www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza n. 14838 del 13 giugno 2013

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 13 aprile 1992, la Banca A. I. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Brindisi, S. O. perchè fosse condannato al pagamento della somma di lire 10.000.000, importo di un assegno (negoziato dalla banca, che lo aveva accreditato sul conto corrente dello stesso), successivamente oggetto di rapina.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda.
Veniva chiamato in causa il trattario Banco S. S., che si costituiva e chiedeva di essere tenuto indenne da ogni domanda nei suoi confronti.
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza in data 2 febbraio 2004, condannava gli eredi di S. O., che avevano riassunto il giudizio dopo la morte del loro dante causa, al pagamento della somma di lire 10.000.000 a favore della banca negoziatrice.

Proponevano appello V. G., S. A., P. e C .
Costituitosi il contraddittorio, la banca chiedeva rigettarsi l’appello.
La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza in data 8 giugno 2005, in riforma, rigettava la domanda proposta dalla Banca A. I.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge dell’art. 1229 c.c., nonché vizio di motivazione, ( anche in relazione agli artt. 1710, 1715, 1718 c.c., 66 e 67 Legge Bancaria ), contestando la propria responsabilità in ordine al ritardo nell’informativa al S. della sottrazione dell’assegno, e precisando che questi avrebbe potuto diversamente tutelare il proprio diritto.
Il motivo appare infondato.
Il Giudice a quo applica il principio generale di cui all’art. 1229 c.c., sostenendo l’esistenza di una colpa grave della banca. La valutazione della “gravità” della colpa, ove sorretta da motivazione adeguata e non  illogica, non è suscettibile di controllo in questa sede (tra le altre, i Cass., 19912 del 2011).
Pacificamente – come chiarisce la sentenza impugnata – la banca, pur avendo avuto notizia della rapina in data 23/09/91, ne informo il S. solo in data 08/01/92.
Correttamente aggiunge la sentenza impugnata che tale ritardo pose il S. nella impossibilità di avvalersi dei mezzi di tutela che l’ordinamento prevedeva in suo favore per il recupero del controvalore dell’assegno: azione cambiaria, ammortamento, insinuazione nella procedura di fallimento della ditta traente, F.lli V. snc. Non si giustificherebbe certo l’operato della banca
negoziatrice con il ritardo della banca trattaria nell’informare la prima: il Giudice a quo infatti palesemente si riferisce al momento in cui la banca negoziatrice fu informata (23/09/l991), mentre la rapina era avvenuta in data 22/05/91.
Va conclusivamente rigettato il ricorso.
Nulla sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso
Roma, 07 marzo 2013

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *