La posizione di garanzia derivante dalla relazione di governo intrattenuta con una fonte di pericolo deve essere individuata alla luce delle specifiche circostanze del sinistro che si sia verificato, dovendosi accertare la effettiva titolarita? del potere-dovere di gestione nella sequenza di accadimenti alla quale accede l’evento, senza che possa ritenersi sufficiente una valutazione sul piano astratto
Suprema Corte di Cassazione
sezione IV penale
sentenza 20 aprile 2017, n. 19029
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Luisa – Presidente
Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere
Dott. TANGA Antonio Leonar – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 6056/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 14/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Luigi (Ndr: testo originale non comprensibile) che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
Udito, per la parte civile, l’avv. Ugo (Ndr: testo originale non comprensibile), che non ha formulato richieste;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha riformato quella pronunciata dal Tribunale di Latina, che aveva mandato assolto (OMISSIS) dal reato di omicidio colposo in danno del minore (OMISSIS), condannando l’imputato alla pena ritenuta equa e al risarcimento del danno in favore delle parti civili.
La vicenda dalla quale trae origine il presente procedimento presenta un nucleo fattuale non controverso, rappresentato dalle seguenti circostanze. Il (OMISSIS) il minore (OMISSIS), che unitamente ad alcuni compagni di giochi aveva fatto accesso al campo di calcetto della Parrocchia (OMISSIS), si appendeva alla traversa della porta da calcetto che, non essendo fissata al terreno o in altro modo, si ribaltava finendo sul giovane, che riportava lesioni mortali.
Il primo giudice giungeva all’assoluzione dell’imputato, parroco, ritenendo che, non trattandosi di un campo da gioco regolare, la porta non dovesse essere necessariamente fissata e che quindi non fosse ravvisabile la carenza strutturale descritta nell’imputazione; che un eventuale dovere di vigilanza non avrebbe potuto essere posto a base di una condanna senza incorrere nella violazione dell’articolo 521 c.p.p.; che comunque una violazione di quel dovere non potesse essere ascritta al (OMISSIS) perche’ al momento dell’incidente egli non era presente sul posto ed aveva fatto affidamento su coloro che, avendo rimosso la porta per utilizzare il campetto per una festa patronale, avrebbero dovuto riposizionarla; infine, affermando che il (OMISSIS) aveva tenuto un comportamento imprevedibile ed abnorme.
La Corte di Appello, dal canto suo, ha affermato che gia’ il Tribunale aveva ritenuto sussistere in capo all’imputato una posizione di garanzia, quale responsabile della Parrocchia, sicche’ l’eventuale trasgressione cautelare di altri soggetti poteva valere unicamente a configurare una cooperazione colposa nel reato; che la condotta colposa era consistita nella violazione del dovere di vigilanza finalizzato ad impedire l’uso del campo di calcetto in assenza delle condizioni di sicurezza, non delegato ad alcuno; che cio’ poteva essere affermato senza alcuna violazione del principio di correlazione, risultando contestata anche la colpa generica; che il comportamento del minore non poteva ritenersi imprevedibile.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. (OMISSIS).
3.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli articoli 40, 43 e 113 c.p., e contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione.
Rileva l’esponente che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello (laddove ha affermato il decisivo carattere saltuario ed informale dei rapporti inerenti la vigilanza), il fatto che non sussistessero carenze strutturali e che la porta fosse stata contingentemente spostata, previa slegatura dalla rete di recinzione, incideva sulla identificazione della posizione di garanzia, da cogliere in capo al vice parroco e al responsabile del comitato organizzatore della festa patronale. Il primo era l’effettivo responsabile dell’uso del campo e aveva fatto accedere i ragazzi; al comitato era stato concesso in comodato il campo da calcetto e pertanto spettava al suo responsabile di vigilare che esso non fosse usato dai ragazzi sino a quando non fosse stato sgombrato e le porte fossero state nuovamente fissate; peraltro nel caso concreto tale responsabile era stato presente sul posto al momento dell’accesso dei ragazzi.
