Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 9 aprile 2014, n. 8282

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14809/2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine;
– ricorrente –
contro
COM AIROLA (OMISSIS), in persona del Vice Sindaco Avv.to (OMISSIS) nelle funzioni vicarie, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta mandato a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 140/2008 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 29/01/2008, R.G.N. 1541/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2014 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) – in un giudizio di responsabilita’ civile e risarcimento danni promosso nei confronti del Comune di Airola, alla luce della sentenza n. 1339 del 2006 della Corte di cassazione, che aveva annullato la sentenza n. 11/2004 del tribunale di Benevento – sezione distaccata di Airola rinviando ad altra sezione del tribunale di Benevento – propose appello, in riassunzione avverso la sentenza del giudice di pace di Airola che aveva rigettato le domande dallo stesso proposte.
Il tribunale, con sentenza del 29.1.2008, rigetto’ l’appello.
L’ (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste con controricorso illustrato da memoria il Comune di Airola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo complesso motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c. , n. 3).
Il motivo e’ fondato.
Sono principii consolidati nella giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di danni da cose in custodia i seguenti.
La responsabilita’ per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’articolo 2051 c.c., ha carattere oggettivo e perche’ possa configurarsi in concreto e’ sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, ne’ implica, uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario.
Funzione della norma e’, d’altro canto, quella di imputare la responsabilita’ a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalita’ d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Ne consegue che tale tipo di responsabilita’ e’ esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso piu’ ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene, non gia’ ad un comportamento del custode (che e’ irrilevante), bensi’ al profilo causale dell’evento, riconducibile, non alla cosa che ne e’ fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilita’ e dell’inevitabilita’.
L’attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilita’, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19.2.2008 n. 4279; Cass. 19.5.2011 n. 1106; v. anche Cass. 11.3.2011 n. 5910). Con riferimento, poi, alla responsabilita’ della P.A. sui beni di sua proprieta’, ivi comprese le strade, va ribadito che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
Tale responsabilita’ e’ esclusa solo dal caso fortuito, che puo’ consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l’impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l’interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass. 13.3.2013 6306; Cass. 5.2.2013 n. 2660; Cass. 18.10.2011 n. 2108; Cass. 25.5.2010 n. 12695; Cass. 7.4.2010 n. 8229; Cass. 20.11.2009 n. 24529; Cass. 19.11.2009 n. 24419; Cass. 25.7.2008 n. 20247; v. anche Cass. 28.9.2012 n. 16542).
Nella specie, pertanto, erroneamente la Corte di merito ha fondato la propria decisione sull’applicabilita’ della norma dell’articolo 2043 c.c. – trattandosi di sinistro avvenuto all’interno del perimetro urbano del Comune di Airola (Via (OMISSIS)) – verificando la sussistenza o meno della c.d. insidia o trabocchetto ed imponendo al danneggiato l’onere di provarne l’esistenza.
La fattispecie, invece, dovra’ essere esaminata dal giudice del rinvio sulla base della norma dell’articolo 2051 c.c. e dei principi, anche in tema di prova, sopra enunciati.
Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5).
L’esame del motivo resta assorbito dalle conclusioni raggiunte in ordine al motivo che precede.
Conclusivamente, e’ accolto il primo motivo: e’ dichiarato assorbito l’altro; la sentenza e’ cassata in relazione, e la causa e’ rinviata al tribunale di Benevento in persona di diverso magistrato.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Benevento in persona di diverso magistrato.

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