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La massima

La notificazione effettuata con la mancanza di alcune pagine può incidere sulla sua idoneità a far decorrere il termine breve ai fini della proposizione del ricorso per cassazione. Tuttavia, ove il destinatario scelga di esercitare comunque il diritto di ricorrere, egli non è esentato dall’onere di munirsi di una copia autenticata completa delle pagine mancanti.

 Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 7 febbraio 2013, n. 2976

Svolgimento del processo

p.1. G..A. ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro D..C. avverso la sentenza del 14 febbraio 2007, con la quale il Tribunale di Brindisi, Sezione Distaccata di Fasano, ha rigettato l’opposizione da lui proposta nel giugno del 2004 avverso il precetto intimatogli dal C. il 23 giugno 2004, del quale esso ricorrente aveva dedotto la nullità ai sensi dell’art. 480, secondo comma, c.p.c. per l’omessa indicazione della data di notificazione del titolo, rappresentato da una sentenza emessa interpartes dallo stesso Tribunale.

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimato.

Motivi della decisione

p.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione del 2^ comma dell’art. 137, dell’art. 132 co. 2^ n. 4 c.p.c, dell’art. 118 disp. att. del c.p.c, dell’art. 111 comma 2^ della Cost.”.

L’illustrazione del motivo è conclusa dal seguente quesito di diritto: “la notifica di una sentenza incompleta e quindi non conforme all’originale, come è avvenuto nel caso specifico, viola l’art. 137 comma 2^ c.p.c. e, allo stesso tempo, l’art. 132 comma 2^ n. 4, l’art. 118 disp. att. c.p.c. l’art. 111 comma 2^ della Costituzione?”.

Va premesso che l’art. 366 bis c.p.c (ora abrogato dalla l. n. 69 del 2009, ma rimasto ultrattivo per i ricorsi proposti nel regime della sua vigenza), ancorché nel ricorso si adombri il dubbio in senso contrario, era applicabile anche al ricorso straordinario: ciò è già stato affermato dalla Corte nell’ord. n. 20919 del 2008, alla cui motivazione si fa rinvio.

Tanto rilevato, si osserva che il quesito formulato è del tutto inidoneo ad assolvere al requisito di cui all’art. 366-bis c.p.c., giacché si è concretato nella prospettazione alla Corte dell’interrogativo sul se siano state violate le norme indicate nell’intestazione del motivo. Al riguardo, viene in rilievo il principio di diritto secondo cui “È inammissibile, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., il ricorso per cassazione in cui l’espressione quesito giuridico sia seguita da una mera elencazione di norme, asseritamente violate, senza che – a conclusione o nel corpo del mezzo impugnatorio – risulti formulato il quesito in ordine al quale si chiede alla Corte l’enunciazione del correlativo principio di diritto”. (Cass. sez. un. n. 19811 del 2008); in precedenza, fra tante Cass. (ord.) n. 19892 del 2007, secondo cui “È inammissibile, per violazione dell’ari 366-bis cod. proc. civ., introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo”.

p.1.1. Peraltro, se si potesse passare alla lettura del motivo se ne paleserebbe un’ulteriore causa di inammissibilità perché la doglianza che con esso si prospetta non integra una ragione di censura alla sentenza impugnata.

Vi si lamenta che la sentenza impugnata, che è stata notificata il 26 marzo 2007, lo sarebbe stata in copia con la mancanza di due pagine e che ciò, da un lato sarebbe reso “inesistente o quantomeno nulla la notificazione e, dall’altra, perplesso e contraddittorio il provvedimento impugnato”, perché non sarebbe stato “possibile […] intendere integralmente la motivazione data dal giudice alla propria decisione” e ciò avrebbe impedito “al ricorrente di esperire una congrua e logica impugnazione della decisione e, quindi, ostacola[to] gravemente l’esercizio del diritto di difesa”.

