La massima

Il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno – conseguenza, non coincide con la lesione dell’interesse (non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento; tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

SENTENZA 6 settembre 2012, n. 14931

Ritenuto in fatto

Con riferimento all’incidente stradale nel quale trovarono la morte la N. ed il P. , la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda risarcitoria proposta dai nipoti ex filio delle vittime, liquidando in favore di ciascuno la somma di Euro 161.159,80 e liquidando altre somme in favore di ciascuno dei figli.
Propone ricorso per cassazione la Carige Ass.ni attraverso quattro motivi. Rispondono con controricorso: l’Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione (INSAI); la Allianz Suisse Versicherung (quale cessionaria della Berner Versicherung); i congiunti delle vittime. Questi ultimi propongono ricorso incidentale attraverso un solo motivo.

Motivi della decisione

IL RICORSO PRINCIPALE DELLA CARIGE.

Attraverso il primo motivo è denunciata l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza o meno del nesso di causalità tra l’illecito e l’evento costituito dalla morte di P.M. . Sostiene la ricorrente che la motivazione offerta sul punto dalla sentenza (‘sebbene non risulti avviato alcun procedimento penale, la morte di P.M. risulta di tutta evidenza in connessione causale con le lesioni patite a seguito dell’incidente, tanto che per il suo decesso un assicuratore aveva corrisposto un indennizzo’) sarebbe affatto apparente, spiega che la vittima morì in ospedale tredici giorni dopo l’incidente, ed indica come fatto decisivo non valutato dal giudice la circostanza che i medici non segnalarono al P.M. la morte come conseguenza dell’incidente.

Il motivo è infondato. La motivazione sul punto, benché succinta, appare logica ed esauriente, soprattutto quanto al riferimento all’indennizzo versato dall’assicuratore per il decesso. Né la circostanza indicata dalla ricorrente (la mancata comunicazione del decesso da parte dei medici ospedalieri al P.M.) appare decisiva ai fini di un diverso esito della questione.

Il secondo motivo censura per vizio della motivazione la sentenza nel punto in cui ha liquidato l’indennizzo in favore dei nipoti ex filio delle vittime, senza alcun accertamento, nipote per nipote, dell’incidenza del decesso sulla condizione psicologica di ciascuno di essi, in relazione alla effettiva frequentazione, alla convivenza, alla residenza nella stessa città, alla vicinanza, all’età, ecc. Il terzo motivo censura la sentenza per avere liquidato l’indiscriminato risarcimento di cui al precedente motivo, senza esigere la prova del danno per ciascuno dei nipoti. I motivi secondo e terzo, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati nei termini di cui si dirà.

È consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno – conseguenza, non coincide con la lesione dell’interesse (non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento; tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti (Cass. 19 agosto 2003, n. 12124; per un ulteriore approfondimento del principio sul tema generale della liquidazione del danno non patrimoniale nella più recente accezione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. SU 11 novembre 2008, n. 26972). La sentenza impugnata che, tenendo conto dei criteri tabellari in uso, ha liquidato la medesima somma in favore di ciascuno dei nipoti non solo è stata resa in violazione di legge, ma è anche viziata da contraddittoria motivazione. Infatti, il giudice nel capitolo 3 (dalla pag. 8 alla pag. 12) prima afferma che ‘non par dubbio alla Corte che, tenuto conto della ampiezza della famiglia dei signori P.M. e N.C. (determinata dall’elevato numero dei figli e dei rispettivi nuclei familiari) e della cultura e tradizione dei luoghi d’origine dei medesimi ((OMISSIS) in provincia di XXXX), connotati da elevato tasso di emigrazione per ragioni lavorative, il danno da perdita del legame parentale debba essere riconosciuto anche ai nipoti (per la perdita dei nonni)’. Poi spiega, con dovizia di particolari e facendo ampio riferimento alla giurisprudenza di questa Corte, che il c.d. danno parentale non è rinvenibile in re ipsa, che esso deve essere liquidato in base a criteri d’equità circostanziata, secondo le allegazioni e le prove fornite dal danneggiato e tenuto conto della diversa ampiezza e consistenza del rapporto parentale, in termini di intensità e protrazione nel tempo. Ciononostante, quando perviene alla liquidazione, la effettua in maniera indiscriminata in favore di ciascun nipote, con il mero ricorso al metodo tabellare; in tal modo dimostrando di non avere svolto alcuna individuale indagine, neppure in via presuntiva, circa l’intensità del rapporto sussistente tra i nonni i ciascuno dei nipoti; tanto più che non è neppure possibile ipotizzare (anche presuntivamente) che così numerosi nipoti fossero tutti nel medesimo rapporto con i nonni (la ricorrente fa rilevare che molti di essi sono nati e cresciuti all’estero).

Sicché, è agevole rilevare che il giudice ha disapplicato gli esatti principi da se stesso affermati.

La sentenza va, dunque, cassata sul punto ed il giudice del rinvio, adeguandosi al principio sopra enunciato, accerterà l’effettiva sussistenza del danno parentale a carico di ciascun nipote e procederà alla liquidazione secondo i criteri sopra indicati.

Il quarto motivo del ricorso principale, che tratta del superamento del massimale di polizza, risulta assorbito dall’accoglimento dei due precedenti motivi.

IL RICORSO INCIDENTALE DEI CONGIUNTI DELLE VITTIME.

L’unico motivo del ricorso incidentale censura la sentenza nel punto in cui ha liquidato il danno a carico dei figli delle vittime nella misura di L. 25 milioni per la perdita di ciascun genitore ed in L. 50 milioni per la perdita di entrambi. Sostengono i ricorrenti che tale importo, pure aggiornato, corrisponde al 12% di quanto sarebbe a loro spettato in base alle tabelle romane; riduzione che non sarebbe stata appropriatamente motivata in sentenza. Il motivo è infondato. Quella in questione (per stessa ammissione dei ricorrenti) è una liquidazione puramente equitativa e le tabelle costituiscono un mero riferimento, disattendibile dal giudice attraverso adeguata motivazione. Nella specie, il giudice ha tenuto conto ‘dei notori criteri tabellari in uso, opportunamente adeguati in relazione alla età avanzata dei defunti (entrambi di 80 anni compiuti) e della non convivenza figli/genitori…’, avendo premesso che si tratta di un pregiudizio che si proietta nel futuro per il quale bisogna aver riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l’illecito ha invece reso impossibile.

In conclusione, va accolto il ricorso principale nei limiti di cui s’è detto; va respinto l’incidentale e la sentenza va cassata con rinvio in relazione ai motivi del ricorso principale accolti.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi secondo e terzo del ricorso principale e respinge il primo ed il quarto; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche perché provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

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