Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 20 gennaio 2015, n. 2447

 

Ritenuto in fatto

 

C.C. veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino, Sezione distaccata di Sora, per rispondere dei seguenti reati: capo a) reato di cui all’art. 684 c.p. in relazione agli artt. 114 comma 2, 4 e 7 e 472 comma 3bis c.p., capo b) reato di cui all’art. 734bis c.p. e capo c) reato di cui all’art. 684 c.p. in relazione all’art. 114, comma 6, c.p.p.
Il Tribunale di Sora, riconosciuta la penale responsabilità dell’imputato, lo condannava con sentenza emessa il 22.4.2010 alla pena di mesi 4 di arresto, convertita ex art. 53 legge 689/1981 e 135 c.p. in € 4.560,00.
La vicenda che dava origine all’odierno procedimento penale è la seguente. C.C. è un giornalista del settimanale Panorama, che, durante il processo per i noti fatti relativi all’asilo di Rignano Flaminio e alle molestie sessuali di cui sarebbero stati oggetto alcuni bambini, ivi si trasferì per poi pubblicare un libretto dal titolo “Ho visto l’uomo nero”, accompagnato da un articolo di presentazione del libro medesimo.
Il C. veniva quindi incriminato sia con riferimento al libro che all’articolo di accompagnamento per diverse ipotesi di pubblicazione di atti del predetto procedimento di cui era vietata la pubblicazione e di violazione delle norme a tutela dei minori, per averne pubblicato le generalità o comunque elementi atti a disvelarne illecitamente l’identità, quali i nomi propri di entrambi i genitori e l’iniziale del nome di alcuni bambini.
Con sentenza emessa in data 19.11.2012, la Corte di Appello di Roma, ribaltava la sentenza di primo grado ed assolveva l’imputato dai capi di imputazione al medesimo ascritto: dal capo a) perché estinto per intervenuta oblazione e dai capi b) e c) per insussistenza del fatto. Quanto al capo a), la richiesta di oblazione avanzata dall’imputato e non accolta in primo grado, ritenendo che le pubblicazioni apparse sul libro veniva al contrario ritenuta accoglibile dalla Corte di merito.
Avverso la sentenza di appello, ricorreva per Cassazione la Procura, deducendo i seguenti motivi di impugnazione.
1) Erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 162 bis c.p. e vizio di motivazione.
Rileva il Pm ricorrente che la Corte ha impropriamente ritenuto applicabile detto istituto al reato di cui al capo a), nonostante sussistessero tutte le condizioni ostative di cui ai commi 3 e 4, non avendo l’imputato eliminato le conseguenze dannose del reato commesso e dovendo il fatto essere considerato grave.
Rileva la Procura che la Corte ha erroneamente ritenuto che nel caso di specie mancasse la condizione ostativa della gravità del fatto.
A tal riguardo, parte ricorrente evidenzia che la gravità del fatto, quale condizione ostativa, deve,anche di tali conseguenze occorre tener conto. E nel caso in esame, la violazione dell’art. 684 c.p. concretatasi nella indebita ed integrale pubblicazione di atti di un procedimento penale relativo a fatti di estrema delicatezza e nel quale erano coinvolti minori, ha una indubbia gravità: il fatto doveva comunque ritenersi grave, poiché la pubblicazione integrale di atti delle indagini preliminari, in un procedimento all’epoca pendente proprio in detta fase, ledeva gravemente la serenità e l’indipendenza di giudizio del giudice.
2) Erronea applicazione dell’art. 734bis c.p. e vizio di motivazione.
Rileva il Pm ricorrente che la Corte ha mandato assolto l’imputato dalla imputazione di cui ai capi b) e c) sulla base di un’interpretazione riduttiva e meramente formale dell’art. 734bis c.p. Una simile interpretazione è erronea e si traduce di fatto nella disapplicazione della stessa. In tale ottica, invero, il responsabile della divulgazione che pure riferisse i più pregnanti dati identificativi della persona quali il nome e cognome, facilmente eviterebbe le conseguenze penali di cui all’art. 734 bis c.p., limitandosi ad omettere dati marginali, quale ad esempio l’indirizzo della persona. E ciò perché, in base all’interpretazione offerta dalla Corte, non avendo riportato le generalità complete, l’imputato non avrebbe violato la norma.

 

Ritenuto in diritto

 
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Quanto al primo motivo di ricorso relativo alla concessa oblazione facoltativa, dapprima negata dal giudice di prime cure, questa Corte condivide il ragionamento dispiegato dalla Corte di Appello. Il Collegio di merito, difatti, con congrua, adeguata e logica motivazione ha argomentato le ragioni per le quali ha ritenuto non sussistere il requisito ostativo alla ammissione all’oblazione costituito dalla gravità del fatto.
In particolare, il giudici di appello hanno correttamente evidenziato che la conclusione del giudice di prima istanza relativa alla gravità del fatto, esclusa per l’articolo ed affermata per il libro, non fosse condivisibile, in quanto occorreva avere riguardo non solo al dato quantitativo, ma anche a quello qualitativo e, qualitativamente, le violazioni contenute nel libro non potevano considerarsi diverse da quelle rinvenibili nell’articolo.
Inoltre, altrettanto corrette e logiche sono le considerazioni, sempre poste dal giudice di secondo grado a sostegno dell’esclusione della gravità del fatto, secondo cui non appare valido il criterio della più lunga presenza e della maggiore diffusività del libro rispetto all’articolo, stante la possibilità di reperire per lungo tempo anche i settimanali su internet, e secondo cui, attesa la contestuale pubblicazione da parte di altri operatori della carta stampata e dei mass media degli stessi atti giudiziari coperti da segreto e diffusi dall’odierno imputato, la pubblicazione de quo, ancorché illecita, concerneva fatti già noti e quindi poteva essere considerata oggettivamente connotata da una minore gravità.
Alla luce di ciò, questa Corte ritiene che la Corte di Appello abbia logicamente ed ampiamente motivato in merito al requisito ostativo della gravità del fatto, così adempiendo in maniera puntuale al suo onere motivazionale, ricordando peraltro che, secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di oblazione facoltativa è richiesta una motivazione sulle ragioni della ritenuta gravità del fatto solo nel caso in cui la relativa domanda venga per tale motivo respinta, risultando altrimenti sufficiente che il giudice dimostri di aver preso in esame la circostanza” (Cfr. Sent. Cass. N. 18307 del 20.4.2010 RV. 247047).
Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso proposto e concernente l’errata applicazione ed interpretazione dell’art. 734 bis c.p.
La Corte di Appello infatti ha correttamente interpretato ed applicato la fattispecie incriminatrice summenzionata, ritenendo che i dati indicati nelle pubblicazioni dall’odierno imputato, vale a dire i nomi propri dei genitori e l’iniziale del nome del bambino, non fossero elementi idonei a consentire l’individuazione, immediata e precisa del soggetto. È vero che il reato previsto e punito dall’art. 734 bis c.p. non richiede, ai fini della punibilità del divulgante, l’indicazione contestuale di tutti gli elementi anagrafici, ma le informazioni fornite dall’imputato, come correttamente rilevato dai giudici di appello, non integrano il concetto di generalità richiesto dalla norma e, soprattutto non costituiscono dati idonei in concreto a risalire ad una sicura identificazione. Tutto ciò premesso, la Corte

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto dal Procuratore Generale.
 

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *