SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV
SENTENZA 5 febbraio 2015, n. 5409
Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 8/04/2014, ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna emessa in data 4/03/2013 dal Tribunale di Milano nei confronti di A.P., concedendo all’imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato giudiziale spedito a richiesta di privati e confermando la pena irrogata dal giudice di primo grado, pari a mesi cinque di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda condizionalmente sospesa, per il reato di cui all’art.186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Lainate il 29/08/2010.
2. P.A. ricorre per cassazione con due distinti atti di impugnazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) inosservanza dell’art. 14 Prel. in relazione all’interpretazione del termine utilizzato dal legislatore nell’art. 186, comma 7, cod. strada. Il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano incluso nella categoria del rifiuto tacito o per fatti concludenti il comportamento di colui che per motivi non dipendenti dalla sua volontà non sia riuscito a portare a termine la misurazione, come nel caso concreto, in cui l’insufficienza della quantità di aria soffiata non è dipesa dalla sua volontà ma dallo stato di agitazione in cui versava;
b) erronea applicazione dell’art. 42, quarto comma, cod. pen. con riguardo alla prova della colpevolezza. La circostanza che, pur avendo ricevuto l’avviso delle possibili conseguenze del suo comportamento, P.A. non abbia cambiato atteggiamento dimostrerebbe, secondo il ricorrente, che egli non fosse fisicamente in grado di portare a termine la rilevazione; non avendo egli sottoscritto il verbale di identificazione, ciò costituirebbe indizio dei fatto che non condividesse la contestazione elevata a suo carico e in relazione a tali elementi la sua colpevolezza non poteva ritenersi provata al di là di ogni ragionevole dubbio;
c) contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di colpevolezza. Il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia valorizzato solo alcuni degli elementi emersi ovvero mai interpretato il suo comportamento omettendo di spiegare perché ha ritenuto che, in linea teorica, fosse possibile una prima insufflazione insufficiente ma non una serie ripetuta, dovendosi al contrario ritenere che un soggetto in forte stato d’ansia si trovi in tale stato d’animo sempre maggiore per l’incapacità di eseguire il test. La motivazione è illogica, si assume, laddove la Corte ha escluso, in ragione dell’attività di Vigile del Fuoco svolta dall’imputato, la tesi difensiva secondo la quale sarebbe stato privo di controllo emotivo;
d) omessa motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena con il lavoro socialmente utile;
e) contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia indicato quali elementi ha valorizzato per giudicare come estremamente negativo il comportamento dell’imputato in presenza di un fatto che non appare connotato da particolare gravità e deduce che, se la Corte avesse correttamente valutato il suo comportamento, avrebbe dovuto almeno a fini perequativi di pena applicare le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione;
f) carenza di motivazione in relazione ad una eventuale pronuncia di sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Il ricorrente assume che i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere sussistente l’ipotesi di cui all’art. 186 lett.a) cod. strada e pronunciare il proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Considerato in diritto
1. Deve premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, ditalchè – sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità – deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (Sez. U, n.6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229).
2. Esaminando il motivo di ricorso concernente la qualificazione giuridica del fatto, in quanto logicamente antecedente, si tratta di censura infondata.
2.1. Si impone una breve premessa sul disposto di cui all’art.186, comma 7, modificato con decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, conv. con modificazioni dalla I. 2 ottobre 2007, n. 160, il cui art.5, comma 1, lett. c) ha previsto che, «in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000». La fattispecie prevista dall’art.186 comma 7, era stata, quindi, depenalizzata con decreto-legge 3 agosto 2007, n.117, convertito con modificazioni dalla 1.2 ottobre 2007, n.160, e qualificata come illecito amministrativo. Con decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, convertito con modificazioni dalla 1.24 luglio 2008, n.125, in vigore all’epoca del fatto, la fattispecie è stata nuovamente qualificata come contravvenzione ai sensi dell’art.4, comma 1, lett.d), a mente del quale «Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, in caso dì rifiuto dell’accertamento dì cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e’ punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)», ossia, a seguito delle modifiche apportate a quest’ultima norma dalla legge 29 luglio 2010, n.120, con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000.
