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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza n. 14530 del 10 giugno 2013

Svolgimento del processo

M.G.C., R.P. e P.L. agirono in giudizio risarcitorio contro la ASL Roma (omissis), la dottoressa M.T. e la Regione Lazio sostenendo che il decesso della propria congiunta F.P. era da attribuirsi all’omissione, da parte dei medici del pronto soccorso dell’ospedale di Bracciano (in particolare, la menzionata T.), dei trattamenti necessari in relazione alla particolare condizione fisiopsichica della vittima.
Il Tribunale di Roma accolse la domanda nei confronti dei primi due convenuti, dichiarando, invece, la Regione Lazio carente di legittimazione passiva, per essere stato già creato, all’epoca del fatto, il nuovo soggetto (la ASL) cui imputare l’obbligazione risarcitoria.
La Corte d’appello di Roma ha riformato la prima sentenza, assolvendo da responsabilità la ASL e la dr. T.; ha, altresì, confermato la carenza di legittimazione della Regione Lazio.

Propongono ricorso per cassazione i congiunti della vittima (la madre M.G.C. ed i fratelli P.R. e L.) mediante tre motivi. Rispondono con controricorso la Regione Lazio, la T. e la ASL Roma (omissis). Quest’ultima propone anche ricorso incidentale attraverso un solo motivo. La C. ed i P. hanno depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.
1.- Occorre innanzitutto dar conto della modalità attraverso la quale risulta essere stato articolato il ricorso principale in trattazione. Esso è composto di complessive 36 pagine, delle quali 31 sono destinate alla ricostruzione del fatto, alla narrazione delle vicende processuali, all’esplicazione delle prove acquisite agli atti e ad alcune considerazioni in merito al comportamento del sanitario coinvolto nel fatto. I tre motivi di ricorso sono svolti dalla pagina 32 fino a metà della pag. 34 e contengono, oltre alla riproduzione di alcune massime giurisprudenziali, affermazioni poco argomentante e comunque tali da non poter dare luogo ad idonee censure alle statuizioni della sentenza impugnata, per le ragioni di cui appresso.
1.1 – Col primo motivo di ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1176, 2 co. cod. civ.” e, dopo i richiami di precedenti giurisprudenziali, vi si afferma che il comportamento della dottoressa T. sarebbe stato “talmente superficiale e trascurato da poter benissimo essere inquadrato nell’ipotesi di cui all’art. 1176, 2 co., c.c.”, perché non avrebbe “avvisato la paziente e i suoi familiari dei rimedi da porre in essere”.
Il relativo quesito (imposto, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata) chiede di sapere “se la condotta della T. sia stata talmente trascurata e superficiale da integrare la responsabilità per colpa, anche sotto il profilo della colpa lieve”.
1.2.- Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1176, 2 co., “in relazione all’art. 2236, anche in relazione all’art. 1218 c.c.” e vi si afferma che la T. non avrebbe fornito prova alcuna per dimostrare il proprio esonero da responsabilità, ai sensi delle norme richiamate.
Il relativo quesito è espresso in forma plurima ed i diversi punti in cui è articolato chiedono di sapere:
– “se la T. aveva l’obbligo giuridico di dimostrare che l’inadempimento fu determinato da impossibilità o da causa alla T. imputabile”;
– “se l’aggravamento del paziente o l’insorgenza di nuove malattie comporti, per il sanitario, una presunzione semplice in ordine all’inadeguata o negligente prestazione”;
– “se la T. aveva l’obbligo di fornire la prova che la sua prestazione professionale fosse stata eseguita in modo idoneo e quegli eventi peggiorativi (e cioè la morte della paziente) fossero stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile”;
– “se la T. ha fornito prova di cui al quesito che precede”.
1.3.- Col terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., con riguardo agli elementi di prova costituiti dall’interrogatorio della T. e dalla deposizione del testimone M. , che la sentenza impugnata avrebbe trascurato, pur avendo, secondo i ricorrenti, “una importanza decisiva ai fini del decidere”.
Il quesito correlato al terzo motivo chiede di sapere “se la motivazione della sentenza impugnata risponda, in primo luogo, alla lettera ed allo spirito dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 n. 2 delle disp. att. c.p.c. e se la sentenza stessa sia stata motivata ubbidendo a tali norme ed anzi non le abbia violate o falsamente applicate”.
2.- Il Collegio rileva che i detti quesiti non solo non si conformano ai criteri dettati dalla giurisprudenza (in particolare, specificità ed idoneità di per sé soli a consentire la delibazione della questione sottoposta all’esame della Corte di legittimità, nonché momento di sintesi quanto alla censura di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.), ma soprattutto difettano di qualsiasi correlazione con il tenore stesso della sentenza impugnata.

Questa, infatti, risolve in radice il problema della correttezza o meno della prestazione sanitaria svolta (e, dunque, della responsabilità da malasanità) attraverso l’accertamento dell’assoluta mancanza di nesso eziologico tra il comportamento del medico e l’evento mortale in questione. Accertamento che si fonda sulle considerazioni che: alla paziente fu consigliato dal medico del pronto soccorso il ricovero (restando irrilevante che il consiglio fosse stato dato in considerazione della gravità della situazione o come mero rimedio precauzionale); il ricovero fu rifiutato dalla paziente ed, anzi, il rifiuto del ricovero venne avallato dalla sottoscrizione, da parte della madre, della relativa dichiarazione; ogni ulteriore accertamento diagnostico, così come il trasferimento in autoambulanza presso altra struttura ospedaliera, non potevano essere svolti se non dopo il ricovero della paziente; non esistevano i presupposti per un ricovero coatto.
Si tratta di argomentazioni congrue e logiche che, in sé, non risultano, peraltro, neppure censurate nel ricorso, salvo quando dedotto col terzo motivo.
2.1.- Ed, invero, date le circostanze in fatto accertate dalla Corte territoriale, sarebbe stata del tutto superflua qualsiasi attività d’indagine volta a verificare se l’eventuale ricovero avrebbe potuto o meno impedire l’evento verificatosi.

