La massima

Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato perseguibile a querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per l’illecito penale si applica anche all’azione di risarcimento (art. 2947 co. 3, c.c.) sebbene la querela non sia stata presentata, ma a condizione che il Giudice civile accerti incidenter tantum gli estremi del fatto-reato stesso in tutti i suoi elementi costituitivi, soggettivi ed oggettivi.

Suprema Corte di Cassazione

Sezione III civile

sentenza del 17 gennaio 2012, n. 542

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 5.10.95, T. G. conveniva in giudizio gli avvocati D. S. G.(oltre a B. P.) per responsabilità professionale, non avendo gli stessi, mandatari in epoche diverse, curato diligentemente l’incarico ricevuto in ordine alla richiesta risarcitoria del T., a seguito delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale a Monza, nei confronti della N. Assicurazioni e di D. R., responsabile di detto sinistro; deduceva in particolare che il D.S. aveva, con il suo comportamento, sia determinato la prescrizione dell’azione civile, trascurando di provvedere all’interruzione dei termini, sia trascurato l’azione penale.
Costituitisi entrambi i convenuti, il Tribunale di Padova, con sentenza in data 29.10.2002 condannava il solo D. S. al pagamento di € 154.935,00 a titolo di risarcimento danni rigettando la domanda nei confronti del B.
A seguito dell’appello del T. nei confronti del solo D. S., la Corte d’Appello di Venezia, con la decisione in esame depositata in data 9.10.2008, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminava in € 309.870,00 la somma dovuta da G.D.S al T. (in particolare a T. G. quale erede di T. G. Affermava in particolare la Corte territoriale che, sulla base delle modalità del sinistro stradale in questione, al T. sarebbe spettato un risarcimento maggiore rispetto a quanto ritenuto in primo grado, non ritenendo sussistente un concorso di colpa dello stesso.
Ricorre per cassazione D.S. contro T.G. nella qualità con quattro motivi e relativi quesiti; resiste con controricorso l’intimato, depositando altresì memoria.
Infine, a seguito del decesso del ricorrente, è stata depositata dagli eredi di quest’ultimo D. M. e D.L. atto denominato “comparsa aggiuntiva dicostituzione e risposta per gli eredi del ricorrente”, datata 7.11.2011.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione dell’ art. 2909 c. c. “nel punto in cui la Corte d’Appello ha ritenuto coperta dal giudicato della sentenza non definitiva del Tribunale di Padova l’eccezione
di prescrizione concernente l’azione risarcitoria da sinistro stradale sollevata dall’attore, nonché illogica e contraddittoria motivazione sul punto con riferimento alla lettura ed interpretazione del dispositivo della stessa sentenza parziale”.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2947 c.c. “nel punto in cui il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi hanno riconosciuto che alla fattispecie in esame fosse applicabile il termine biennale di prescrizione di cui appunto al secondo comma dell’art. 2947 c.c.”.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 1176 c.c. e dell’art. 2944 c.c. in relazione alla ritenuta negligenza dell’ odierno ricorrente e in relazione alla circostanza del persistere delle trattative stragiudiziali.
Con il quarto motivo si deduce infine violazione dell’ art. 2059 c.c. in ordine al quantum liquidato, con particolare riferimento al danno morale.
Preliminarmente deve rilevarsi che è irricevibile il sopramenzionato atto di comparsa, per gli eredi del ricorrente, in quanto del tutto atipico e non previsto nel rito del processo di legittimità.
Il ricorso merita accoglimento riguardo al quarto motivo mentre sono infondate le doglianze di cui agli ulteriori motivi.
