Con la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. deve essere sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nei casi previsti all’art. 222, comma 2 e 2 bis Cod. Strada, anche quando sia già stata disposta dal prefetto. In tale ultimo caso, una volta stabilita dal giudice penale la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo eventualmente già scontato
Suprema Corte di Cassazione
sezione IV penale
sentenza 18 aprile 2017, n. 18810
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente
Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. MICCICHE’ Loredana – rel. Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2702/2014 GIP TRIBUNALE di MANTOVA, del 07/07/2016;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOREDANA MICCICHE’;
lette le conclusioni del PG Dott. Francesca Loy, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Mantova che, nel definire ex articolo 444 c.p.p., il processo a carico di (OMISSIS) per il reato di cui agli artt.589, commi 1 e 2, c.p. applicando la sanzione concordata tra le parti, ometteva la irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, cosi’ violando la espressa disposizione normativa di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222, commi 2 e 2 bis, e succ.modif..
2. Il P.G. ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto oggetto di censura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Con la sentenza di patteggiamento vanno infatti applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto eccezionale dell’articolo 445 c.p.p., limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca (Sez. Un., 27 maggio-21 luglio 1998, n.8488, Rv 201982, Bosio).
3. Ne consegue che con la sentenza ex articolo 444 c.p.p., deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’articolo 222 C.d.S., e cio’ perfino se essa sia stata gia’ disposta dal prefetto, posto che una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovra’ detrarsi il periodo di tempo eventualmente gia’ scontato. Non rileva che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacche’ essa non puo’ formare oggetto dell’accordo delle parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Ne’ potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilita’ dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo di imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta, perche’ stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (Sez. 4, 27.7.2005, n. 27931, Rv. 232015; Sez. 4, 8.10.2007, n. 36868, Rv. 237231; Sez. 6, 29.5.2008, n. 40591, Rv. 241359).
4. Stante la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, va disposto di conseguenza l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Mantova.
Motivazione semplificata
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