p.1.1.1. Ora, è effettivamente vero che la copia della sentenza impugnata, notificata dal resistente agli effetti del decorso del termine di cui all’art. 325 c.p.c. e, quindi, depositata dal ricorrente agli effetti dell’ari 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., risulta mancante di due pagine, ma non si comprende come tale circostanza possa avere integrato un vizio della sentenza stessa, dato che si tratta di un evento che riguarda solo la sua notificazione. Essa avrebbe potuto assumere rilievo solo in quanto idonea a determinare eventualmente la nullità della notificazione della sentenza e, quindi, la sua inidoneità a provocarne gli effetti, id est il decorso del termine di cui all’art.325 c.p.c. e tale inidoneità sarebbe potuta venire in ipotesi (cioè se effettivamente si fosse verificata una nullità ed all’uopo si veda, al riguardo, Cass. sez. un. n. 2081 del 1995 e da ultimo Cass. n. 10488 del 2012) in rilievo se il ricorrente, invece di attivarsi esercitando il diritto di impugnazione entro quel termine, avesse ritenuto di esercitarlo nel termine lungo. Avendo optato nel primo senso il ricorrente ha determinato la sanatoria della nullità agli effetti della decorrenza del termine breve e, quindi, ha accettato di esercitare il diritto di impugnazione dovendo osservare tutte le sue condizioni di rito come se la notificazione fosse avvenuta ritualmente. Ne consegue che egli aveva l’onere, per esercitare quel diritto, di acquisire copia della sentenza integrale per articolarne i motivi in modo corrispondente e non può pretendere di non averlo potuto fare in ragione della notifica incompleta.

Va detto anzi che a questo punto, avendo il ricorrente depositato proprio la copia autentica notificatagli, priva delle due pagine, si potrebbe profilare una causa di improcedibilità, dato che secondo Cass. sez. un. n. 14110 del 2006 “Ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall’art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione dell’atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura”. Poiché lo stesso ricorrente assume che non avrebbe potuto esercitare il suo diritto di difesa, perché la mancanza delle pagine renderebbe incomprensibile la motivazione, l’applicazione del riportato principio giustificherebbe l’improcedibilità del ricorso.

Andrebbe, infatti, considerato che, al lume di quanto affermato dalle Sezioni Unite, non sembrerebbe condivisibile il principio di diritto affermato da Cass. n. 2494 del 2004, secondo cui “La procedibilità del ricorso per Cassazione non è esclusa dal fatto che la copia autentica della sentenza impugnata (che il ricorrente è tenuto a depositare unitamente al ricorso ex art. 369, comma secondo cod. proc. civ.) sia incompleta perché priva di alcune pagine della parte motivazionale (nella specie, di due facciate) tutte le volte in cui, come nella specie, il ricorrente stesso si sia attenuto a quanto disposto dal citato art. 369 del codice di rito depositando copia autentica della sentenza impugnata cosi come notificatagli dalla controparte, e contenente l’attestazione di conformità all’originale della sentenza della Corte di Appello apposta dal cancelliere di detta Corte (cui è da attribuirsi l’errore di omesso controllo sulla esattezza della certificazione da lui compiuta)”.

