Il testo integrale

 Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 35696 del 3 ottobre 2011

La Corte di cassazione stabilisce che la condotta della detenzione non è punibile perché assorbita dal più grave reato di cessione.

Non è, infatti, ipotizzabile – spiegano gli ermellini – che si possa diffondere o cedere del materiale pedopornografico se questo non si possiede.

Inoltre la stessa Corte afferma la piena applicabilità delle pene previste dal comma 4 dell’articolo 600 ter[1] del Codice penale alla condivisione di files tramite chat anche se limitata a due persone.

È evidente che l’ipotesi di offerta o cessione di materiale pedopornografico, contiene dal punto di vista concettuale quella di detenzione inclusa nell’imputazione di cui all’art. 600 quater c.p. (procurarsi o detenere): infatti la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in via generale, che anche la stessa divulgazione di materiale illecito presuppone la sua detenzione, perché non si può evidentemente divulgare volontariamente materiale pedopornografico se non si è in posso e non si detiene consapevolmente il materiale stesso. È stato quindi, in relazione allo specifico, escluso il concorso tra il diritto di cessione di materiale pedopornografico e quello di detenzione dello stesso materiale, in quanto la condotta di detenzione rappresenta un antefatto non punibile rispetto a quella di cessione, rimanendo assorbita in quest’ultima.

Sorrento, 3 ottobre 2011.

Avv. Renato D’Isa


[1] Articolo 600 Ter – Pornografia minorile

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 .

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e’ aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità . (1)

—–

(1) Il presente articolo prima aggiunto dall’ art. 3, L. 03.08.1998, n. 269 (G.U. 10.08.1998, n. 185) con decorrenza dal 11.08.1998 è stato poi così modificato dall’art. 2 L. 06.02.2006, n. 38 (G.U. 15.02.2006, n. 38), con decorrenza dal 02.03.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

“Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.”

Procedibilità: d’ufficio
Competenza: Tribunale collegiale; Tribunale monocratico (4° comma)
Arresto: obbligatorio(1° e 2° comma); facoltativo (3° comma); no (4° comma)
Fermo: si (1° e 2° comma)
Custodia cautelare in carcere: no (4° comma)
Altre misure cautelari personali: si (per il 4° comma, v. art. 282-bis, comma 6 c.p.p.)
Termine di prescrizione: 12 anni (1° e 2° comma); 6 anni (3° e 4° comma); 8 anni e 4 mesi (5° comma in relazione al 3° comma: v. art. 157, comma 2)

 

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