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Suprema Corte di Cassazione 

sezione III

sentenza n. 37155 del 10 settembre 2013

Rilevato in fatto

1. Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale di Salerno ha parzialmente respinto il ricorso finalizzato al riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal gip presso il tribunale di Sala Consilina in relazione al reato di cui all’articolo 3 dLvo 74/2000, 81 capoverso e 110 del codice penale dei beni immobili e mobili intestati formalmente alla società L. S.r.l. nella diretta disponibilità degli indagati L.G. , L.P. rispettivamente amministratore unico e legale rappresentante della società e procuratore speciale di essa, nonché dei beni mobili e immobili intestati personalmente all’indagato L.G. per un valore corrispondente ad Euro 3.281.160, poiché dal 30 marzo 2009, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi dei mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento, quali acquisti e vendite in nero, contabilità in nero parallelo a quella ufficiale, incassi pagamenti su conti correnti non intestati alla società, indicavano nelle dichiarazioni annuali relative ad dette imposte per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, elementi attivi inferiori a quelli conseguiti per un totale indicato in Euro 3.924.722.

2. Il tribunale rigettava le doglianze difensive concernenti l’erronea qualificazione giuridica dei fatti fondate sulla considerazione che la contestazione si fondava soltanto sulla mancata indicazione di elementi attivi nelle dichiarazioni annuali di imposta, osservando che la condotta era consistita anche nella tenuta di una contabilità nera, parallela quello ordinaria, nel finanziamento da parte dei soci per reinserire nel patrimonio sociale denaro proveniente da vendite in nero i cui proventi erano versati dagli acquirenti direttamente a soci o a terze persone, nell’utilizzo dei conti correnti non intestati alla società per farvi transitare suddetti pagamenti non contabilizzati. Quanto all’inconsistenza in fatto delle contestazioni provvisorie, anch’essa denunciata in sede di riesame, poiché derivante da mere presunzioni anziché da accertamenti dotati di valenza probatoria, ed in specie su un campione poco significativo e su condotte antecedenti all’1 gennaio 2005, epoca in cui era stata autorizzata l’utilizzazione dei dati a fini fiscali, i giudici del riesame rispondevano rilevando che in sede di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali l’accertamento del fumus commissi delicti deve essere limitato alla verifica della configurabilità, quale fattispecie astratta di reato, del fatto contestato così come può essere desunto dall’imputazione, rimanendo estranea ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi. Inoltre i giudici del riesame ritenevano che anche antecedentemente alla legge cosiddetta anticorruzione del 28.11.2012, fosse possibile sequestrare per i reati in questione il profitto del reato, ancorché non espressamente menzionato all’epoca nell’articolo 322 ter del codice penale.
Venivano accolti invece i motivi di impugnazione concernenti la ricostruzione l’entità del profitto da confiscare e l’assoggettamento al sequestro dei beni intestati alla società diverse dalle somme di denaro.
3. Deduce in questa sede il ricorrente:
3.1 la violazione e/o erronea applicazione della legge penale in relazione alla non sussumibilità dei fatti nell’articolo 3 d.lgs. n. 74/2000, e la mancanza di motivazione sulle modalità di calcolo delle somme evase. Dopo avere premesso che il reato in questione ricorre allorquando le dichiarazioni indicazioni mendaci di elementi attivi inferiori a quelli reali e/o di elementi passivi superiori a quelli effettivi siano supportate da un impianto contabile teso a sviare o ostacolare la successiva attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria mediante l’uso di mezzi fraudolenti evidenzia non essere sufficiente la mera omissione contabile come anche le false registrazioni che non siano basate sull’utilizzazione di strumenti ingannatori o che non trovino corrispondenza nella redazione della dichiarazione mendace. Si aggiunge inoltre che dalle informative della Guardia di Finanza si percepisce chiaramente che la contestazione riposa sulla mancata fatturazione di determinate operazioni presuntivamente compiute e che il fatto andrebbe piuttosto ricondotto alla fattispecie dell’articolo 4 per il quale tuttavia mancherebbe la prova del superamento delle soglie di punibilità essendo stato considerato solo l’importo ritenuto espressivo delle vendite in nero senza detrarre i costi materiali del venduto e che sulla questione nessuna motivazione sarebbe stata fornita dal riesame. Si insiste peraltro sulla circostanza che le indagini sono state seguite su un campione poco significativo di persone il materiale utilizzato concernente e che per i dati relativi ad epoca antecedente al 1 gennaio 2005 non vi sarebbe l’autorizzazione per l’utilizzazione a fini fiscali con la conseguenza che mancherebbe nella specie un quadro di riferimento connotato da gravità e precisione indiziarie.
3.2 Violazione dell’articolo 322 ter CPP in relazione alla possibilità di disporre la confisca del profitto nei reati imputati tributari.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

