Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 20 febbraio 2017, n. 8060

Cambiare a penna l’orario sugli scontrini stampati dall’alcoltest non mette in dubbio la funzionalità dell’apparecchio

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 20 febbraio 2017, n. 8060

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa – Presidente

Dott. IZZO Fausto – Consigliere

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. TANGA Antonio Leonar – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3727/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del 04/11/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4/11/2015 la Corte di Appello di Torino confermava la pronuncia di condanna di (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 186 C.d.S., lettera c), per guida in stato di ebbrezza di un’auto Fiat 500, con tasso alcolemico rilevato di g/l 1,74 e 1,77 (acc. in (OMISSIS)).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione laddove il giudice di merito aveva riconosciuto la colpevolezza del (OMISSIS) pur in assenza di una prova certa che gli scontrini dell’alcoltest fossero riconducibili allo stesso. Sul punto la Corte di merito aveva travisato la prova, invero non aveva rilevato che l’orario degli scontrini non corrispondeva a quello del verbale ed era stata necessaria una correzione a penna fatta dai verbalizzanti per rendere gli atti coerenti tra loro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.

2. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), e’ configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 47035 del 03/10/2013, Rv. 257499).

3. Nel caso in esame le correzioni apportate a mano sugli scontrini, non sono sfuggite alla valutazione del giudice di merito che, sul punto, ha offerto una specifica motivazione, osservando come si fosse trattato di una mera irregolarita’ che non metteva in dubbio la funzionalita’ dell’apparecchio e che l’accertamento si riferisse al (OMISSIS), tenuto conto che sugli scontrini figurava il suo nome.

La risposta “assolutamente no” data dal verbalizzante in udienza, come si evinceva dalla lettura del verbale, era riferita ai dubbi sollevati dalla difesa sulla funzionalita’ dell’apparecchio.

Inoltre, quanto all’attendibilita’ degli esiti dell’alcoltest, il giudice di merito ha evidenziato come i verbalizzanti avessero rilevato elementi sintomatici, quali l’alito vinoso, la difficolta’ di coordinamento e di espressione e la condotta di guida contromano ed a zig zag, tanto evidente, da indurre un cittadino ad allertare la polizia stradale che era poi prontamente intervenuta.

L’assenza di travisamento della prova e la coerenza della motivazione della conferma della condanna impongono il rigetto del ricorso.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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