La motivazione di tale decisione si articolò in questi termini, dopo aver dato atto che, con ordinanza disposta in udienza la Corte, rilevato che la copia della sentenza impugnata depositata dal ricorrente Spadini, pure se attestata conforme all’originale dal cancelliere della Corte di appello di Ancona, mancava di alcune pagine al cui contenuto le parti si erano riferite negli scritti difensivi, onde ne era impedita la piena comprensione, aveva disposto l’acquisizione della copia autentica integrale della sentenza impugnata mediante apposita richiesta alla Corte di appello di Ancona, nei seguenti termini: “Va, innanzitutto, affermata la procedibilità del ricorso per Cassazione proposto dallo Spadini, anche se la copia autentica della sentenza impugnata, depositata dal ricorrente unitamente al ricorso a norma dell’art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., è incompleta perché risulta priva di due delle pagine dei motivi della decisione, come risulta dal confronto tra la copia della sentenza depositata dal ricorrente e quella qui inviata dalla Corte di appello di Ancona a seguito della richiesta della cancelleria della Cassazione in data 16 dicembre 2002 (mancano nella prima copia le pag. 7 e 9 del fax inviato dalla Corte di appello). Il ricorrente, invero, si è attenuto al citato disposto dell’art. 369 c.p.c., depositando la copia autentica della sentenza impugnata che gli è stata notificata dalla controparte, e cioè dalla società La Fondiaria Assicurazioni. Ed infatti l’attestazione di conformità della copia all’originale della sentenza della Corte di appello è stata effettuata dal cancelliere di detta Corte su richiesta del difensore della menzionata società assicuratrice. Quindi, il difensore dello Spadini, depositando, insieme col ricorso per Cassazione, la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione della stessa, effettuata dalla controparte, ha osservato pienamente l’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c, onde non è a lui imputabile il fatto che la copia autentica della sentenza (come tale certificata dal cancelliere della Corte di appello) non sia tale, perché mancante, rispetto all’originale della sentenza stessa, di due pagine. Non può, quindi, essere condiviso l’orientamento seguito dalla Sez. 2^ di questa Corte, con la sentenza 16 maggio 2001 n, 6749, che, in fattispecie identica a quella qui giudicata, ha dichiarato improcedibile il ricorso per Cassazione, sulla base dell’osservazione che l’art. 369 c.p.c. non prevede eccezioni alla regola che il deposito di copia autentica della sentenza impugnata deve essere effettuato dalla parte ricorrente (anche nel precedente caso mancava una pagina nella copia autentica della sentenza impugnata, notificata dalla controparte alla parte che l’aveva depositata insieme con il ricorso per Cassazione). Tale orientamento non tiene conto del fatto che il ricorrente ha allegato al ricorso la copia autentica della sentenza impugnata, come richiesto dal citato art. 369, e che la difformità della copia rispetto all’originale (per incompletezza della prima rispetto al secondo) è da attribuirsi all’errore del cancelliere che ne ha certificato l’autenticità. Se anche si volessero fare ricadere sul ricorrente (che ha depositato la copia autentica incompleta della sentenza impugnata) le conseguenze del mancato controllo sulla esattezza della certificazione compiuta dal cancelliere, tale (opinabile) considerazione non varrebbe nell’ipotesi (verificatasi nel presente caso) in cui la copia autentica della sentenza impugnata sia stata rilasciata al difensore della controparte che l’abbia notificata a colui che abbia poi proposto ricorso per Cassazione, depositando la copia notificatagli della sentenza impugnata, come prescritto proprio dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., disposizione che, pertanto, nel caso qui considerato, non può ritenersi sotto alcun aspetto violata dal ricorrente”.

Invero, le considerazioni svolte in tale motivazione circa la responsabilità del cancelliere, che rilasci copia priva di pagine non considerano che l’attività di deposito della sentenza in copia autentica è attività di cui è onerato il ricorrente e la cui conformità a diritto spetta a lui di controllare. Si tratta di attività che prescinde dalla notificazione della sentenza, la quale determina l’ulteriore onere di depositare la relata della notifica, che è atto distinto dalla copia notificata e ciò ancorché sia redatta in calce e di seguito ad essa. Di modo che il necessario controllo della completezza della copia notificata non può venir meno. Né il deposito di una copia priva di pagine, essendo adempimento imposto a pena di inammissibilità tollera l’esercizio del potere giudiciale della Corte di cassazione di invitare il giudice a quo a trasmettere la copia integrale della sentenza. Nemmeno può giustificarsi una soluzione come quella della citata decisione con il fatto che dall’attività diretta ad ottenere il rilascio di una copia integrale il ricorrente potrebbe essere pregiudicato nella possibilità di fruire dell’intero termine breve per la notificazione: s’è già detto che, se l’incompletezza è tale da incidere sulla possibilità di impugnare tutto il decisum della sentenza la notificazione è nulla e non decorre il termine breve.

Dunque il ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile sulla base del seguente principio di diritto: “La circostanza che la notificazione della sentenza sia stata effettuata con la mancanza di alcune pagine può incidere sulla sua idoneità a far decorrere il termine c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c. ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, ove l’incompletezza determini l’inidoneità della notificazione allo scopo di assicurare una conoscenza della sentenza sufficiente a consentire l’esercizio del diritto di impugnazione. Ove, tuttavia, il destinatario scelga di esercitare comunque il diritto di ricorrere in cassazione entro quel termine, così mostrando che quella inidoneità non v’è stata, egli non è esentato dall’onere di munirsi di una copia autentica completa delle pagine mancanti, al fine di ottemperare all’onere di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c.”.

p.2. La ritenuta improcedibilità del ricorso a questo punto esimerebbe dal riferire analiticamente dei motivi ulteriori del ricorso, i quali sarebbero tutti connotati dall’inammissibilità per inosservanza dell’art. 366-bis c.p.c. e gradatamente da infondatezza. Per completezza se ne da dimostrazione con specifico riguardo al secondo, al terzo motivo ed al quarto motivo.

p.2.1. Con il secondo motivo si denuncia “violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 delle disp.att.”.