Un secondo motivo si sviluppa sul medesimo tema, circoscritto all’ambito del rapporto tra il parroco ed il vice don (OMISSIS); rapporto che viene richiamato per segnalare l’esistenza di una delega delle funzioni di organizzazione e vigilanza dell’uso del campo e l’affidamento che legittimamente il (OMISSIS) poteva porre sull’esatto comportamento del proprio vice. Per l’esponente, proprio la presenza sul posto di questi e del custode dimostrano l’insussistenza di responsabilita’ del (OMISSIS).
3.2. Con un terzo motivo si lamenta l’assoluta carenza motivazionale in ordine alla causalita’ tra la ritenuta omissione e l’evento illecito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ fondato, nei termini di seguito precisati.
4.1. Il principale tema posto dal ricorrente attiene alla individuazione del soggetto gravato – nelle concrete circostanze in cui si verifico’ il sinistro dell’obbligo di controllo della fonte di pericolo costituita dall’attrezzatura sportiva il cui rovesciamento al suolo determino’ il tragico evento.
In entrambe le sentenze di merito risultano assenti precisi riferimenti normativi che valgano ad identificare la fonte della posizione di garanzia.
Cio’ nonostante appare evidente che il parroco e’ stato individuato come colui che ha la disponibilita’ giuridica e di fatto delle aree entro le quali si svolgono le attivita’ parrocchiali, ivi comprese quelle ricreative. Piu’ specificamente, come il soggetto titolare del potere di disposizione del campo da gioco del quale la porta rovesciatasi era pertinenza.
La giurisprudenza di legittimita’, da tempo orientata a riconoscere che la posizione di garanzia puo’ derivare sia da fonti formali che dalla concreta titolarita’ di poteri dispositivi, propende quindi per la valorizzazione di quest’ultima, poiche’ ove e’ la disponibilita’ giuridica e fattuale di una fonte di pericolo per gli altrui beni vi e’ normalmente anche il potere di impedire il pregiudizio che ne puo’ derivare per questi ultimi.
Non si puo’ seriamente dubitare, quindi, che il parroco abbia in generale il dovere di assicurare che dall’uso delle aree e delle pertinenziali attrezzature sulle quali si esercita il suo governo non derivino offese alla salute di quanti sono ammessi a farne uso.
Tuttavia, la persistenza al momento dell’evento illecito della titolarita’ di una posizione di garanzia predicabile in linea astratta – tipologica, verrebbe da dire va comunque verificata in concreto, pena l’elevazione di un rimprovero in realta’ per fatto altrui.
E’ sufficiente considerare che ove nel “governo” di una fonte di pericolo si inseriscano ulteriori soggetti, deve pur sempre essere esaminata la natura ed estensione dei poteri che questi ultimi hanno acquisito. Si pensi alla relazione tra proprietario e conduttore di un immobile; a quella tra proprietario e custode di un’area; a quella tra delegante e delegato nel settore della sicurezza del lavoro. Ove si affermasse la responsabilita’ del proprietario in quanto titolare di poteri dispositivi senza verificare se per alcuni di essi sia intervenuta una qualche vicenda modificativa e se i poteri impeditivi richiesti dal caso non fossero proprio quelli nella titolarita’ degli ulteriori soggetti, il giudizio mostrerebbe evidenti profili di illegittimita’.
Occorre anche tener presente che, in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia puo’ essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, purche’ l’agente assuma la gestione del rischio mediante un comportamento concludente consistente nella effettiva presa in carico del bene protetto (Sez. 4, n. 34975 del 29/01/2016 – dep. 18/08/2016, P.C. in proc. Biz, Rv. 267539).
