pozzetto

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza n. 4244  del 20 febbraio 2013

Svolgimento del processo

L. M. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Ferrara il Comune di Codigoro proponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace della stessa città che aveva respinto la sua domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni subiti dalla sua automobile mentre transitava su un pozzetto dell’illuminazione pubblica privo di coperchio, posto al centro della carreggiata di una via cittadina.
Il Tribunale di Ferrara ha rigettato l’appello e confermato integralmente la sentenza impugnata.
Ha osservato in particolare il Tribunale che il L. M. avrebbe dovuto provare che i danni alla sua auto, di cui chiede il risarcimento, sono conseguenti al transito sul pozzetto, ma che tale prova non è stata offerta, mentre la C.T.U. svolta in primo grado ha escluso la compatibilità dei danni subiti dal veicolo con il transito sul pozzetto.

Propone ricorso per cassazione L. M. con un unico motivo e presenta memoria.
Resiste con controricorso il Comune di Codigoro.

Motivi della decisione

Parte ricorrente denuncia «Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (punti A, B, C, D).»
A) Omessa valutazione delle stato di illuminazione esistente al momento del sinistro nel tratto di strada interessato, desumibile dalle testimonianze rese da I. B. e A. F., entrambe completamente ignorate dal Tribunale.
Omessa valutazione delle fatture prodotte in atti attestanti la compatibilità e contestualità dei danni riportati dalla vettura attorea con il sinistro de quo.
C) Omessa valutazione delle controdeduzioni alla Ctu, depositate da parte ricorrente già in primo grado se richiamate puntualmente in secondo grado, così come dell’esistenza di fotografie attestanti lo stato del tombino/buca quale effettivamente era il giorno dopo il sinistro e quindi prima dell’intervento manutentivo dei tecnici incaricati del suo ripristino.
D) Omessa e contraddittoria applicazione delle massime di esperienza, degli standards logici e cosiddette “regole elastiche” e delle prove presuntive in base alle quali si perviene alla dimostrazione del nesso eziologico tra condotta ed evento lesivo, ed in base ai quali il Giudice di merito deve supportare il proprio convincimento fattuale.
Il motivo è infondato.
Facendo riferimento ad una giurisprudenza dalla quale non vi sono motivi per discostarsi deve rilevarsi che la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa; detta norma non dispensa tuttavia il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si e prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass., 13 luglio 2011, n. 15389).
La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi e, sulla scorta della Ctu, giunge alla conclusione della mancata prova della compatibilità tra la buca e il danno accertato; diventa quindi irrilevante la questione posta dal ricorrente sulla illuminazione dei luoghi.
Né si riscontra l’omessa valutazione da parte del Tribunale delle controdeduzioni alla Ctu in quanto e principio consolidato che, in relazione alla valutazione e all’utilizzazione dei risultati della stessa, il Giudice non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l’accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità.
In conclusione la sentenza della Corte d’Appello non presenta alcuna contraddizione mentre le censure di parte ricorrente vertono esclusivamente su profili di merito. In specie, sullo stato dell’illuminazione, sulla segnalazione della nuca, sul nesso causale tra quest’ultima e i danni all’automobile, sulla compatibilità dei danni con l’attraversamento della stessa buca.
Il ricorrente del resto non ha dato la prova che i danni alla sua auto, di cui chiede il risarcimento, sono conseguenti al transito sul pozzetto della pubblica illuminazione, posto sulla strada di proprietà del Comune.
Del pari le testimonianze non hanno dato rilievo probatorio favorevole al ricorrente, non avendo visto l’auto di quest’ultimo transitare sul pozzetto.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi € 2.200,00 di cui € 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Roma 15 gennaio 2013

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