Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 19806 del 28 agosto 2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M. B. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha rigettato il suo gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale
di Pisa che ha accolto la domanda cli risoluzione per inadempimento di essa locatrice proposta da M. P. e D. C.
Gli intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che clausole contrattuali di gradimento del bene e di accollo da parte del conduttore di ogni onere di adattamento del bene all’uso pattuito non possono operare quando i vizi definitivamente riscontrati nel bene oggetto di locazione siano tali da renderlo inidoneo a quel medesimo uso.
1.1.- Il mezzo è infondato, essendo la tesi della Corte di Appello – di cui non vi è traccia nel quesito – conforme al disposto dell’art. 1579 cod. civ., secondo cui <<il patto con cui si limita o si esclude la responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto, se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.>>
Si legge infatti nella sentenza impugnata che <<è provato, sia documentalmente che in base alle prove orali (…), che nel corso delle trattative che condussero alla stipula del contratto la locatrice offrì alla controparte una rappresentazione delle caratteristiche e condizioni dell’immobile diversa da quella reale, mostrando, in particolare, una planimetria (…) che indicava lo scarico del wc dotato di collegamento alla pubblica fognatura ed una altezza del locale wc conforme a quella richiesta dal regolamento comunale (m. 2,40)>>.
Non sussiste dunque la lamentata violazione di legge.
2.- Con il secondo motivo, sotto il proñlo della violazione di legge, la ricorrente si duole del rigetto della propria domanda di risarcimento danni.
2.1.- Il secondo- motivo è inammissibile, considerato che dalla sentenza risulta che il danno per occlusione dello scarico non è stato provocato dalla conduttrice e, comunque, non risulta provato nel suo ammontare, e d’altro canto la ricorrente non indica nel motivo altri danni risarcibili.
3.- Il ricorso va quindi rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva degli intimati.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 5 luglio 2013.
Leave a Reply