Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza n. 12976 del 24 luglio 2012

 

Svolgimento del processo

T.L. e M.M., nonchè T.B. e T.T., rispettivamente genitori e fratelli di T. E., e la s.a.s. Controlmec, di cui quest’ultimo era socio, hanno proposto al Tribunale di Milano domanda di risarcimento dei danni contro M.L. e la s.p.a. Milano Assicurazioni, a seguito dell’incidente stradale occorso il (omissis) sulla strada provinciale (omissis).
In quell’occasione l’automobile condotta dal M. e assicurata con la Milano si è immessa da una via laterale sulla strada provinciale percorsa dal motociclista e dotata di precedenza, effettuando una svolta a sinistra, ed è stata investita dalla motocicletta, che sopraggiungeva alle sue spalle, dopo il completamento della svolta.
Il motociclista è deceduto per le lesioni riportate nello scontro.
I convenuti si sono costituiti resistendo alle domande. Il M. ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura, addebitando la responsabilità dello scontro al motociclista, che sopraggiungeva a velocità eccessiva, ed ha esteso la domanda di risarcimento alla s.p.a.
Winterthur, assicuratrice della motocicletta, e a T.D., altro fratello dell’attore, rimasto estraneo all’azione proposta dai parenti.
La Milano Assicurazioni ha eccepito l’improponibilità della domanda di Controlmec, per mancanza della preventiva richiesta di cui alla L. 24 dicembre 1999, n. 990, art. 22.
Esperita l’istruttoria il Tribunale ha respinto le domande attrici, attribuendo al T. la responsabilità esclusiva del sinistro, ed ha accolto la domanda riconvenzionale.

I soccombenti hanno proposto appello, a cui hanno resistito il M. e la Milano Assicurazioni.
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, compensando le spese dell’intero giudizio.
I T. e Controlmec propongono tre motivi di ricorso per cassazione.
Resiste Milano Assicurazioni, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale.
Il M. non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).
2.- La Corte di appello ha condiviso la motivazione del Tribunale, secondo cui la responsabilità dell’incidente deve essere attribuita per intero al motociclista per il fatto che la collisione si è verificata quando l’automobile aveva già completato la manovra di immissione sulla strada dotata di precedenza e ne aveva percorso alcuni metri, ed il conducente dell’auto si era portato quanto più possibile sulla destra per agevolare il sorpasso. Ha ritenuto, pertanto, che ciò escluda il nesso causale fra il mancato rispetto della precedenza da parte dell’automobilista l’evento, che deve invece ascriversi esclusivamente all’eccesso di velocità del motociclista.

3.- E’ pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale, con cui la Milano Assicurazioni eccepisce l’inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni proposta dalla s.a.s. Controlmec, perchè l’azione in giudizio non è stata preceduta dalla preventiva richiesta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22.
La ricorrente lamenta che la Corte di appello non affatto preso in esame l’eccezione, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
3.1.- Il motivo è fondato.
La Corte di appello ha omesso di pronunciare sul punto, pur dando atto in sentenza che l’eccezione è stata proposta.
Trattasi fra l’altro di questione che può essere rilevata di ufficio anche in questa sede (Cass. civ. Sez. III, 21 dicembre 2004 n. 23696; Idem 6 marzo 2012 n. 3449; Idem 9 marzo 2012 n. 3716, fra le tante).
La lettera raccomandata con la richiesta di risarcimento non risulta essere stata inviata dalla s.a.s. Controlmec. Nè la richiesta preventiva può considerarsi implicita nella domanda formulata da T.B., rappresentante legale della società, come eccepisce la ricorrente principale.
La lettera raccomandata da questa inviata – fra l’altro congiuntamente con gli altri parenti dell’infortunato concerne inequivocabilmente la sola posizione personale e non menziona in alcun modo la qualità di rappresentante legale di Controlmec. La domanda proposta da Controlmec deve essere quindi dichiarata improponibile (cfr. giurisprudenza cit. supra).

