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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 8 aprile 2016, n. 6838

Svolgimento del processo

1. Nel 1997, la signora C.A. (insieme al signor B.R. ) propose opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della Banca di Roma S.p.a. (poi Capitalia S.p.a.), con il quale le era stato ingiunto, quale fideiussore della CO.EL. S.r.l., il pagamento del saldo passivo di due conti correnti intestati alla medesima società.
La signora C.A. si difese disconoscendo le proprie firme apposte sulle fideiussioni allegate al ricorso e deducendo l’invalidità della fideiussione per indeterminatezza dell’oggetto, la decadenza dalla garanzia ai sensi dell’art. 1957 c.c., l’estinzione del credito a seguito della vendita dei titoli che la debitrice principale aveva costituito in pegno, la decadenza della garanzia ex art. 1956 cc., per avere la banca continuato a far credito anche dopo la revoca degli affidamenti.
Si costituì la Banca convenuta chiedendo il rigetto dell’opposizione e la verificazione delle firme disconosciute.
Espletata la C.T.U. grafica, nel 2003, con una prima sentenza, il Tribunale definì la posizione dell’altro opponente, rigettando l’opposizione. Quanto alla posizione della signora C. , il Tribunale ritenne di approfondire l’indagine in ordine all’autenticità delle firme, rimettendo la causa sul ruolo per chiedere chiarimenti al C.T.U..
Una volta assolto l’incombente, all’udienza del 20 gennaio 2005 il Giudice Istruttore invitò le parti a precisare le conclusioni e trattenne la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c..
In data 2 marzo 2005, prima della scadenza del primo termine previsto dalla suddetta norma, avvenne il decesso dell’avv. Massimo Annesi, unico difensore e procuratore costituito per la signora C. .
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16591 del 19 luglio 2005, rigettò l’opposizione.
2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2212 del 17 aprile 2013. In particolare, la Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado non fosse nulla poiché il decesso del procuratore costituito si era verificato quando ormai era stata compiutamente esercitata l’attività difensiva in favore dell’opponente, rimanendo quindi irrilevante la morte del procuratore.
3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione la signora C.A. , sulla base di 3 motivi illustrati da memoria.
3.1 Resiste con controricorso la Unicredit Credit Management Bank S.p.a., quale mandatari di Unicredit S.p.a. (già Banca di Roma S.p.a. e Capitalia S.p.a.), a sua volta mandataria di Trevi Finance S.p.a..
3.2. In data 16 dicembre 2015 l’Augustus SPV s.r.l., e per essa la mandataria Phoenix Asset Management s.p.a., deposita comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. in sostituzione di Trevi Finance s.p.a per intervenuta cessione del credito.

Motivi della decisione

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n 5 c.p.c.)”.
Lamenta la ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui afferma che il decesso dell’avv. Annesi si sarebbe verificato “quando ormai era stata compiutamente esercitata l’attività difensiva in favore dell’opponente la quale non ha, dunque, subito alcuna compressione dei propri diritti”.
Infatti, nel corso del giudizio di primo grado, la causa era stata trattenuta in decisione due volte, e l’avv. Annesi aveva depositato le proprie difese solo in occasione della prima remissione in decisione (nel 2003), prima che il Tribunale, proprio in considerazione di quanto rilevato in detta comparsa, avesse ritenuto di rimettere la causa sul ruolo.
La Corte non avrebbe considerato che, dopo la prima comparsa conclusionale redatta dall’avv. Annesi, si era svolta una ulteriore fase istruttoria, all’esito della quale era diritto ed interesse dell’opponente avere una adeguata assistenza professionale al fine di rappresentare, con nuove ed aggiornate difese finali, i motivi di opposizione ancora subjudice.
4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione degli artt. 301, 304 e 298 c.p.c. (Art. 360 n. 3 c.p.c.)”.
La sentenza sarebbe comunque viziata perché non avrebbe rispettato la disciplina dell’interruzione del processo.
Infatti, l’art. 301 c.p.c., disponendo che “.. se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso..”, sancirebbe un automatismo che sottrarrebbe l’evento ad una qualsivoglia valutazione del Giudice in merito alla rilevanza dello stesso evento sul processo.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (Art. 360 n 5 c.p.c.), con riferimento ai motivi di appello nel merito”.
La Corte di Appello, se avesse pronunciato correttamente in merito alla nullità della sentenza di primo grado in ragione dei motivi già esposti, avrebbe dovuto pronunciare nel merito con autonoma valutazione, senza fare alcun riferimento alla sentenza nulla.
Invece, la Corte di Roma avrebbe esaminato il merito dell’impugnazione senza provvedere ad una nuova delibazione sostitutiva dell’accertamento compiuto dal Giudice di primo grado, ma anzi con un costante e sostanziale richiamo alla motivazione di tale sentenza.
5. Occorre partire dall’esame del secondo motivo che va accolto.
La pronuncia di rigetto della Corte di Appello è in contrasto con i principi stabiliti dalla giurisprudenza in tema di morte del procuratore costituito e interruzione del processo.
Al riguardo, infatti, questa Corte ha più volte affermato che “la morte dell’unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata” (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. III, 14/12/2010, n. 25234; Cass. civ. Sez. III, 30/04/2009, n. 10112, relativa ad un caso in cui l’evento riguardante il difensore era avvenuto tra l’udienza di precisazione delle conclusioni e la chiusura della discussione).
È stato altresì affermato che la regola sopra enunciata, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa. (cfr. Cass. civ. Sez. VI – 3, 10/07/2015, n. 14520, in cui la Suprema Corte ha rigettato la domanda di nullità della sentenza di appello, rilevando che il periodo di sospensione del difensore dalla professione – circostanza equiparati, ai sensi dell’art. 301 c.p.c., al decesso del professionista – era integralmente decorso tra l’udienza in cui era stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni e quest’ultima, sicché non aveva inciso su esse).
Tuttavia, nel caso di specie, nel primo grado di giudizio, vi è stata un’effettiva compressione del diritto di difesa della signora C. , posto che la stessa, all’esito di un supplemento di CTU, non ha potuto formulare le proprie difese conclusionali.
Il giudice di appello, quindi, avrebbe dovuto, in accoglimento dell’appello della signora C. , dichiarare la nullità della sentenza per la mancata interruzione automatica del processo a seguito della morte del procuratore, trattenere la causa e giudicare nel merito in virtù del principio della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame, non rientrando tale nullità fra i casi nei quali il giudice di appello debba rimettere la causa al primo giudice (art. 353 e 354 c.p.c.).
La morte dell’unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; l’irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., mediante la produzione dei documenti all’uopo necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, non potendo quest’ultima essere rilevata d’ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza (Cass. n. 25234/2010).
Gli altri motivi sono assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo.
6. Alla stregua delle considerazioni svolte, la Corte accoglie il secondo motivo nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, la quale procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei rilievi sopra esposti e provvederà anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

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