Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza del 3 giugno 2014, n. 22931
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente –
Dott. GRILLO Renato – Consigliere –
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere –
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere –
Dott. GAZZARA Santi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.V. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 9135/2013 TRIBUNALE di MILANO, del 23/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla omessa statuizione sulla rateizzazione.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 23/7/2013, su concorde richiesta delle parti, ha applicato la pena di mesi 6 di reclusione, sostituita, ex art. 53 L. 689/81, in Euro 6.840,00 di pena pecuniaria, a carico di B.V., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4.
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, eccependo l’omessa motivazione in relazione alla richiesta di rateizzazione della pena applicata.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta, nella quale conclude per l’annullamento con rinvio limitatamente alla omessa statuizione sulla rateizzazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va rilevato che la decisione circa il pagamento rateale della multa o dell’ammenda rientra nella discrezionalità del giudice, secondo quanto previsto dall’art. 133 ter c.p., e tale facoltà può essere esercitata esclusivamente con la sentenza di condanna o con quella ad essa equiparata, ai sensi dell’art. 444 c.p.p..
Ne consegue che, nella ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, la rateizzazione non può mai costituire oggetto del negozio pattizio, non rientrando nella disponibilità delle parti medesime.
E’, tuttavia, consentito al decidente, ove ne sussistano le condizioni, di esercitare il suo potere discrezionale, in quanto lo stesso non attiene alla determinazione della pena ma alla sua esecuzione (Cass. 10/1/2006, n. 528; Cass. 13/6/2009, n. 25770).
Sussiste, però, a carico del giudicante l’obbligo di motivazione in caso di specifica richiesta diretta ad ottenere il beneficio in questione (Cass. n. 49996/2009).
Orbene, nel caso di specie, con netta evidenza il Tribunale non si è attenuto al principio da ultimo indicato: dagli atti del procedimento risulta che l’attuale ricorrente, nel corso della udienza del 17/7/2013, aveva depositato la propria dichiarazione dei redditi, evidenziando le difficoltà economiche in cui versava, ed aveva, contestualmente chiesto la concessione della rateizzazione della pena pecuniaria applicata.
Il decidente sul punto ha omesso ogni e qualunque giustificazione.
Conseguentemente questo Collegio ritiene di dovere annullare con rinvio l’impugnata pronuncia, limitatamente alla omessa statuizione sulla istanza di rateizzazione della pena pecuniaria, affinchè il giudice ad quem si pronunci sul punto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla istanza di rateizzazione della pena pecuniaria applicata, e rinvia sul punto al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2014
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