Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza n. 38123 del 2 ottobre 2012

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 22/12/2009 il Tribunale di Firenze ha condannato la sig.ra Do. M., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, e di quella prevista dall’art. 62, n. 4 cod. pen., alla pena di tre mesi di arresto e 3.000,00 euro di ammenda in ordine al reato previsto dall’art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come accertato il 25/9/2007.
2. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato il giudizio di responsabilità penale, ritenendo che la realizzazione di numerose cucce e di strutture di supporto in area agricola resti attività che necessita di preventiva autorizzazione.

Premesso che l’attività di ricovero di cani abbandonati in attesa di loro ricollocazione non può essere qualificata attività agricola, la Corte di appello osserva che le dimensioni dell’intervento (due file di ricoveri di dimensioni di 45 per 10 metri ciascuna) e l’assenza di qualsiasi collegamento con una attività di impresa agricola conferiscono alla condotta una rilevanza autonoma e che in ogni caso non può farsi riferimento al concetto di “annessi agricoli” ex art. 6 del Regolamento di attuazione della legge regionale Toscana, n. 1 del 2005 (DPGR 9/2/2007, n. 5), per i quali occorre comunque una comunicazione all’ente comunale, che nella specie non è stata effettuata, in quanto non si è in presenza di opere precarie né facilmente rimuovibili, ma di opere aventi carattere di stabilità e un rilevante impatto sul territorio ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

3. Avverso tale decisione la sig.ra Do. M. ha presentato ricorso personalmente, lamentando:
1. errata applicazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 41, comma 8, della legge Regione Toscana n. 1 del 2005 che consente di attribuire destinazione agricola a interventi relativi al ricovero di animali in area agricola, interventi che per loro natura debbono essere effettuati in zona lontana da insediamenti abitativi e risultano pienamente compatibili con la destinazione non residenziale dell’area stessa;
2. errata applicazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. per omessa applicazione degli artt. 41, comma 8, e 78, lett. b) delle citata legge regionale in quanto le opere non comportano alcuna modificazione dello stato dei luoghi e hanno carattere precario dal momento che sono destinate a restare in vita fino a quando il Comune non metterà a disposizione un soluzione definitiva.
4. Con memoria depositata in data 9/5/2012 la ricorrente ha richiamato il contenuto dei ricorso e trascritto il testo delle disposizioni normative applicabili al caso in esame.

Considerato in diritto

1. La Corte ritiene in via preliminare che la ricorrente invochi in maniera infondata la disciplina regionale, e in particolare l’art. 41 della legge Regione Toscana n. 1 del 3/1/2005, con riferimento alla disciplina delle attività agricole, posto che la realizzazione di un ricovero per animali non può essere in alcun modo parificato alla realizzazione di strutture destinate alle attività di allevamento, addestramento e selezione delle razze canine, che sole possono essere ricomprese fra le “attività imprenditoriali agricole”.
2. Ritiene, invece, la Corte che la sentenza impugnata abbia omesso di considerare la rilevanza della disciplina amministrativa concernente il “Parco della Piana” e, in particolare, della disciplina che deriva dalla deliberazione 22/11/2005 del Comune di Sesto Fiorentino e dal contenuto del relativo art. 12 in ordine agli interventi consentiti nel parco.

Tale ultima disposizione consente, infatti al comma 4, coi limiti fissati dal successivo comma 5, l’effettuazione di interventi di “riqualificazione, adeguamento e realizzazione di strutture adibite ad allevamento e custodia dei cani, all’esterno delle aree naturali protette”.

3. La verifica della compatibilità delle strutture realizzate e gestite dalla ricorrente con tale disciplina non risulta essere stata effettuata e la Corte ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata sul punto con rinvio al giudice di appello per un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 20 giugno 2012.

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