Massima
– una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia del manto stradale di una struttura viaria, strada o piazza che sia, è comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico che ne è custode, salvo che quest’ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno.
– il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso;
– il giudizio sull’incidenza del comportamento del danneggiato nella produzione del danno non può prescindere dalla considerazione della natura della cosa e deve tener conto delle modalità che in concreto ne hanno caratterizzano la fruizione.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza del 06 novembre 2012, n. 19154

 

 

Svolgimento del processo

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.
Con citazione notificata il 18 febbraio 2003 S.F. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace il Comune di Ischia, chiedendo il risarcimento dei danni patiti dalla figlia C. a seguito di una caduta determinata dalle cattive condizioni di manutenzione del manto stradale. Costituitosi in giudizio, l’Ente contestò le avverse pretese. Con sentenza del 14 maggio 2004 il giudice adito rigettò la domanda.
Proposto gravame dal soccombente, il Tribunale di Napoli, in data 6 febbraio 2008, lo ha respinto.
Ha ritenuto il decidente che la responsabilità della pubblica amministrazione andasse inquadrata nell’ambito dell’art. 2043 cod. civ.; che non poteva affermarsi la ricorrenza, nella fattispecie, di una situazione di pericolo occulto e imprevedibile, posto che l’infortunio si era verificato perché C.S. , la notte di Capodanno del 2003, nello spostarsi per godere di una vista migliore del palco ove era in corso uno spettacolo, aveva posto il piede in una profonda buca presente nella pavimentazione del marciapiede; che tale stato dei luoghi non integrava un’insidia o un trabocchetto, non avendo i caratteri del pericolo imprevedibile e non visibile.
Ricorre per cassazione avverso detta pronuncia S.C. , sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Ischia.

Motivi della decisione

1.1 Con il primo motivo, lamentando violazione dell’art. 2051 cod. civ., l’impugnante critica la ritenuta insussistenza delle condizioni di applicazione della norma codicistica, senza alcuna considerazione dello stato effettivo dei luoghi e, in particolare, delle ridotte dimensioni del bene demaniale nell’ambito del quale e a causa del quale si era verificato l’infortunio. Deduce segnatamente l’esponente che, pacifico il nesso di causalità tra cosa ed evento, il Comune non aveva fornito alcuna prova della ricorrenza, in concreto, del caso fortuito.
1.2 Con il secondo mezzo, denunciando malgoverno dell’art. 2043 cod. civ., l’impugnante contesta l’affermata insussistenza della violazione del principio del neminem laedere, laddove l’avere l’Ente attrezzato una apposita area per la festa di Capodanno del 2003, comportava il normale affidamento dell’utente nella idoneità della stessa.
2 Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia, possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ., prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).
La radicale oggettivazione dell’ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata – che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) – comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un’attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).
3 Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito – che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull’elemento psicologico dell’illecito (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) – in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l’evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Ne consegue che corollario della regola sancita dall’art. 2051 cod. civ. è quella dettata dall’art. 1227 comma 1, cod. civ.
Peraltro il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l’evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall’uso improprio della cosa, fino all’eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (confr. Cass. civ. 24 febbraio 2011, n. 4476; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).
4 Con specifico riguardo al regime della responsabilità alla quale vanno incontro, ex art. 2051 cod. civ., gli enti proprietari o concessionari di strade o comunque di beni demaniali aperti all’uso di un numero indifferenziato di utenti, questa Corte ha avuto modo di precisare che:
a) per le strade aperte al traffico, l’ente proprietario (o il concessionario) si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apporti cambiamenti, situazione che, a ben vedere, integra proprio lo status di custode;
b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, è comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico custode, salvo che quest’ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) l’ente proprietario (o concessionario) non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito;
d), agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ. con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l’evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l’uso da parte degli utenti (confr. Cass. civ. 11 novembre 2011, n. 23562; Cass. civ. aprile 2009, n. 8157; nei medesimi sensi Cass. civ. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308; vedi anche Cass. civ. 25 luglio 2008, n. 20427).
5 Deriva da quanto sin qui detto, che non appare condivisibile l’approccio del giudice di merito secondo cui la responsabilità della P.A., in relazione a danni originati da beni demaniali o patrimoniali soggetti ad uso generale, va inquadrata esclusivamente nel disposto dell’art. 2043 cod. civ., con il limite della non visibilità e prevedibilità del pericolo. Contrariamente a quanto affermato dal decidente, infatti, la disponibilità che l’ente proprietario ha di una strada o, come nella fattispecie, di una piazza, in vario modo regolamentandone le condizioni di fruizione e incidendo sulle stesse, integra lo status di custode, il che, determinando, in via di principio, la soggezione dell’ente al regime di responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., comporta che, chi ne invoca l’applicazione, ha l’onere soltanto di dimostrare l’evento dannoso nonché il nesso di causalità tra la cosa e la sua verificazione.
6. Nello specifico, l’invincibile asimmetria della scelta decisoria adottata con i principi innanzi enunciati, e, conseguentemente, il malgoverno della giurisprudenza di legittimità, pur richiamata dal decidente, emerge a sol considerare che l’infortunio si è verificato a causa dello stato di dissesto di un bene pubblico di ridotte dimensioni, bene, peraltro, utilizzato dall’amministrazione per la celebrazione di una festa in ora notturna e, in tesi, attrezzato proprio per accogliere una notevole quantità di persone.
E allora, considerato che il giudice di merito non ha posto in dubbio la rispondenza al vero del sinistro e della sua eziologia, la possibilità di riscontrare nel comportamento della danneggiata un tasso di imprudenza e di disattenzione tale da imporne la qualificazione in termini di caso fortuito, idoneo ad escludere il nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento andrà scrutinata alla luce dell’assetto dato da questa Corte agli oneri probatori gravanti sulle parti nelle azioni di responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. nonché tenendo conto del contesto spaziale in cui ha avuto luogo l’incidente.

Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che, nel decidere, si atterrà ai seguenti principi di diritto:
– una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia del manto stradale di una struttura viaria, strada o piazza che sia, è comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico che ne è custode, salvo che quest’ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno.
– il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso;
– il giudizio sull’incidenza del comportamento del danneggiato nella produzione del danno non può prescindere dalla considerazione della natura della cosa e deve tener conto delle modalità che in concreto ne hanno caratterizzano la fruizione.
Resta assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Depositata in Cancelleria il 06.11.2012

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