Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 10 giugno 2016, n. 24132

In tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, qualora venga prospettata dall’imputato la tesi difensiva del malore improvviso – da inquadrarsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’articolo 88 del Cp e non all’ipotesi di caso fortuito di cui all’articolo 45 stesso codice – il giudice di merito può correttamente disattenderla in assenza di elementi concreti capaci di renderla plausibile (ad esempio l’età o le condizioni psico-fisiche dell’imputato) e in presenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da un altro fattore non imprevedibile, quale un improvviso colpo di sonno dovuto a uno stato di spossatezza per lunga veglia, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 10 giugno 2016, n. 24132

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente
Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia – rel. Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) n. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 252/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del 24 febbraio 2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22 aprile 2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI PATRIZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) del foro di Cuneo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, l’ha riconosciuta colpevole del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno di (OMISSIS), conducente di un motoveicolo che percorreva l’opposta corsia di marcia.
L’incidente, secondo la ricostruzione operata in sede di merito, si era verificato per avere l’imputata, per colpa, perso il controllo del proprio autoveicolo, cosi’ da invadere l’opposta corsia di marcia, tanto da urtare frontalmente il motoveicolo dell’ (OMISSIS), il quale, a seguito dell’impatto, decedeva.
Per quanto interessa, il giudice di appello rigettava la doglianza basata evocando la tesi del malore improvviso, che avrebbe dovuto portare alla non imputabilita’ dell’imputata.
Sul punto, si condividevano gli argomenti gia’ sviluppati in primo grado, evidenziando gli elementi di fatto che non confortavano la tesi del malore inesistenza di altri fenomeni analoghi prima e dopo l’evento; l’assenza di rilievi clinici a seguito della degenza in pronto soccorso; l’ammissione dell’aver avuto un colpo di sonno resa nell’immediatezza, ed altro, deponendo per converso per un colpo di sonno.
Con il ricorso si ripropone la tesi del malore e si deduce la carenza e illogicita’ della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato, a fronte di doppia statuizione di condanna, caratterizzata da ampi argomenti sul punto sviluppati dai giudici di merito.
A fronte di una motivazione (doppia conforme) soddisfattiva, logica, corredata da argomenti pertinenti a supporto, non e’ qui possibile riaffrontare in fatto il tema del malore, tanto piu’ che la decisione impugnata, come gia’ quella di primo grado, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, qualora venga prospettata dall’imputato la tesi difensiva del malore improvviso – da inquadrarsi nella nozione di infermita’ incidente sulla capacita’ intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’articolo 88 c.p. e non all’ipotesi di caso fortuito di cui all’articolo 45 stesso codice – il giudice di merito puo’ correttamente disattenderla in assenza di elementi concreti capaci di renderla plausibile (ad esempio l’eta’ o le condizioni psico-fisiche dell’imputato) ed in presenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da un altro fattore non imprevedibile, quale un improvviso colpo di sonno dovuto ad uno stato di spossatezza per lunga veglia, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida (Sez. 4, 20 maggio 2004, Oddo, Rv. 229082; nonche’, Sez. 4, 30 ottobre 2001, Bonanno, Rv. 220859).
Qui risultano indicate, come sopra sintetizzato, le ragioni che ostavano alla configurabilita’ del malore in particolare, assenza di precedenti e mancato riscontro sanitario, condizioni dell’imputato all’atto dell’arrivo dei soccorsi, dichiarazioni dei testimoni sulle circostanze dell’incidente e sulle condizioni dell’imputata e quelle che, con correntemente, non confortavano la tesi del malore, anche attraverso la disamina delle circostanze fattuali dell’incidente.
Al rigetto del ricorso consegue ex articolo 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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