L’illustrazione si conclude con il seguente quesito: “la motivazione che, come nella fattispecie, si riferisca a fatti diversi e solo in parte ai fatti del presente giudizio viola le norme in rubrica e rende nulla la sentenza impugnata?”.

Il quesito prospetta un interrogativo del tutto generico ed astratto, in quanto non solo non fornisce alcuna indicazione della parte di motivazione cui ci si relaziona, ma nemmeno offre una pur minima indicazione del riferirsi della motivazione a “fatti diversi” e solo in parte ai fatti del giudizio e sulle ragioni della violazione delle norme di cui all’intestazione del motivo.

L’art. 366-bis c.p.c, infatti, quando esigeva che il quesito di diritto dovesse concludere il motivo imponeva che la sua formulazione non si presentasse come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento, bensì evidenziasse la sua pertinenza ad essa. Invero, se il quesito doveva concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio è stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione e criticato dal motivo, appare evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, doveva necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioè al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissentiva, si che ne risultasse evidenziato – ancorché succintamente – perché l’interrogativo giuridico astratto era giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata. Un quesito che non presenta questa contenuto è, pertanto, un non-quesito (si veda, in termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; nonché n. 6420 del 2008).

È da avvertire che l’utilizzo del criterio del raggiungimento dello scopo per valutare se la formulazione del quesito sia idonea all’assolvimento della sua funzione appare perfettamente giustificato dalla soggezione di tale formulazione, costituente requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione, alla disciplina delle nullità e, quindi, alla regola dell’art. 156, secondo comma, c.p.c., per cui all’assolvimento del requisito non poteva bastare la formulazione di un quesito quale che esso fosse, eventualmente anche privo di pertinenza con il motivo, ma occorreva una formulazione idonea sul piano funzionale, sul quale emergeva appunto il carattere della conclusività. Da tanto l’esigenza che il quesito rispettasse i criteri innanzi indicati.

Per altro verso, la previsione della necessità del quesito come contenuto del ricorso a pena di inammissibilità escludeva che si potesse utilizzare il criterio di cui al terzo comma dell’art. 156 c.p.c., posto che quando il legislatore qualifica una nullità di un certo atto come determinativa della sua inammissibilità deve ritenersi che abbia voluto escludere che il giudice possa apprezzare l’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo sulla base di contenuti desunti aliunde rispetto all’atto: il che escludeva che il quesito potesse integrarsi con elementi desunti dal residuo contenuto del ricorso, atteso che l’inammissibilità era parametrata al quesito come parte dell’atto complesso rappresentante il ricorso, ivi compresa l’illustrazione del motivo (si veda, in termini, già Cass. (ord.) n. 16002 del 2007; (ord.) n. 15628 del 2009, a proposito del requisito di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c.).

È, altresì, da avvertire, che l’intervenuta abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c. non può determinare – in presenza di una manifestazione di volontà del legislatore che ha mantenuto ultrattiva la norma per i ricorsi proposti dopo il 4 luglio 2009 contro provvedimenti pubblicati prima ed ha escluso la retroattività dell’abrogazione per i ricorsi proposti antecedentemente e non ancora decisi – l’adozione di un criterio interpretativo della stessa norma distinto da quello che la Corte di Cassazione, quale giudice della nomofilachia anche applicata al processo di cassazione, aveva ritenuto di adottare anche con numerosi arresti delle Sezioni Unite.

