Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 18 agosto 2016, n. 34977

La causa di giustificazione non codificata del rischio consentito nell’attività sportiva è inapplicabile quando non ci si trovi in presenza di una vera e propria gara, bensì di una semplice esibizione (nella specie, di barche su un fiume) sia pure modellata sulla falsariga dello sport di riferimento. Infatti, a prescindere dalla problematicità del ricorso all’analogia nel campo delle cause di giustificazione, tanto più in presenza di una scriminante non codificata quale si ritiene essere la pratica sportiva, vale il rilievo della mancanza nel fenomeno delle esibizioni, che possono essere le più varie e, di regola, a differenza degli sport, non hanno una disciplina positiva, della ratio a fondamento della scriminante non codificata dell’esercizio dell’attività sportiva: ratio che, per lo più, viene ricondotta all’assenza di antigiuridicità per mancanza di danno sociale dell’attività sportiva e, anzi, alla rilevanza dei benefici, che sono riconosciuti e apprezzati dall’ordinamento non soltanto statuale ma anche sovranazionale, conseguenti alla pratica dello sport da parte dei consociati

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 18 agosto 2016, n. 34977

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere
Dott. TANGA Antonio Leonardo – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 61/2012 GIUDICE DI PACE di MANTOVA, del 18/11/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Mantova ha ritenuto (OMISSIS) responsabile del reato di lesioni colpose in danno di (OMISSIS); fatto contestato come commesso il (OMISSIS).
2. In particolare, si addebita all’imputato di avere, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, alla guida del proprio natante che seguiva lo scafo di (OMISSIS), nell’ambito di prove libere sul fiume (OMISSIS), cagionato a (OMISSIS) lesioni effettuando una manovra di virata a sinistra di una boa ed andando a collidere, appunto, con la barca condotta da (OMISSIS).
3. Dalla sentenza di merito si traggono le seguenti informazioni.
Alla luce delle prove testimoniali acquisite ha ritenuto il Giudice di pace che il (OMISSIS) sia l’imputato sia la p.o. si trovavano sul fiume (OMISSIS) perche’ entrambi invitati ad una gara, poi annullata; quindi, poiche’ erano presenti sei o sette piloti con le rispettive barche, venivano invitati dagli organizzatori dell’evento a fare un’esibizione non competitiva, invito che veniva accettato.
Nel corso dell’esibizione, l’imbarcazione di (OMISSIS), dopo avere passato due boe ed essere tornata in prossimita’ di quella di partenza, veniva investita dalla barca condotta da (OMISSIS): in particolare, la punta della barca di (OMISSIS) faceva cadere il casco a (OMISSIS) e passava sopra la sua barca, staccando con il suo motore quello del natante di (OMISSIS), il quale, in conseguenza, rimaneva ferito al viso e ad una spalla e perdeva quattro denti.
Secondo i testi escussi – si legge nella sentenza – l’urto avveniva in fase di giro di boa da parte di (OMISSIS), il quale precedeva (OMISSIS) ed aveva rallentato l’andatura, mentre (OMISSIS) tentava di sorpassare l’altro passando all’interno.
Il profilo di colpa che e’ stato riconosciuto sussistente a carico dell’imputato dal Giudice di pace consiste in imprudenza posta in essere nel tentativo di sorpasso dell’altra barca, che aveva rallentato per affrontare il giro di boa, effettuato a velocita’ troppo elevata, quindi pericolosa, ed in posizione troppo vicina all’altra imbarcazione, seguendo una traiettoria troppo stretta.
Ha, peraltro, ritenuto il giudice di merito che non si fosse in presenza di una gara ma di una semplice esibizione.
4. Ricorre tempestivamente per cassazione il difensore di (OMISSIS), affidandosi a due motivi di ricorso e chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
4.1. Con il primo motivo censura travisamento della prova, mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione.
Il giudicante avrebbe, infatti, ricostruito la dinamica dei fatti in maniera inconciliabile con il contenuto delle prove confluite nel fascicolo (testimonianze e documento filmato), avendo trascurato un dato che il ricorrente stima invece decisivo e che emergerebbe dalle testimonianze allegate al ricorso (M.l.o dei C.C. (OMISSIS) e teste (OMISSIS)) e dalle spontanee dichiarazioni rese dall’imputato nell’immediatezza dei fatti, e cioe’ che il rallentamento della barca che precedeva quella di (OMISSIS), negli istanti immediatamente successivi al doppiaggio della boa ed al sopraggiungere dell’imbarcazione di (OMISSIS), non sarebbe dovuto, come ha ritenuto il Giudice di pace, alla necessita’ di affrontare il giro di boa ma ad un “ingavonamento della prua”, cosi’ creandosi un ostacolo non prevedibile ne’ evitabile per l’imbarcazione che seguiva. Il rallentamento, inoltre, sempre secondo quanto riferito dai due testi indicati, conformemente alle dichiarazioni spontanee dell’imputato, sarebbe stato brusco ed improvviso.
