Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 48104 del 3 dicembre 2013
RITENUTO IN FATTO
Il Gup presso il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 19/10/2012, ha applicato, su richiesta delle parti, a carico di I.L. imputato dei reati di cui agli artt. 8 e 10, d.Lvo 74/2000, la pena di mesi 6 di reclusione, disponendo la confisca della somma di euro 18.000,00, ai sensi dell’art. 1, co. 143, L. 244/2007.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, rilevando che il giudice di merito ha errato nel disporre la confisca per equivalente sulle somme, in difetto di un accertamento sulla effettiva realizzazione dell’evasione di imposta.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Osservasi che la legge finanziaria n. 244/2007 ha esteso anche ai reati tributari l’istituto della confisca per equivalente, previsto dall’art. 322 ter cod. pen., richiamando quest’ultima disposizione “in quanto applicabile”.
Il fatto che la normativa citata includa, oltre ai reati connessi alla dichiarazione (artt. 2, 3, 4 e 5 ) anche quello previsto dall’art. 8, consente di affermare che misura ablatoria deve essere disposta pur a seguito della emissione di fattura per operazione inesistente, ma solo nel caso in cui si sia in presenza di altre ulteriori condizioni, proprio ponendo l’attenzione sull’inciso “in quanto applicabili”, riportato all’art. 1, co. 143, L. 244/2007.
Va, inoltre, considerato che nella ipotesi di cui al citato art. 8 non si è in presenza di un fatto di evasione in relazione al quale può ritenersi realizzato, automaticamente, un risparmio, in quanto questo non si verifica in capo al soggetto autore del reato e neppure in riferimento al contribuente, se quest’ultimo non ponga in essere la specifica condotta prevista dall’art. 2, d.Lvo 74/2000; in difetto di ciò non si realizza nessun risparmio di imposta.
Nella specie, si è proceduto nei confronti del L. per il reato in contestazione, in difetto di ogni e qualunque notizia di esercizio di azione penale contro il destinatario della fattura o di alcun accertamento nei confronti dello stesso, in difetto di prova, quindi, della realizzazione o meno della evasione di imposta.
Questo Collegio, pertanto, ritiene di dovere annullare la sentenza impugnata in relazione alla disposta confisca, affinchè il giudice ad quem, proceda a riesaminare la problematica attinente alla applicazione della sanzione de qua in dipendenza di quanto ut supra osservato.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio al Tribunale di Pistoia.
Così deciso in Roma il 6/11/2013.
Leave a Reply