenuto risarcimento in favore della stessa in sede extragiudiziale e in via transattiva.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre (OMISSIS), per il tramite del suo difensore di fiducia.

2.1. Il ricorso e’ articolato in un unico motivo, nel quale l’esponente lamenta violazione di legge con riferimento all’articolo 185 c.p. e articoli 74 e 539 c.p.p.: si duole la ricorrente del fatto che la definizione in via transattiva della pratica risarcitoria e’ stata ritenuta integralmente satisfattiva dalla Corte territoriale, pur essendo intervenuta esclusivamente tra l’imputato e la Compagnia che assicurava l’Istituto scolastico; ma, obietta l’esponente, la transazione riguardava non l’intero debito solidale, ma solo la quota interna del singolo debitore, poiche’ la Compagnia assicurava l’Istituto scolastico, autonomamente responsabile dal punto di vista civilistico. Percio’ gli effetti estintivi della transazione de qua non possono propagarsi anche alla parte di obbligazione non solidale dovuta esclusivamente da uno dei condebitori. Lamenta in particolare il ricorrente che alcune voci di danno non coperte da assicurazione (danno biologico, danno non patrimoniale ecc.) non siano state liquidate; e su tali somme parte civile ricorrente ha diritto e interesse a essere autonomamente soddisfatta, poiche’ l’avvenuta liquidazione del danno da parte della Compagnia assicuratrice non copre le suddette voci di danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento.

1.1. Come prospettato dalla ricorrente, il contratto assicurativo, volto a coprire i rischi connessi all’attivita’ imprenditoriale del datore di lavoro ed a risarcire i danni che da essa eventualmente conseguano, ha effetti vincolanti tra i soli contraenti (tant’e’ che il danneggiato non ha in sede civile azione diretta nei confronti dell’assicuratore, che legittimamente viene estromesso dal giudizio, non ricorrendo l’ipotesi di responsabile civile ex lege di cui all’articolo 185 c.p., comma 2: cfr. ex multis Sez. 4, n. 4870 del 10/12/2003, dep. 2004, Bixio ed altro, Rv. 229378).

1.2. Ne’ deve sfuggire che la disciplina codicistica della transazione (articolo 1304 c.c.), nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all’atto di transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarieta’ passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non puo’ coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne (Sez. 3 Civ., n. 19541 del 30/09/2015, Rv. 636884).

1.3. Nella specie, come correttamente rilevato dalla ricorrente, l’accordo transattivo intervenuto fra la stessa (quale persona offesa) e la Compagnia assicuratrice dell’istituto scolastico, oltre a costituire res inter alios acta rispetto alla posizione dell’imputato (quale soggetto direttamente responsabile del danno derivante da reato), non poteva riferirsi alle voci di danno non coperte dal contratto di assicurazione; percio’, valendo in subiecta materia i richiamati principi civilistici, non puo’ ritenersi operante nei confronti dell’imputato (OMISSIS) la dichiarazione liberatoria resa dalla (OMISSIS) in sede di accordo transattivo, con riguardo alla porzione di debito riferibile in via esclusiva al detto imputato.

1.4. Sotto tale profilo, l’impugnata sentenza non fa buon governo dei principi che regolano la materia, non avendo in alcun modo valutato i concreti requisiti di accoglibilita’ e fondatezza della domanda risarcitoria in tutte le sue componenti, che si sarebbe dovuta riferire all’adempimento dell’onere deduttivo e probatorio incombente sull’attore, ma si e’ invece limitata ad affermare (erroneamente) che l’intercorsa definizione in via transattiva della liquidazione del danno alla persona offesa da parte della Compagnia assicuratrice dell’Istituto scolastico avesse valore integralmente satisfattivo di tutte le voci di danno.

2. In base a quanto precede discende l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, ai sensi dell’articolo 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale si demanda altresi’ la regolamentazione delle spese tra le parti per cio’ che attiene al presente giudizio di legittimita’; con l’opportuna precisazione che le regole di giudizio che il giudice civile dovra’ applicare sono quelle del diritto penale, essendo in questione, ex articolo 185 c.p., il danno da reato e non mutando la natura risarcitoria della domanda proposta, ai sensi dell’articolo 74 c.p.p., innanzi al giudice penale (cfr. Sez. 4, n. 11193 del 10/02/2015, Cortesi e altri, Rv. 262708; Sez. 4, n. 42995 del 18/06/2015, Gentile, Rv. 264751).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda la regolamentazione delle spese tra le parti per cio’ che attiene al presente giudizio di legittimita’

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