Il ricorso principale di Controlmec è conseguentemente inammissibile.
4.- Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione degli artt. 140, 143, 145 e 154 C.d.S., sul rilievo che la Corte di appello – pur avendo accertato che lo scontro si è verificato in piena area di incrocio – ha ciò nonostante esentato da ogni responsabilità l’automobilista per il fatto che aveva già completato la manovra di svolta a sinistra.
Rilevano i ricorrenti che anche una manovra ultimata può creare intralcio alla circolazione, in violazione dei richiamati principi del codice della strada, e nell’illustrazione del motivo addebitano alla sentenza impugnata insufficiente ed illogica motivazione, sul rilievo che il conducente che ometta di concedere la precedenza ad altro veicolo, ritenendo di poter usufruire della precedenza di fatto, è tenuto ad accertare di poter effettuare la manovra senza creare pericolo, ed il solo fatto che lo scontro si verifichi dimostra l’errore di valutazione e va addebitato a sua colpa.
5.- Con il secondo motivo lamentano insufficiente motivazione quanto alla valutazione della testimonianza resa dalla figlia del M., alla quale la sentenza impugnata ha attribuito di avere affermato che il motociclista non era visibile, nel momento in cui l’automobilista ha imboccato l’incrocio, mentre la teste ha solo dichiarato che il padre ha di fatto avvistato il motociclista dopo avere completato la manovra di svolta, ma non ha affermato che esso non fosse visibile prima di quel momento.
Assumono che sulla base di tale erronea lettura delle dichiarazioni testimoniali la Corte di appello ha disatteso gli accertamenti dei consulenti tecnici interpellati in sede penale, i quali hanno dichiarato che il motociclista era oggettivamente avvistabile, all’inizio della manovra (poichè si trovava presumibilmente ad una distanza di circa 200 metri, su strada piatta e rettilinea per circa 800 metri, in ora diurna e in buone condizioni atmosferiche), ed hanno espresso il parere che l’automobilista abbia effettivamente avvistato la moto, al momento di impegnare l’incrocio, ma ne abbia mal calcolato la velocità.
6.- Con il terzo motivo lamentano che non sia stata disposta CTU sulla possibilità di avvistamento del motociclista dal punto di incrocio, pur trattandosi di circostanza di rilevanza essenziale ai fini del giudizio sulla responsabilità.
7.- I motivi possono essere congiuntamente esaminati, perchè connessi.
7.1.- Deve essere in primo luogo disattesa l’eccezione della resistente di inammissibilità dei motivi d iricorso per l’inadeguata formulazione dei quesiti di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

I quesiti contengono gli elementi essenziali richiesti dalla norma, come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, cioè l’individuazione della fattispecie, l’indicazione dei principi che si ritengono erroneamente applicati dalla Corte di appello e di quelli diversi di cui si chiede l’applicazione, come anche l’indicazione delle ragioni che rendono censurabile la motivazione.

7.- I motivi possono essere congiuntamente esaminati, perchè connessi.
7.1.- Deve essere in primo luogo disattesa l’eccezione della resistente di inammissibilità dei motivi di ricorso per l’inadeguata formulazione dei quesiti di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

I quesiti contengono gli elementi essenziali richiesti dalla norma, come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, cioè l’individuazione della fattispecie, l’indicazione dei principi che si ritengono erroneamente applicati dalla Corte di appello e di quelli diversi di cui si chiede l’applicazione, come anche l’indicazione delle ragioni che rendono censurabile la motivazione.
6.2.- Nel merito, i motivi sono fondati, nei limiti che seguono.
Debbono essere condivise le censure dei ricorrenti circa il fatto che – attribuendo valenza assorbente alla circostanza che la manovra di svolta a sinistra dell’automobilista era stata completata, senza accertare se l’automobile avesse avuto anche il tempo di sgomberare l’incrocio – la Corte di appello è incorsa nella violazione di varie norme del codice stradale (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ed in particolare dell’art. 140, comma 1 (Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione …)”, art. 145, comma 4 (I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia cosi stabilito dall’autorità competente…. ) e comma 7 (E’ vietato impegnare una intersezione………. quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l’area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni), art. 154, comma 1, lett. a) (I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione……. devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi).
Non è sufficiente, cioè, che il conducente del veicolo che si immette su strada dotata di diritto di precedenza completi la manovra di mero posizionamento del veicolo e magari inizi la marcia nella nuova direzione, prima del sopraggiungere del veicolo favorito.
Occorre anche che egli abbia il tempo di riprendere posizione e velocità “di crociera” sulla corsia stradale, sì da evitare che i conducenti dei veicoli provenienti da tergo vengano a trovarsi inaspettatamente di fronte ad un ostacolo quasi fermo, o eccessivamente lento, che oggettivamente può porli in situazione di difficoltà (cfr. anche art. 141 C.d.S., comma 6).
E’ indubbio che grava anche su questi ultimi l’obbligo di adottare a loro volta tutte le precauzioni e le misure di emergenza per fare fronte nel modo più efficace all’altrui manovra anche colposa (rispettando i limiti di velocità, prestando attenzione agli incroci, ecc.).

