Cassazione 15

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 7 ottobre 2015, n. 40281

Ritenuto in fatto

W.R. veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per il reato di cui all’art. 44 DPR 380/01 e condannato con sentenza del 4.11.2011 previa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Con ordinanza del 7.3.2014 il Tribunale di Roma revocava la sospensione condizionale della pena al predetto imputato per inadempimento della condizione cui era sottoposta.
Avverso detto provvedimento di revoca, l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, proponeva ricorso per Cassazione, per inosservanza della norma processuale di cui all’art. 125 c.p.p. con conseguente nullità della ordinanza, perché redatta a mano con grafia illeggibile, e violazione del diritto di difesa.
In particolare la difesa eccepisce la nullità dell’ordinanza impugnata nella misura in cui la stessa risulta essere redatta a mano mediante grafia del tutto incomprensibile. Tale indecifrabilità si è tradotta in una lesione del diritto di difesa.
Rileva parte impugnante che la Suprema Corte, a tal riguardo, ha statuito che “la sentenza scritta con grafia illeggibile, o leggibile con grande difficoltà, è da ritenersi nulla per sostanziale mancanza di motivazione ex art. 125, comma 3, c.p.p. e per violazione del diritto di difesa” (Cass. SS.UU. n. 42363/2006).

Ritenuto in diritto

Il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Questa Corte, infatti, rileva come nel caso in esame, pur essendo la grafia del giudicante di non immediata comprensione, sia comunque possibile, con la dovuta attenzione, e con un minimo sforzo comprendere il contenuto del testo dell’ordinanza impugnata.
A ciò si aggiunga che nel decreto di fissazione dell’udienza era indicato l’oggetto della procedura, vale a dire la revoca del beneficio, ed il provvedimento di richiesta del Pubblico Ministero chiariva puntualmente, con testo redatto al computer, le ragioni sottese alla richiesta di revoca del beneficio, ragioni del tutto corrispondenti a quelle riportate nel provvedimento impugnato. La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, precisato che, per originare una nullità a regime intermedio in quanto lesiva del diritto di difesa, l’indecifrabilità grafica della sentenza deve dare luogo ad una difficoltà di lettura non agevolmente superabile; evenienza che, per i motivi anzidetti, non si registra nel caso di specie.
Questa Corte, nella decisione, richiamata anche dallo stesso ricorrente, ha difatti, a tal proposito, affermato che «l’indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo ad una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità di ordine generale» (Cfr. Cass., Sez. Un. n. 42363 del 28.12.2006).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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