Al riguardo, è decisivo il fatto che il ricovero, pur consigliato dal sanitario, venne rifiutato dalla paziente e dai suoi famigliari; fatto, sul quale si fonda il decisum della sentenza impugnata e che, in sé, non è contestato, ed anzi è dato per presupposto, dai ricorrenti.
Allora, le censure di questi ultimi avrebbero dovuto essere mosse avverso la sentenza per non aver valutato il comportamento tenuto dal sanitario prima e/o in occasione del rifiuto del ricovero, onde sostenere che questo sarebbe conseguito ad affermazioni della dottoressa T. errate ovvero incomplete o superficiali (come in parte risulta essere stato fatto soltanto con la memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ., quindi tardivamente, ed in particolare senza che le argomentazioni ivi contenute trovino un significativo riscontro nell’illustrazione dei motivi di ricorso); oppure avrebbero dovuto essere rivolte avverso la parte della sentenza in cui si afferma che le patologie della paziente avrebbero potuto essere accertate soltanto attraverso una serie di esami diagnostici e che questi avrebbero potuto essere compiuti soltanto a seguito del ricovero, ma che non poterono essere eseguiti appunto perché questo venne rifiutato.
Tuttavia, nemmeno è detto in ricorso che l’una e/o l’altra di siffatte questioni siano state poste nei gradi di merito né quali sarebbero le risultanze istruttorie che la Corte d’Appello avrebbe trascurato per pervenire alla decisione di rigetto della domanda risarcitoria.
Gli unici elementi addotti a fondamento del lamentato vizio di motivazione sono, come detto, le risultanze dell’interrogatorio della convenuta e della deposizione di tale M. . Tuttavia, l’affermazione della decisività di tali risultanze, contenuta in ricorso, è del tutto apodittica. In particolare, né nel quesito c.d. di fatto – relativo al vizio di cui all’art. 360 n.5 cod. proc. civ. – né nell’illustrazione del motivo sono indicate le ragioni per le quali, a giudizio dei ricorrenti, dette risultanze, se espressamente e specificamente considerate, avrebbero dovuto indurre il giudice di merito ad una differente decisione.
Al riguardo, va richiamato il principio di diritto per il quale ai fini della configurabilità del vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario che “il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle risultanze sulle quali il convincimento del giudice è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base, ovvero che si tratti di un documento idoneo a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo o estintivo del rapporto giuridico in contestazione, e perciò tale che, se tenuto presente dal giudice, avrebbe potuto determinare una decisione diversa da quella adottata” (cfr. così Cass. n. 14304/2005, ma nello stesso senso, tra molte, anche Cass. n. 10156/2004, n. 5473/2006, n. 21249/2006, n. 9245/2007).
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie addotte dai ricorrenti a fondamento del ricorso non solo non sono decisive nel senso risultante dal principio appena richiamato, ma, per di più, in sé considerate (cfr. pagg. 8 e 9 del ricorso, in cui si riportano gli esiti della prova orale espletata in primo grado), sono del tutto compatibili con la conclusione raggiunta dal giudice di merito quanto allo svolgimento dei fatti, ed in particolare al comportamento tenuto dal sanitario di turno al pronto soccorso. Alla stregua di tali accertamenti di fatto, non censurabili in sede di legittimità, risulta corretta in diritto l’esclusione della responsabilità del sanitario, per non essere stata dimostrata dai danneggiati, cui incombe il relativo onere probatorio, la sussistenza del nesso eziologico tra la sua condotta, in occasione del consiglio del ricovero e del relativo rifiuto dopo la visita di pronto soccorso, e l’evento mortale occorso alla paziente volontariamente sottrattasi a detto ricovero.
Il ricorso principale deve essere, pertanto, respinto.
3.- Nonostante il rigetto del ricorso principale, quello incidentale della ASL deve essere trattato, siccome pone una questione pregiudiziale di merito che non resta assorbita dal menzionato rigetto. La ASL chiede, infatti, che la sentenza sia cassata nella parte in cui l’ha ritenuta passivamente legittimata all’azione risarcitoria, sostenendo che all’epoca del fatto (6 ottobre 1994) la legge regionale n. 18 del 1994 aveva già istituito l’Azienda, ma la legge statale n. 549 del 1995 aveva trasformato le gestioni liquidatorie delle UU.SS.LL. in gestioni stralcio per definire le situazioni debitorie esistenti al 31.12.1994.
Il ricorso è infondato. Nella specie non si tratta di una “situazione debitoria” facente carico alle gestioni stralcio (al dicembre del 1994 non era stata neppure proposta l’azione della quale ora si discute), bensì del soggetto ipoteticamente ritenuto responsabile di un’obbligazione risarcitoria al momento del fatto; e non v’è dubbio che all’epoca l’ospedale di Bracciano (al cui personale è stato imputato l’evento dannoso) fosse amministrato dalla già costituita ASL Roma (omissis).
Il ricorso incidentale deve essere, pertanto, respinto.
4.- Le spese del giudizio di cassazione devono essere compensate nei rapporti tra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale, in considerazione del rigetto di entrambi i ricorsi. Devono essere compensate anche nei rapporti tra i ricorrenti principali e le altre parti in considerazione dei contrastanti esiti dei due giudizi di merito.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

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