L’adozione di un criterio di lettura dei quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. dopo il 4 luglio 2009 in senso diverso da quanto si era fatto dalla giurisprudenza della Corte anteriormente si risolverebbe, infatti, in una patente violazione dell’art. 12, primo comma, delle preleggi, posto che si tratterebbe di criterio contrario all’intenzione del legislatore, il quale, quando abroga una norma, tanto più processuale, e la lascia ultrattiva o comunque non assegna effetti retroattivi all’abrogazione, manifesta non solo una voluntas nel senso di preservare l’efficacia della norma per la fattispecie compiutesi anteriormente all’abrogazione e di assicurarne l’efficacia regolatrice rispetto a quelle per cui prevede l’ultrattività, ma anche una implicita voluntas che l’esegesi della norma abrogata continui a dispiegarsi nel senso in cui antecedentemente è stata compiuta. Per cui l’interprete e, quindi, anche la Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 65 dell’Ordinamento Giudiziario, debbono conformarsi a tale doppia voluntas e ciò ancorché, in ipotesi, l’eco dei lavori preparatori della legge abrogativa riveli che l’abrogazione possa essere stata motivata anche e proprio dall’esegesi che della norma sia stata data. Invero, anche l’adozione di un criterio esegetico che tenga conto della ragione in mente legislatoris dell’abrogazione impone di considerare che l’esclusione dell’abrogazione in via retroattiva ed anzi la previsione di una certa ultrattività per determinate fattispecie sempre in mente legislatoris significhino voluntas di permanenza dell’esegesi affermatasi, perché il contrario interesse non è stato ritenuto degno di tutela.

Il secondo motivo è, dunque, inammissibile perché si conclude con un quesito inidoneo al rispetto dell’art. 366 bis c.p.c..

p.2.1. Se si passasse all’esame del motivo leggendone l’illustrazione si dovrebbe, peraltro, rilevare che vi si postula che con quanto argomentato dalla pagina dieci alla tredici della sentenza il Tribunale si sarebbe riferito ad un’opposizione a pignoramento presso terzi che nulla avrebbe a che fare con l’opposizione a precetto, ma l’assunto non tiene conto che nel testo con riguardo al quale il ricorrente ha esercitato l’impugnazione mancano la pagina otto e la dodici, sicché non è dato comprendere come egli possa sostenere quanto enuncia nel motivo senza che sia dato sapere a che cosa si riferivano quelle pagine e se per caso esse davano conto del pignoramento.

Si aggiunga che il resistente, argomentando dalle parti della sentenza non prodotte ha dato conto a sua volta del perché il Tribunale abbia evocato quel pignoramento.

§3. Con il terzo motivo si deduce “violazione degli artt. 221 e 617 c.p.c. nonché degli artt. 183 e 184 c.p.c.”.

L’illustrazione è conclusa dal seguente quesito di diritto: “nel punto in cui si afferma che la querela di falso introduce tardivamente un motivo di opposizione diverso da quello prospettato nell’atto di citazione, e quindi le si disconosce la vera natura di strumento processuale diretto a conseguire la inutilizzabilità di un atto o documento pregiudizievole, la sentenza impugnata viola le norme di cui agli art. 221 e 617 nonché degli art. 183 e 184 c.p.c.?”.

Il quesito è astratto e il motivo viola Part. 36 n. 6 c.p.c., atteso che i fonda sulla notifica del precetto del 23 giungo 2004, di cui non si fornisce l’indicazione specifica.

È anche infondato, perché bene il Tribunale ha ritenuto che la querela dovesse farsi come motivo di opposizione.

p.4. Il quarto motivo deduce “violazione dell’art. 221 e dell’art. 183 c.p.c.” e con esso si contesta la valutazione con cui il giudice di merito ha ritenuto che la querela si sarebbe dovuta proporre con lo stesso atto di opposizione agli atti esecutivi, stante la soggezione di tale rimedio ad un termine di decadenza.

Il motivo si conclude con un quesito nuovamente astratto e, comunque, rivolge alla sentenza impugnata una critica che non tiene conto della struttura del giudizio di opposizione agli atti e della soggezione delle doglianze con esso proponibili ad un termine decadenziale, come ha correttamente ritenuto il Tribunale.

p.5. Il quinto motivo deduce “violazione degli artt. 221, 156 e 480 comma 2^ c.p.c.”.

Il sesto deduce “violazione dell’art. 221 comma 2^ c.p.c.”.

Il settimo “violazione dell’art. 480 2^ comma c.p.c.”.

Si tratta di motivi tutti dipendenti dal quarto.

p.6. Conclusivamente dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione della tariffa di cui al d.m. n. 140 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro quattromiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.

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