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Suprema Corte di Cassazione 

sezione III

sentenza n. 28797 del 4 luglio 2013

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Napoli, in accoglimento dell’appello del PM ed in riforma dell’ordinanza 27 ottobre 2011 del Gip del tribunale di Napoli (che aveva rigettato la richiesta del PM), dispose il sequestro preventivo per equivalente dei beni di N.G. in relazione al reato di cui all’art. 10 ter d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per avere, quale legale rappresentante della società Vigilanza Partenopea, omesso di versare alla scadenza del 27 dicembre 2008 le somme dovute sulla base della dichiarazione annuale per IVA per il periodo di imposta 2007, pari ad Euro 435.116,00.
L’indagato, a mezzo dell’avv. Massimo Amoriello, propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione dell’art. 2 cod. pen., dell’art. 322 ter cod. pen. e dell’art. 1, comma 143, l. 244/2007. Osserva che il sequestro finalizzato alla confisca può essere disposto solo per i reati tributari commessi a partire dal 1 gennaio 2008. Nella specie è contestata l’evasione all’IVA afferente all’anno 2007, sicché non poteva trovare applicazione la normativa sul sequestro finalizzato alla confisca per equivalente introdotto per i reati tributari solo con l’art. 1, comma 143, l. 244/2007.
2) violazione di legge e del diritto di difesa perché il tribunale del riesame non ha nemmeno esaminato la memoria difensiva con allegati depositata dal ricorrente.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è innanzitutto perplessa in ordine alla stessa descrizione del fatto contestato, perché non si riesce a comprendere con chiarezza a quali periodi di imposta si riferisca, ed in particolare a quale dichiarazione annuale IVA indicante le somme dovute si riferiscono i versamenti omessi e quindi quale sia il termine di scadenza per il versamento, che rappresenta la data di consumazione del reato. Invero, secondo la giurisprudenza riportata dalla stessa ordinanza impugnata, il reato si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, sicché è necessario che l’omissione del versamento IVA si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.
L’ordinanza impugnata parla di mancato pagamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del 27 dicembre 2008 presentata per il periodo di imposta 2007, sicché non è chiaro se il 27 dicembre 2008 si riferisce alla data di dichiarazione delle trattenute IVA poi non versate ovvero alla data di scadenza del temine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo. E difatti subito dopo l’ordinanza afferma invece che il reato sarebbe stato commesso il 27 dicembre 2007, dal che rilevava la carica effettivamente ricoperta dal N. a quella data. Sennonché, se così fosse, ossia se la scadenza per il versamento era il 27 dicembre 2007, allora dovrebbe ritenersi che il mancato versamento si riferisse invece alle imposte dovute per il periodo del 2006, nel qual caso però non avrebbe potuto trovare applicazione l’art. 10 ter del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, entrato in vigore il 1 gennaio 2008. Se invece le imposte non versate si riferiscono al periodo del 2007, allora il termine del versamento era il 27 dicembre dell’anno successivo, ossia il 27 dicembre del 2008 e non il 27 dicembre del 2007.
L’ordinanza impugnata è anche viziata per mancanza di motivazione sotto il profilo della sussistenza del fumus del reato.
Va invero ricordato che, secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, ribadita innumerevoli volte anche da questa Sezione, il tribunale del riesame, per espletare il ruolo di garanzia che la legge gli demanda, non può avere riguardo solo alla astratta configurabilità del reato, ma deve prendere in considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato (cfr., ex plurimis, Sez. I, 9 dicembre 2003, n. 1885/04, Cantoni, m. 227.498; Sez. III, 16.3.2006 n. 17751; Sez. III, 8.11.2006, Pulcini; Sez. III, 9 gennaio 2007, Sgadari; Sez. IV, 29.1.2007, 10979, Veronese, m. 236193; Sez. V, 15.7.2008, n. 37695, Cecchi, m. 241632; Sez. I, 11.5.2007, n. 21736, Citarella, m. 236474; Sez. IV, 21.5.2008, n. 23944, Di Fulvio, m. 240521; Sez. II, 2.10.2008, n. 2808/09, Bedino, m. 242650; Sez. Ili, 11.6.2009, Musico; Sez. III, 12.1.2010, Turco; Sez. III, 24.2.2010, Normando; Sez. III, 11.3.2010, D’Orazio; Sez. III, 20.5.2010, Bindi; Sez. III, 6.10.2010, Kronenberg-Widmer; Sez. III, 21.10.2010, Gatto; Sez. III, 5.11.2010, Pignataro; Sez. III, 26.1.2011, Cinturino; Sez. III,5.4.2011, n. 28221, Musone; Sez. I, 6.7.2011, n. 33791, Aquino; Sez. III, 18.7.2012, De Luca Picione; Sez. III, 25.9.2012, Righi; Sez. III, 25.9.2012, Marseglia; e numerosissime altre).

Nella specie il ricorrente giustamente lamenta che aveva depositato una memoria difensiva con allegati che ricostruivano le vicende societarie e il comportamento tenuto dall’indagato come amministratore. Il tribunale del riesame ha completamente omesso di prendere in esame questi elementi offerti dalla difesa e di valutarli, anche eventualmente per confutarne la rilevanza. L’omesso esame delle deduzioni difensive comporta quindi il vizio della ordinanza impugnata per totale mancanza di motivazione sulle medesime.
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al tribunale del riesame di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli.

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