2.2. I giudici di merito hanno correttamente qualificato come rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolemico la condotta dell’imputato, così descritta: P.A. era stato fermato dai Carabinieri alla guida di una autovettura ed era risultato positivo ad un accertamento preliminare (cosiddetto pre-test); sottoposto a più tentativi di misurazione del tasso alcolemico mediante alcoltest, l’imputato non aveva soffiato in modo adeguato, tale da consentire la misurazione del tasso, pur essendo stato reso edotto delle modalità di esecuzione dei test ed essere stato avvisato delle conseguenze del rifiuto; in particolare, l’imputato aspirava anziché soffiare e, dopo aver ripetuto tale comportamento per quattro o cinque volte, la sua condotta era stata ritenuta elusiva.
2.3. La Corte ha, dunque, ritenuto, in conformità al giudice di primo grado, che il comportamento dell’imputato fosse sussumibile nella fattispecie astratta che prevede la rilevanza penale del rifiuto di sottoporsi all’accertamento dei tasso alcolemico, interpretando come rifiuto la condotta ripetutamente elusiva del metodo idoneo a consentire la rilevazione. Si tratta di corretta qualificazione giuridica del fatto, non essendo previsto che la condotta tipica del reato si debba concretare in un rifiuto verbale. Giova, in proposito, ricordare che nella giurisprudenza della Corte di legittimità è stata ritenuta sussumibile nella fattispecie astratta disciplinata dall’art.186, comma 7, cod. strada anche la condotta ammissiva dello stato di ebbrezza, indirettamente espressiva dei rifiuto di sottoporsi all’accertamento (Sez.4, n.36566 del 18/09/2006, Baruffaldi, Rv. 235371; Sez.4, n.3444 del 12/11/2003, dep. 2004, Simoncelli, Rv. 229784).
2.4. A ciò deve aggiungersi che la condotta tipica del reato contestato si sostanzia nella manifestazione di indisponibilità da parte dell’agente a sottoporsi all’accertamento alcolimetrico (Sez. 4, n. 5909 del 08/01/2013, Giacone, Rv. 254792) e si distingue nettamente dalla condotta costitutiva del reato di guida in stato di ebbrezza, rispetto al cui accertamento si può atteggiare, ancorchè non strutturalmente, in termini di reciproca alternatività allorchè l’attività istruttoria espletata non consenta di desumere aliunde lo stato di alterazione psico-fisica: penalmente rilevante del guidatore.
3. Le censure mosse nel ricorso sul punto concernente l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, che devono essere depurate da tutte le argomentazioni tendenti ad una nuova valutazione del compendio istruttorio, preclusa in sede di legittimità, contrastano in ogni caso con la congruenza e logicità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale e con i principi interpretativi espressi dalla Corte di Cassazione in tema di elementi costitutivi del reato in esame. Richiamato quanto già esposto a proposito della condotta tipica dei reato, nella sentenza impugnata si è, infatti, spiegato con motivazione esente da vizi perchè la giustificazione addotta dall’imputato non potesse ritenersi credibile (pag.5). La volontarietà della condotta dell’imputato è stata, inoltre, desunta dall’ulteriore dato istruttorio dal quale emergeva che lo stesso avesse anche dall’esecuzione del test preliminare, effettuato in forma passiva e risultato positivo.