Quanto sin qui espresso puo’ essere condensato nel seguente principio di diritto: “la posizione di garanzia derivante dalla relazione di governo intrattenuta con una fonte di pericolo deve essere individuata alla luce delle specifiche circostanze del sinistro che si sia verificato, dovendosi accertare la effettiva titolarita’ del potere-dovere di gestione nella sequenza di accadimenti alla quale accede l’evento, senza che possa ritenersi sufficiente una valutazione sul piano astratto”.
4.2. Calando simili premesse nel caso che occupa va rilevata la estrema semplificazione operata dalla Corte di Appello del tema della puntuale identificazione del garante, nonostante i dati probatori lasciassero emergere l’esistenza di soggetti diversi dal parroco, dei quali andava investigata e chiarita la titolarita’ al momento del fatto di poteri di disposizione sull’area in questione. Si tratta di un tema che la Corte distrettuale ha svolto con affermazioni che vorrebbero essere risolutive ma che, all’inverso, denunciano un insufficiente approfondimento.
Scrive la Corte di Appello che l’assunto difensivo per il quale al momento del sinistro altri erano i garanti della sicurezza di quanti, in specie minori, accedessero al campetto, “e’ scarsamente persuasivo, considerato il carattere del tutto informale e saltuario dei rapporti concernenti la vigilanza, la gestione o il provvisorio utilizzo del campo di calcetto”. Si tratta di un giudizio incoerente con i principi posti dalla giurisprudenza di legittimita’ a riguardo della necessaria valenza della concreta situazione fattuale e della scriminante rappresentata dalla natura strutturale o contingente della lacuna cautelare che ha determinato l’evento.
In linea generale, il riferirsi indifferentemente ai poteri di vigilanza, di gestione e di utilizzo del campetto denuncia una pregiudizievole mancata considerazione delle differenze che corrono tra le diverse posizioni. Quanto alla informalita’ e saltuarieta’ del ruolo svolto da altri, si e’ rammentato sopra che assume piena rilevanza la effettiva titolarita’ di poteri dispositivi, senza che possa fare da salvacondotto la mancata formalizzazione del ruolo assunto in concreto. Tali poteri, ancorche’ temporaneamente assunti, impegnano ad assicurare che la fonte di pericolo non determini danni a terzi. Ne’ e’ risolutiva – almeno nella motivazione resa dalla Corte di Appello – l’evocazione dell’istituto della cooperazione colposa, che nella fattispecie appare essa stessa figlia dell’insufficiente approfondimento e che null’altro che la ripetizione con altre parole dell’assunto di partenza.
In particolare, la stessa Corte di Appello conviene in ordine ad una ripartizioni di compiti tra parroco e vice parroco, in forza della quale sarebbe stato quest’ultimo ad occuparsi della gestione dell’area ricreativa (annota la sentenza che dei suoi compiti lo (OMISSIS) aveva affermato che “l’attivita’ di controllo si limitava a dare uno sguardo”); circostanza che trova conferma nella presenza sul posto dello (OMISSIS) nel torno di tempo in cui si verifico’ il sinistro, mentre l’imputato si trovavi altrove, impegnato nell’ufficio sacerdotale; non dubita della messa a disposizione del comitato promotore della festa dell’area del campetto, dalla quale era scaturita la modifica della ordinaria situazione dei luoghi, con la eliminazione dell’ancoraggio della porta dal cancello posto nella parte ad essa retrostante e il suo appoggio a terra. Cio’ non di meno non indaga sui termini dell’accordo intervenuto tra il parroco e il presidente del comitato: se esso prevedesse o meno la disponibilita’ esclusiva dell’area per un tempo predeterminato (e quale) da parte di quest’ultimo; se prevedesse o meno l’adozione di misure di sicurezza resesi necessarie dopo lo spostamento della porta. E cio’ sull’evidente presupposto dell’essere terminata la festa patronale il maggio; senza tener conto che essa stessa scrive che al momento del sinistro “la porta non era stata ancora rimontata, in quanto doveva essere ancora completata l’attivita’ di rimozione delle attrezzature per lo stand e per l’allestimento del carro utilizzato per la processione del santo patrono…”. Ne consegue che anche l’affermazione secondo la quale il parroco avrebbe dovuto in ogni caso dare disposizioni ai suoi collaboratori e al comitato promotore e/o installare una segnaletica di divieto di accesso risulta meramente apodittica siccome priva di connessione alla puntuale ricostruzione della specifica situazione venutasi a determinare. Bastera’ considerare che ove al comitato fosse stato consentito di escludere dall’uso dell’area ogni soggetto non impegnato nelle attivita’ preparatorie della festa patronale, anche con l’adozione di misure a cio’ funzionali (cartelli, chiusura degli accessi, vigilanza sul posto ecc.), i poteri impeditivi sarebbero risultati temporaneamente trasferiti in capo al presidente del comitato.
