Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 15 dicembre 2016, n. 53325

Ai fini dell’integrazione del reato di fuga di cui al sesto comma dell’art. 189 C.d.S., la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente possa avere bisogno di soccorso può sussistere ed apprezzarsi anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato (e, specificamente, l’idoneità dell’incidente cagionato a recare danno alle persone), accettandone per ciò stesso l’esistenza

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 15 dicembre 2016, n. 53325

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 771/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 08/10/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PINELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore avv. (OMISSIS), che conclude per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 8 ottobre 2014 la Corte d’Appello di Trieste confermava la condanna resa dal locale Tribunale nei confronti di (OMISSIS) quale responsabile del reato di cui all’articolo 189 C.d.S., comma 6, e disponeva la sospensione della patente di guida per un anno.

2. La Corte territoriale, nel ricostruire la dinamica di un tamponamento che aveva visto coinvolti l’autovettura condotta dall’imputato ed il motociclista (OMISSIS), caduto a terra dopo essere stato urtato, riteneva sussistente l’elemento oggettivo del reato di fuga, dato che il (OMISSIS) era sceso dall’auto per lo stretto tempo necessario ad aiutare il ragazzo a sollevare il proprio ciclomotore e quello a fianco, del pari caduto a terra, ma poi, con la scusa di parcheggiare, si era allontanato senza permettere l’accertamento della sua identita’, delle modalita’ del sinistro e l’individuazione del suo veicolo, tutti adempimenti che giustificavano ed integravano l’obbligo di fermarsi disciplinato dalla norma incriminatrice: tanto era emerso dalla descrizione meramente esteriore dell’automobilista fatta dalla persona offesa alla Polizia Municipale, intervenuta sul luogo, e dalle dichiarazioni rese da un teste che aveva annotato il numero di targa dell’auto mentre si stata allontanando.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito riteneva di non accogliere la richiesta della difesa di applicazione di una pena piu’ mite e di concessione delle circostanze attenuanti generiche, per una valutazione negativa della personalita’ dell’imputato, desunta sia dai precedenti a carico, alcuni relativi a guida in stato di ebbrezza, sia dal comportamento ingannevole tenuto nell’occorso, avendo lasciato la persona offesa nell’illusoria attesa di un suo sollecito ritorno sul posto.

3. Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo, inosservanza e/o erronea applicazione dell’articolo 189 C.d.S., comma 6, e contraddittorieta’ della motivazione nella mancata valutazione dell’elemento soggettivo: era totalmente assente il dolo, poiche’ l’agente non era consapevole di aver recato un danno alla persona del motociclista, che non presentava lesioni, tanto che la Corte aveva pronunciato l’assoluzione dal reato di cui all’articolo 189, comma 7, contestualmente contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non e’ fondato.

2. L’articolo 189 C.d.S. impone all’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona (comma 1) e punisce chiunque, in caso di incidente con danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi (comma 6), e di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite (comma 7). L’obbligo di fermarsi e’ strettamente collegato all’esigenza di consentire la identificabilita’ del conducente e del veicolo.

2.1. Questa Corte ha piu’ volte affermato che nel reato di “fuga”, punito solo a titolo di dolo, l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver provocato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (Sez. 4, 4 febbraio 2013 n. 5510, Rv 254667); l’elemento soggettivo puo’ essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento, che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, 9 maggio 2012 n. 17220, Rv 252374). Si e’ ancora precisato che nel reato di “fuga” previsto dal citato articolo 189, commi 6 e 7, il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessita’ del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilita’; tuttavia la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso puo’ sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che puo’ attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per cio’ stesso l’esistenza (Sez. 4, 6 settembre 2007 n.34134, Rv 237239).

3. Cio’ posto, la Corte di Trieste ha motivato in maniera esaustiva e corretta sull’elemento psicologico del reato, poiche’ l’imputato si era allontanato dal luogo dell’incidente dopo essersi solo apparentemente fermato, tanto che la sua identificazione e’ stata possibile solo in base al numero di targa rilevato da altri, disinteressandosi delle condizioni del ragazzo e delle lesioni che potevano essere conseguite alla caduta a terra.

Nessuna contraddittorieta’ si ravvisa rispetto all’assoluzione dal reato di cui all’articolo 189 C.d.S., comma 7 – per il quale era stata riportata condanna in primo grado – cui la Corte e’ pervenuta mancando l’effettivita’ di bisogno dell’investito (Sez. 4, 9 maggio 2000 n.5416, Rv 216465), cioe’ il riscontro positivo della presenza di lesioni, ma cio’ alla luce della certificazione medica rilasciata dall’ospedale ove il motociclista si era riservato di recarsi, accertamento successivo all’allontanamento dell’imputato, ben consapevole al momento della “fuga” di aver provocato un sinistro idoneo a recare danno alle persone.

Non sussistono pertanto i vizi denunciati.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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