Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 26233 del 22 novembre 2013
Svolgimento del processo
Il Condominio di Viale (omissis) in Messina citò in giudizio il S.S. (quale titolare dell’omonima ditta individuale} perché fosse dichiarato risolto il contratto d’appalto del 22 giugno 1993 per grave inadempimento del convenuto e perché fossero accertati i gravi difetti dell’opera commissionata in appalto, siccome causati dalla cattiva e superficiale esecuzione del lavori.
Il Tribunale di Messina dichiarò il Condominio decaduto dall’azione, ai sensi dell’art. 1667 c.c., con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello della stessa cittá. In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che nella specie fosse stata esperita l’azione contrattuale di cui all’art. 1667 c.c. (ricorrente, come nella specie, nel caso in cui si lamenti che la costruzione non corrisponde alle caratteristiche del progetto e del contratto d’appalto); azione incorsa nella decadenza annuale per essere stata proposta nel dicembre del 1999, benché i condomini avessero evidenziato nei verbali assembleari i difetti dell’opera già nel corso degli anni 1995 e 1996.
i Propone ricorso il Condominio attraverso due motivi. Risponde con controricorso il S.S.
Motivi della decisione
In considerazione della data di deposito della sentenza impugnata (18 aprile 2007) il ricorso per cassazione e soggetto al regime di cui al1’art. 366 bis c.p.c.
Il quesito posto ad illustrare il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione artt. 1667 e 1669 c.c., 115, 116 c.p.c. in rel. all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. – vizio della motivazione) è il seguente: “E’ censurabile la qualificazione della fattispecie ex art. 1667 c.c., norma applicata (piuttosto che l’art. 1669 c.c.) senza alcun accertamento istruttorio e senza alcun esame del documento con conseguente mancata valutazione dello stesso in violazione del dovere di giudicare iuxta probata et alligata?”.
Il quesito cosi formulato non corrisponde al summenzionate precetto normativo come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. Esso non è svolto in ossequio ai canoni e alla disposizione del n. 3, né a quella del n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., non esplicita alcun concreto quesito, non consente al Collegio di comprendere in maniera sintetica e completa il quesito sottoposto alla sua soluzione. Il motivo è, dunque, inammissibile.
Il quesito posto ad illustrazione del secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione artt. 1667 e 1669 c.c., in rel. all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. – vizio della motivazione) è il seguente: “il termine di decadenza dall’azione di cui all’art. 1669 c.c. (e anche dall’azione ex art. 1667 c.c. decorre dall’effettiva e piena conoscenza in capo all’amministratore, dei gravi vizi, che alterano la struttura dell’immobile, acquisita a seguito di perizia tecnica e non da generiche segnalazioni dei condomini date in assemblea circa altrettanto generiche infiltrazioni riscontrate negli appartamenti?”.
Così posto il quesito, la risposta non può essere che negativa, in quanto la disposizione dell’art. 1667 c.c., laddove stabilisce che “il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta”, deve intendersi nel senso che il termine decadenziale decorre dal momento in cui il committente ha avuto in ogni modo conoscenza di ciò che prima gli era occulto, senza la necessità di un riscontro tecnico rispetto alle evidenze già emerse.
Occorre, perciò, enunciare il principio secondo cui, in tema di appalto, qualora 1’opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all’esterno, il termine di prescrizione del1’azione di garanzia, ai sensi de1l’art. 1667, terzo com a, cod. civ., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi. Conoscenza che può ritenersi comunque acquisita, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi, secondo l’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (cfr. in argomento Cass. l9 agosto 2009, n. 18402).
Nella specie, il giudice del merito ha accertato attraverso i verbali di assemblea condominiale che i condomini erano a conoscenza dei vizi in questione sin dagli anni 1995/1996, rispetto alla citazione notificata soltanto nel dicembre 1999.
Il motivo deve essere, pertanto, respinto.
In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente Condominio a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5200,00, di cui € 5000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013
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