4. Con riguardo al trattamento sanzionatorìo, la pena base irrogata consisteva in mesi sette di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda ed è stata ridotta, ai sensi dell’art.62 bis cod. pen., a mesi cinque di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda, ossia in misura pari a circa un terzo per la pena detentiva e pari ad un quinto per la pena pecuniaria, dunque nella misura massima per la pena detentiva. La Corte territoriale non era, pertanto, tenuta ad enunciare in maniera articolata gli elementi valutativi seguiti nella determinazione delle riduzioni, essendo l’obbligo motivazionale inversamente proporzionale all’entità della riduzione apportata, né è possibile in questa sede operare un controllo così rigoroso del criterio adottato come quello richiesto dal ricorrente, a fronte di una motivazione che, sul punto, si presenta ampiamente satisfattiva. A ciò deve aggiungersi che la valutazione degli elementi sui quali si fondano la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, ovvero il giudizio di comparazione delle circostanze, nonché in generale la determinazione della pena, rientrano nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’art.133 cod.pen., è censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz’altro escludersi, avendo il giudice fornito adeguata e logica , motivazione con riferimento alle ragioni giustificative della riduzione applicata ai sensi dell’art.62 bis cod. pen.
5. La censura concernente l’omessa motivazione in merito alla domanda di sostituzione della pena con il lavoro socialmente utile avanzata in sede di gravame è, tuttavia, fondata.
5.1. Con riguardo alla questione se, una volta ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, l’eventuale sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità comporti per il condannato una rinuncia implicita al beneficio medesimo o se sia possibile mantenere tale beneficio nel caso di applicazione della pena sostitutiva, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi nel senso della incompatibilità tra il beneficio della sospensione condizionale della pena e il lavoro di pubblica utilità, evidenziando come di tale sanzione sostitutiva, introdotta dall’art.33 legge 29 luglio 2010, n.120, che ha modificato l’art.186 cod. strada introducendo il comma 9-bis, possono usufruire coloro che siano stati condannati per una delle ipotesi contravvenzionali previste dagli artt.186 e 187 cod. strada, senza necessità del consenso da parte dell’interessato attraverso un’esplicita richiesta di applicazione, essendo sufficiente la semplice non opposizione, e senza necessità che l’imputato indichi le modalità di esecuzione del trattamento sostitutivo (Sez.4, n.15563 del 15/03/2013, Mannetta, Rv.255524), spettando al giudice valutare, anche d’ufficio, l’opportunità di modulare la sanzione in relazione alle concrete esigenze di recupero sociale del condannato. Una volta ritenuta applicabile la sanzione sostitutiva, si deve ritenere che la richiesta in tal senso formulata comporti rinuncia implicita al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente già concessa, non potendosi pervenire all’applicazione di una sanzione sostitutiva a sua volta condizionalmente sospesa, né potendosi pregiudicare la possibilità per il condannato di usufruire di una modalità di esecuzione della pena diversa e più favorevole.
5.2. Non risulta, comunque, corretta la motivazione che trascuri il motivo di gravame tendente ad ottenere la sostituzione della pena condizionalmente sospesa in primo grado con il lavoro di pubblica utilità, dovendosi ritenere che la disposizione di cui all’art.186, comma 9-bis, cod. strada comporti effetti più favorevoli rispetto alla sospensione condizionale della pena, sia in termini di durata della pena sostitutiva, sia in termini di criteri di ragguaglio, sia in termini di conseguenze finali (comportando il lavoro di pubblica utilità un dimezzamento della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida) (Sez.3, n.20726 del 7/11/2012, dep. 2013, Cinciripini, Rv.254996).
5.3. Conseguentemente, deve ritenersi che la sentenza impugnata sia incorsa nel vizio denunciato per avere omesso di prendere in esame l’istanza di applicazione della sanzione sostitutiva, con ciò violando la regola generale di cui all’art.2 cod. pen. e la norma speciale di cui all’art.186, comma 9-bis, cod. strada, che inibisce al condannato di fruire della sanzione sostitutiva in esame esclusivamente in presenza di due determinate condizioni ostative, ossia la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art.186, comma 2-bis, cod. strada e la precedente fruizione di analoga sanzione sostitutiva.
6. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al punto concernente la concessa sospensione condizionale della pena ed il correlato diniego della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, che dovrà verificare la possibilità di applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità alla luce dei criteri ermeneutici sopra indicati. Ai sensi dell’art.624 cod. proc. pen., deve dichiararsi irrevocabile la parte della sentenza concernente l’accertamento del reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione condizionale e al negato beneficio del lavoro dì pubblica utilità con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato.
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