Premesso che la questione dedotta con il secondo motivo risulta già affrontata e risolta nel senso indicato dal tribunale avendo questa Sezione affermato, come correttamente evidenziato dallo stesso giudice, che anche antecedentemente alle modifiche apportate all’art. 322 ter cod. pen. dall’art. 14 della legge 6 novembre 2012 n. 190 in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca “per equivalente”, poteva essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato. (Sez. 3, n. 35807 del 07/07/2010 Rv. 248618), occorre soffermarsi sulla fondatezza del primo motivo.

Al riguardo la doglianza dei ricorrenti attiene direttamente ai poteri di verifica del tribunale investito della richiesta di riesame del provvedimento di sequestro.
Si sostiene in via generale che non è sufficiente la verifica della astratta verifica del fumus del reato contestato, come affermato dal tribunale, e che non sarebbero stati esaminati gli elementi indicati dalla difesa anche per far rilevare che l’ipotesi di reato configurabile nella specie poteva essere quella dell’art. 4 Dlgs 74/2000, non punibile, tuttavia, per il mancato raggiungimento dei limiti indicati dalla legge.
Ora è effettivamente vero che questa Corte si è da tempo espressa nel senso che in sede di riesame di misure cautelari reali, pur essendo precluso il sindacato sul merito dell’azione penale, il giudice deve verificare la sussistenza del presupposto del “fumus commissi delicti” attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato (Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012 Rv. 254394).
Si è puntualizzato che la verifica del giudice del riesame, ancorché non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, deve, tuttavia, accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato; pertanto, ai fini dell’individuazione del “fumus commissi delicti”, non è sufficiente la mera “postulazione” dell’esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice del riesame nella motivazione dell’ordinanza deve rappresentare in modo puntuale e coerente le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale sottoposta al suo esame (Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012 Rv. 253508).
Per la confisca di valore si è precisato anche che, tenuto conto della natura sanzionatoria della confisca di valore, il “fumus” del reato ipotizzato deve essere coerente con gli elementi fattuali integranti l’ipotesi criminosa (Sez. 3, 23/1/2013, n. 7078, Piccolo) ed il compendio probatorio se non deve avere la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesta per l’applicazione delle misure cautelari personali, ma non può essere del tutto assente e deve configurarsi quale prospettazione da parte del pubblico ministero dell’esistenza di concreti elementi per riferire il reato alla persona dell’indagato (Sez. 3, 26/4/2012, n. 20294, Curcio).
In questo senso occorre che il tribunale si faccia carico in sede di rinvio di rispondere sugli aspetti per i quali vi è stata sollecitazione della difesa, vale a dire l’indicazione degli elementi che facciano propendere per l’ipotesi di reato contestata (dichiarazione fraudolenta mediante altri edifici) indicando le emergenze istruttorie al riguardo, il metodo di individuazione delle somme ritenute assoggettabili ad imposizione fiscale, le ragioni della validità del metodo “a campione” utilizzato.
L’ordinanza impugnata va conclusivamente annullata con rinvio al tribunale di Salerno.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Salerno.

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