Censurabile è infatti la decisione impugnata nel punto in cui ha ritenuto di liquidare al T., sulla base della presunzione ex art. 2054 c.c., il danno morale, non considerando che in una causa risarcitoria, quale quella in esame, datata 1984, tale tipo di danno, in caso di condanna del danneggiante, non sarebbe stato oggetto di risarcimento (al di fuori dei ristretti limiti dell’art. 2059 c.c. come restrittivamente all’epoca interpretato in stretta connessione con l’ art. 185 c.p. e quindi solo in presenza di un accertamento di responsabilità anche in virtù della sussistenza della colpa da parte dell’ autore del danno e non per una presunzione civilistica); ne deriva che non condivisibile è l’impugnata decisione là dove afferma che “invero anche la colpa presunta è sufficiente per riconoscimento del danno morale e, comunque, non vi era la prova della colpa in concreto costituita dall’investimento del pedone sulle strisce pedonali”.
Dovrà, sul punto, il giudice del rinvio rideterminare il quantum in questione, considerando che il titolo “costitutivo” del relativo importo è un obbligo contrattuale (nell’ambito di un rapporto di mandato) inadempiuto, per non avere il D. fatto ottenere al suo assistito i danni conseguenti ad un sinistro, da liquidarsi però non all’ attualità ma sulla base della valutazione di quanto gli spettato all’epoca (novembre 1986).
Non meritevoli di accoglimento sono poi il primo, secondo e terzo motivo.
In particolare è inammissibile il primo motivo per genericità e mancanza di autosufficienza, oltre perché tendente a un non consentito riesame delle vicende di causa, esposte in quello
che viene definito dal ricorrente un “brevissimo riepilogo cronologico”, con indicazione di date e circostanze di fatto.
Vi è da aggiungere che la Corte di merito ha correttamente ritenuto passata in giudicato la sentenza non definitiva e quindi l’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria ex art. 2054 c.c. nei termini decisi da detta pronuncia parziale.
Infondato è poi il secondo motivo con cui si sostiene che la Corte di Venezia ha erroneamente applicato l’art. 2947, secondo comma c.c. e relativo termine biennale di pèrescrizione.
Deve ribadirsi in proposito quanto già statuito da questa Corte secondo cui, nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato perseguibile a querela, l’eventuale più lunga  prescrizione prevista per l’illecito penale si applica anche all’azione di risarcimento (art. 2947 co. 3, c.c.) sebbene la querela non sia stata presentata, ma a condizione che il Giudice civile accerti incidenter tantum gli estremi del fatto-reato stesso in tutti i suoi elementi costituitivi, soggettivi ed oggettivi (tra le altre, Cass. n. 9928/2000 e ss.); circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Inoltre, va rilevato che la Corte di merito ha evidenziato di essere consapevole, all’ atto della decisione, del contrasto giurisprudenziale sul punto della prescrizione dell’azione risarcitoria in ordine a fatto dannoso costituente reato perseguibile a querela, e per questo, con ulteriore considerazione in fatto non ulteriormente valutabile nella presente sede, ha statuito che “osserva però la Corte che proprio il contrasto giurisprudenziale (infatti già prima della suindicata sentenza delle Sezioni Unite vi erano state più decisioni della Suprema Corte che avevano pronunciato nello stesso modo) doveva indurre il legale del T. ad un comportamento prudente per evitare al cliente il rischio della prescrizione, tanto più che per interromperla era sufficiente l’invio di una lettera raccomandata di messa in mora”. Con riferimento infine al terzo motivo: sotto un profilo è assorbito per quanto già detto in riferimento al secondo motivo, sotto altro profilo è inammissibile perché tende a un riesame di circostanze di fatto, con cui si è dedotta la violazione dell’art. 1176 c.c., fermo restando che sul punto della mancanza di diligenza professionale di D. la Corte di merito ha sufficientemente e logicamente motivato, affermando in conclusione che “invero, come esattamente evidenziato dal Tribunale, vi erano serie probabilità di ottenere il risarcimento nei confronti dell’investitore e della sua assicurazione se l’azione fosse stata tempestivamente promossa”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa l’impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.
Depositata in Cancelleria il 17.01.2012

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