I fatti cosi’ come evidenziati dal ricorrente sarebbero inconciliabili con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata, che andrebbe pertanto annullata.
4.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge, non essendo stata riconosciuta l’operativita’ dell’esimente dell’esercizio dell’attivita’ sportiva.
Sussisterebbero, infatti, ad avviso del ricorrente, tutti gli elementi per concludere che la condotta di guida avvenne nel corso di un’attivita’ sportiva di per se’ pericolosa, a nulla rilevando che fosse in corso una semplice esibizione piuttosto che una gara, in quanto l’attivita’ in concreto svolta dai partecipanti era sostanzialmente competitiva, pur non essendo prevista l’attribuzione finale di un premio: opererebbe, dunque, la scriminante atipica in questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non puo’ essere accolto.
1.1. Sotto il primo profilo di censura, non si apprezza la decisivita’ del dedotto “travisamento”: il giudice di merito, infatti, da’ atto di un rallentamento della barca che precedeva, che attribuisce alla scelta di (OMISSIS) di affrontare a minor velocita’ la curva. L’attribuire il rallentamento, invece, da parte del ricorrente, ad un improvviso ed involontario “ingavonamento della prua”, non toglie che il rallentamento da parte di chi precedeva, in effetti, vi fu e che il pilota che sopraggiungeva, a causa della velocita’ tenuta, della distanza dall’altra imbarcazione e di tutte le circostanze del caso, non fu comunque in grado di governare la propria barca e di evitare l’impatto, che causo’ lesioni a chi lo precedeva.
Consegue che logicamente il giudice di merito ha ravvisato un vistoso profilo di colpa generica in capo al ricorrente.
L’eventuale condotta colposa della vittima con-causativa dell’evento-impatto, poi, non vale certo a scriminare l’autore dell’investimento ma puo’ fungere da presupposto per una adeguata ripartizione delle conseguenze civili nella sede opportuna (si osserva che non vi e’ parte civile nel processo penale).
1.2. Sotto il secondo profilo, non ricorrono nel caso di specie le condizioni per il riconoscimento della scriminante non codificata del rischio consentito nell’attivita’ sportiva (a proposito della quale cfr. le interessanti motivazioni delle pronunzie: di Sez. 5, n. 15170 del 15/02/2016, Ferretti, Rv. 266398, resa in una fattispecie peculiare di una manifestazione folkloristica – non sportiva imperniata su comportamenti oltremodo violenti; e anche di: Sez. 5, n. 8910 del 02/06/2000, Rotella, Rv. 216716; Sez. 5, n. 45210 del 21/09/2005, Mancioppi, Rv. 232723; Sez. 4, n. 2765 del 12/11/1999, dep. 2000, Bernava, Rv. 217643; Sez. 5, n. 9627 del 30/04/1992, Lolli, Rv. 192262; tutte sentenze relative a casi, statisticamente piu’ frequenti, di falli “a gioco fermo” o di mancata adeguato controllo da parte dell’agente dell’ardore agonistico).
E’ appena il caso di notare, infatti, che non si contesta in punto di fatto da parte del ricorrente che si trattasse non gia’ di una vera e propria gara ma di una semplice esibizione modellata sulla falsariga dello sport cui afferiva.
Cio’ posto, la esibizione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non e’ in alcun modo paragonabile alla competizione sptiva: a parte, infatti, la problematicita’, gia’ in se’, del tema dell’eventuale ricorso all’analogia nel campo delle cause di giustificazione (sul quale v. Sez. 6, n. 973 del 02/04/1993, Bove, Rv. 184384), e cio’ tanto piu’ in presenza di una scriminante non codificata quale si ritiene in genere essere la pratica sportiva, naturalmente se ed in quanto vi sia il rispetto delle regole stabilite dagli organismi di categoria (Sez. 5, n. 8910 del 02/06/2000, Rotella, Rv. 216716; Sez. 4, n. 2765 del 12/11/1999, dep. 2000, Bernava, Rv. 217643), manca nel fenomeno delle esibizioni, che possono essere le piu’ varie e che, di regola, a differenza degli sport, non hanno una disciplina positiva, la ratio a fondamento della esimente non codificata dell’esercizio dell’attivita’ sportiva, ratio che per lo piu’ viene ricondotta all’assenza di antigiuridicita’ per mancanza di danno sociale dell’attivita’ sportiva e, anzi, alla rilevanza dei benefici, che sono riconosciuti ed apprezzati dall’ordinamento non soltanto statuale ma anche sovranazionale, conseguenti alla pratica dello sport da parte dei consociati.
2. Dalle considerazioni che si sono svolte discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

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