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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 20652 del 9 settembre 2013

L’art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell’urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comu-nione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l’amministratore.

La mancata prestazione del consenso da parte dell’altro comproprietario è del tutto irrilevante posto che, come si è detto, il presuposto del rimborso sono la trascuranza ovvero l’inattività degli altri comunisti che non adottano le iniziati-ve necessarie.

Fra gli interventi legittimi vanno annoverati quelli che si rendano necessari perché il bene sia idoneo alla destinazione al quale è obiettivamente adibito ovvero siano indispensabili per assicurare il servizio comune, in quanto incidano sul-la stessa esistenza o permanenza del bene o del servizio che altrimenti verrebbero meno: tali opere possono consi-stere anche nella sostituzione di parti costitutive indispensabili per il funzionamento della cosa, come è evidentemen-te nel caso degli esborsi sostenuti dal ricorrente per sostituire parti inservibili dell’impianto di riscaldamento che altri-menti non avrebbe potuto funzionare

[1] Testo consultabile e scaricabile dal sito del Sole24Ore – Guida al diritto –  http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/09/rimborsabile-la-spesa-della-caldaia-che-perde.html

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