La riparazione del danno nei reati di competenza del giudice di pace ha effetto estintivo solo se integrale, se è estesa alle conseguenze non patrimoniali e se è eseguita nei confronti di tutti gli aventi diritto. Inoltre, l’eventuale concorso di colpa della vittima deve essere ricavato (e dimostrato) dalle «emergenze probatorie» del procedimento, e deve incidere proporzionalmente nella (eventuale) riduzione del risarcimento riparatorio

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 18 maggio 2016, n. 20542

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto – Presidente
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO;
nei confronti di:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 51/2015 GIUDICE DI PACE di BUSTO ARSIZIO, del 04/06/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per e l’annullamento con rinvio;
Udito, per la parte civile, l’Avv. (OMISSIS) di Busto Arsizio, il quale conclude come il PG;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) di Roma, la quale si riporta alle depositate memorie difensive.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di Pace di Busto Arsizio, con sentenza del 4/6/2015, dispose non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), imputata di lesioni colpose gravissime ai danni di (OMISSIS) (rimasto ferito a seguito d’incidente stradale attribuito a colpa dell’imputata, la quale, nell’intraprendere manovra di svolta a sinistra, in una intersezione stradale, non aveva concesso la precedenza alla persona offesa, la quale sopraggiungeva, dall’opposta direzione, a bordo di ciclomotore) per intervenuto risarcimento del danno, Decreto Legislativo n. 274 del 2000, ex articolo 35.
2. Avverso la sentenza di cui sopra ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio articolando tre motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo, denunziante violazione di legge, il ricorrente si duole perche’ il giudice non si era pronunciato sulle eccezioni della difesa dell’imputato a riguardo alla costituzione di parte civile di (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultima anche quale esercente la funzione genitoriale.
Inoltre, il giudizio di congruita’ del risarcimento era stato limitato al solo danno biologico, essendo rimaste neglette tutte le altre voci di danno prospettate dalle parti civili.
Era stato ritenuto sussistere concorso di colpa della persona offesa sulla scorata degli accertamenti di polizia, senza, tuttavia, indicarne la percentuale.
Non era stato permesso alla parte civile (OMISSIS) di interloquire sulla formazione del fascicolo.
2.2. Con il secondo ed il terzo motivo il P.M. denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in quanto non si era avuta integralita’ del risarcimento, solo in presenza della quale puo’ pronunciarsi l’effetto estintivo di cui al citato articolo 35.
3. In data 5/2/2016 veniva depositata memoria nell’interesse della parte civile (OMISSIS), con la quale veniva censurato l’asserto di concorso di colpa, sulla base di atti non ritualmente acquisiti. Piu’ in generale, veniva contestata l’applicazione della formula terminativa, in quanto il risarcimento non era stato integrale, specie avuto riguardo alle tragiche conseguenze patite (paraplegia agli arti superiori ed inferiori).
4. In data 9/2/2016 veniva depositata memoria nell’interesse dell’imputata, con la quale, evidenziata l’autonomia del giudizio espresso ai fini di cui all’articolo 35 cit., rispetto al vaglio civile e la non necessita’ del consenso della persona offesa, considerato che, nella specie, il risarcimento operato dalla compagnia assicuratrice esuberava il danno effettivo, si chiedeva il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso e’ fondato.
Per la preliminarieta’ che l’investe e’ bastevole prendere in esame le censure con le quali si contesta che il giudice abbia congruamente apprezzato che il risarcimento intervenuto sia stato tale da avere riparato il “danno cagionato dal reato” ed idoneo ad eliminare “le conseguenze dannose o pericolose del reato” (articolo 35 cit.).
Un tale giudizio, compiuto, non contradditorio e logicamente riscontrabile, non si rinviene nella sentenza impugnata.
Invero, il decidente si e’ limitato a giudicare congruo il risarcimento del gravissimo danno non patrimoniale procurato alla persona offesa (e’ stato segnalato un residuato di postumi permanenti nella misura dell’85% in una persona di 36 anni, e’ da presumere al momento del fatto), senza in alcun conto considerare il danno riflesso, sia patrimoniale, che non, sulle persone di famiglia conviventi. Non solo un simile danno, stante, da quel che emerge dalla sentenza (grave condizione d’invalidita’ procurata) appare non incompatibile con i fatti, ma, di esso, addirittura, il Giudice di pace mostra di avere consapevolezza, relegandone, in motivazione, l’accertamento al giudice civile.
La violazione di legge si conclama, cosi’, di evidenza palese, in uno alla irragionevolezza del ragionamento: danno e conseguenze dannose del reato non possono dirsi eliminati proprio in quanto la platea degli interessi lesi consta non essere stata presa integralmente in considerazione.
Cio’, ovviamente, non significa che debba necessariamente acquisirsi il consenso della persona offesa, essendo legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per l’inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall’imputato quale risarcimento, il giudice esprima una motivata valutazione di congruita’ della stessa con riferimento alla soddisfazione tanto delle esigenze compensative quanto di quelle retributive e preventive (S.U., n. 33864 del 23/4/2015, dep. 31/7/2015, Rv. 264240). Qui, come e’ di tutta evidenza, l’ipotesi e’ diversa: e’ lo stesso giudicante che, dopo aver verificato la congruita’ del risarcimento del danno patrimoniale in favore della vittima, riconosce l’esistenza di danni ulteriori, rimasti insoddisfatti.
Ne’ puo’ affermarsi che la limitazione risarcitoria trovi giustificazione nell’asserito concorso di colpa della vittima, per due ordini di ragioni. In primo luogo, nulla e’ dato sapere delle inferenze che avrebbero condotto ad una tale conclusione (trattasi di ipotesi nella quale la motivazione e’ meno che un simulacro), ne’ e’ dato sapere quale sia stata considerata l’incidenza quantitativa di un tale presunto concorso. In secondo luogo, non potrebbe, in ogni caso, reputarsi ragionevole, in presenza di un dimostrato concorso, elidere del tutto il diritto al risarcimento nei confronti di una parte dei soggetti aventi diritto, invece, che ridurre nei confronti di tutti la quantita’ del ristoro.
Infine, per quel che puo’ rilevare, stante l’assenza di un apprezzabile ragionamento verificabile, non e’ conforme alla legge (articolo 491 c.p.p.) decidere sugli atti d’indagine, non espunti dal fascicolo per il dibattimento, per il solo fatto che non sia stata, se del caso, avanzata specifica richiesta, che, nel caso, di specie, peraltro, non avrebbe potuto essere proposta, stante la decisione, precipitata ex abrupto nell’epilogo.
6. Consegue all’esposto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio, il quale tenga conto dei seguenti principi di diritto: a) la formula estintiva di cui al citato articolo 35, impone al giudice la previa ragionata verifica in ordine all’integralita’ del risarcimento del danno patrimoniale e non nei confronti di tutti i soggetti che ne abbiano diritto, cosi’ che restino eliminati il danno e le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato; b) l’eventuale concorso di colpa della vittima deve ricavarsi dalle emergenze probatorie legittimamente utilizzabili; c) un tale concorso, ove sussistente, motivatamente quantificato, deve incidere proporzionalmente su tutte le voci di danno e nei confronti di tutti i danneggiati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Busto Arsizio per nuovo giudizio.

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