Nel tratteggiare la distribuzione degli obblighi tra committente e appaltatore di lavori che riguardano la sede stradale, questa Corte ha rammentato che avuto riguardo agli articoli 14 e 21 del C.d.S., nonche’ alle pattuizioni del contratto, deve essere distinto a seconda che i lavori si svolgano o meno nella persistenza dell’uso della strada. Nel caso negativo, ovvero quando “l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne e’ l’unico custode”. Nel caso affermativo, ovvero quando “l’area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, questa situazione denota la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore” (Sez. 4, n. 17010 del 29/03/2016 – dep. 22/04/2016, P.C. in proc. Corrao, Rv. 266548, che richiama Cass. civ. Sez. 3, n. 15882 del 25/06/2013, Rv. 626858 e Cass. civ. Sez. 3, n. 12811 del 23/07/2012, Rv. 623374).
Per quanto il principio sia stato formulato in relazione ad una differente relazione intersoggettiva esso pare illustrare con proprieta’ anche la relazione tra il parroco, in ragione dell’ufficio amministratore dei beni della parrocchia, e coloro ai quali viene temporaneamente affidato in custodia uno di questi.
Ne’ puo’ essere risolutivo il solo affermare l’esistenza di un obbligo di vigilanza, quale residuo di un trasferimento ad altri di poteri di diretta gestione. L’obbligo di vigilanza presuppone che sia stato consentito l’uso del bene a terzi; che fosse conosciuto il pericolo; che fosse evitabile l’evento lesivo occorso a terzi e che sia stato omesso l’intervento diretto all’eliminazione del rischi (Sez. 4, n. 37589 del 05/06/2007 – dep. 12/10/2007, Petroselli, Rv. 237772, ancora con riferimento all’amministratore committente di lavori su pubblica via).
Valga rilevare che gia’ solo rispetto all’ultima delle condizioni appena rammentate, risulta affermato dal giudice di merito che dopo l’affidamento del campetto al comitato la porta era stata adagiata al suolo e che per il peso essa non poteva essere ricollocata in piedi dai minori. Il rischio rappresentato dalla porta non ancorata era stato quindi eliminato; e la Corte di Appello ha omesso di chiarire le circostanze della modifica della posizione della porta, che sino al 4 maggio 2009 era ancora adagiata a terra, ed i suoi riflessi sul dovere di vigilanza del parroco.
5. Traendo le somme da quanto sin qui esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame. Il quale dovra’ condurre all’identificazione del soggetto garante del rischio determinato dalla presenza della porta di calcetto all’interno del campo momentaneamente posto a disposizione del Comitato promotore della festa, non trascurando di considerare il tema della accessibilita’ a tale area, in concreto e per come eventualmente regolata tra le parti, con specifico riferimento al giorno del sinistro; si dovranno esplicitare le fonti del dovere di vigilanza del quale fa menzione la contestazione e verificarne i contenuti nella specifica vicenda, alla luce del rapporto instauratosi tra l’imputato ed con il Comitato e dei compiti affidati al vice parroco (OMISSIS).
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma
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