Ma ciò non consente di escludere la responsabilità di chi abbia colposamente creato la situazione di pericolo, come ha affermato la sentenza impugnata, in termini sostanzialmente apodittici.
La motivazione della sentenza impugnata – secondo cui lo scontro è stato determinato dall’elevata velocità della moto e dalla totale disattenzione alla guida del suo conducente, il quale, viaggiando ad una velocità di gran lunga superiore al limite consentito, per di più in presenza di incrocio ampiamente segnalato, ebbe ad azionare il sistema frenante a soli 50 mt. dal punto d’urto, senza compiere alcun’altra manovra, che pure gli avrebbe consentito di superare indenne l’autovettura, nel frattempo portatasi sull’estremo margine destro della carreggiata…” (pag. 1 della sentenza) – è indubbiamente più che sufficiente per motivare il concorso di colpa del motociclista, ma non dimostrare il carattere assorbente della responsabilità di quest’ultimo, cioè l’idoneità del suo comportamento ad interrompere il nesso causale fra l’infrazione commessa dall’automobilista ed il verificarsi dello scontro.
Si sarebbe dovuto accertare, a tale scopo, che la moto sopraggiungeva a velocità non solo superiore a quella permessa, ma talmente elevata e talmente superiore al consentito, da impedire che il suo sopraggiungere fosse avvistato dall’automobilista, al momento di impegnare l’incrocio, e da avere provocato l’improvviso ed imprevedibile irrompere della moto sulla scena del sinistro.
Tali circostanze non risultano dagli elementi istruttori richiamati dalla sentenza impugnata, ove si consideri che la testimonianza resa dalla M., riportata nel ricorso, è effettivamente silente sul punto; che la moto viaggiava a 125 km. all’ora – velocità superiore al limite consentito in luogo, ma non straordinariamente elevata – e che le risultanze dell’istruttoria penale richiamate dai ricorrenti offrono se mai indizi in contrario.
Si ricorda ancora che il conducente che si avvalga della precedenza di fatto – come nella sostanza ha fatto il M. – agisce a suo rischio e pericolo.
E’ cioè tenuto egli stesso a valutare se la situazione gli consenta di effettuare l’attraversamento dell’incrocio con assoluta sicurezza e senza creare alcun rischio per la circolazione. Se il sinistro si verifica, è lo stesso accadimento dei fatti che smentisce la correttezza della sua previsione, costituendolo in colpa (Cass. civ., Sez. III, 18 febbraio 1998 n. 1724; Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2004 n. 8526). Resta quindi a suo carico l’onere di dimostrare il contrario (Cass. civ. n. 8526/2004 cit.).
La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi e deve essere annullata, restando assorbite le ulteriori censure.

7. – Per concludere, il ricorso incidentale proposto dalla Milano Assicurazioni è fondato e deve essere accolto.
La domanda di risarcimento dei danni proposta da Controlmec deve essere dichiarata improponibile; la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, nella parte in cui ha esaminato nel merito la domanda stessa, ed il ricorso proposto da Controlmec è inammissibile.
Le spese processuali relative alla vertenza fra Controlmec e la Milano Assicurazioni si compensano per l’intero giudizio, in considerazione del fatto che le difese della parte vittoriosa sono state svolte congiuntamente a quelle relative alle altre parti del processo e non risulta, nè la parte interessata ha dedotto o dimostrato, che l’iniziativa di Controlmec abbia aggravato gli oneri processuali a suo carico.
In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati e con completa e logica motivazione.
La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi.
Accoglie il ricorso incidentale e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte relativa alla domanda di risarcimento dei danni proposta dalla s.a.s. Controlmec; dichiara conseguentemente inammissibile il ricorso proposto da Controlmec e compensa le spese dell’intero giudizio fra Controlmec e la s.p.a. Milano Assicurazioni.
Accoglie il primo e, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il terzo motivo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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